Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.1999.61 • TRAC TI 15.1999.61 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility for Substantive Challenge to Property Schedule Valuation

Numero d'incarto 15.1999.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed an appeal challenging the ranking and valuation of claims in a real estate property schedule issued after a bankruptcy declaration, arguing for substantive modifications to the credits listed by various claimants. The supervisory authority determined that an appeal under the relevant execution and bankruptcy law is only permissible for procedural errors in drafting the schedule, whereas challenges involving material law issues, such as the incorrect classification or admission of a credit, must be brought via a separate action to contest the schedule before the court of merits. Consequently, because the appellant raised only material law objections, the appeal was deemed inadmissible, as that was outside the reviewing Chamber's scope of cognizance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 LEF, Art. 250 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Appeal Inadmissibility for Substantive Challenge to Property Schedule Valuation: The supervisory authority determined that an appeal under the relevant execution and bankruptcy law is only permissible for procedural errors in drafting the schedule, whereas challenges involving material law issues, such as the incorrect classification or admission of a credit, must be brought via a separate action to contest the schedule before the court of merits. Consequently, because the appellant raised only material law objections, the appeal was deemed inadmissible, as that was outside the reviewing Chamber's scope of cognizance.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali azione di contestazione della graduatoria stima immobiliare sostanza immobiliare massa fallimentare credito immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 114 III 113
372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 LEF

Cited in the final order as the procedural basis for filing the appeal, although the appeal was ultimately declared inadmissible.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section explaining why no costs are levied, and although not strictly in the dispositive orders 1-4, it dictates the cost outcome in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section explaining why no indemnities are awarded, which corresponds to the ruling in order 2.

art. 19 LEF

Cited in the final order as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.99.00061 · Lugano 3 agosto 1999/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 aprile 1999 di

__________

contro

l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la graduatoria depositata il 29 marzo 1998

procedura concernente anche

__________

rappr. dall'avv. __________

e

__________

rappr. dall'avv. __________

e

__________

rappr. __________

nonché__________

rappr. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 17 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

-

23 aprile 1999 della __________

-

3 maggio 1999 del __________

-

3 maggio 1999 di __________

-

3 maggio 1999 di __________

-

12 aprile 1999 di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. L’11 febbraio 1998 il Pretore di Bellinzona dichiarava il fallimento di __________. La Ia assemblea dei creditori nominava il 22 luglio 1998 un’amministrazione speciale nella persona di __________.

B. Il

29 marzo 1999 veniva depositata la graduatoria e gli elenchi oneri relativi alle proprietà immobiliari del fallito.

C. Con ricorso 8 aprile 1999 __________ si aggrava contro la graduatoria contestando la collocazione e l’ammontare dei crediti notificati dalla __________, dalla __________, dalla __________ e dal __________. Il ricorrente sostiene infatti che “ la graduatoria depositata presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona presenta una serie di errori di valutazione dei crediti e della classe loro attribuita...”, di tale entità da richiederne la modifica.

D. Delle osservazioni delle parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).

2. Nel caso in esame il ricorrente solleva questioni di diritto materiale, confronta narrativa fattuale sub C, la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.

3. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso, nessuna censura formale essendo stata formulata.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 246 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 8 aprile 1999 di __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria