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15.1999.44 • TRAC TI 15.1999.44 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Default Certificates and Fee Calculation in Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 15.1999.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the issuance of certificates of default (attestati di carenza di beni) by the enforcement office, arguing insufficient income investigation and improper fee assessment, and seeking the inclusion of the debtor's spouse as a joint debtor. The court partially granted the appeal, affirming that the office correctly issued the certificates based on the debtor's sworn declaration of no attachable assets, noting that disputes over truthfulness require criminal proceedings. However, the court found the fee calculation erroneous because two simultaneous seizures against the same debtor should be treated as a single enforcement action for calculating the seizure execution fee, leading to a reduction of the total fee per execution from CHF 79 to CHF 76.50, and rejected the claim to include the spouse as a solidary debtor without initiating separate enforcement proceedings against her.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 1 OTLEF, Art. 20 cpv. 4 OTLEF, Art. 20 cpv. 1 OTLEF, Art. 23 cpv. 1 OTLEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo; Creditor Appeal of Default Certificates and Fee Calculation in Enforcement Proceedings: The court partially granted the appeal, affirming that the office correctly issued the certificates based on the debtor's sworn declaration of no attachable assets, noting that disputes over truthfulness require criminal proceedings. However, the court found the fee calculation erroneous because two simultaneous seizures against the same debtor should be treated as a single enforcement action for calculating the seizure execution fee, leading to a reduction of the total fee per execution from CHF 79 to CHF 76.50, and rejected the claim to include the spouse as a solidary debtor without initiating separate enforcement proceedings against her.

Parole chiave

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procedura esecutiva spese d'esecuzione interessi di mora validità del riconoscimento di debito calcolo del pignoramento liquidazione ordinaria del fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

Cited in the final orders regarding the recourse available against this decision.

Art. 93 LEF

Cited in the final orders as part of the provisions governing the decision.

Art. 62 cpv. 2 OLEF

Used to establish that no compensation is awarded, as reflected in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00044 · Lugano 21 febbraio 2000 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione degli attestati di carenza di beni 28 gennaio 1999 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di

__________

viste le osservazioni 5 marzo 1999 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. In data 28 gennaio 1999 l’UE di Lugano, avendo accertato che il debitore non possiede beni o redditi pignorabili, ha emesso gli attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da __________.

C. Con ricorso 8 febbraio 1999 __________ insorge contro l’emissione degli attestati di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. Il ricorrente postula inoltre l’indicazione negli attestati di carenza di beni del nome della moglie dell’escusso, in qualità di debitrice solidale. Il debitore contesta la fatturazione di fr 79.— per l’emissione di ogni singolo ACB.

D. Con osservazioni 5 marzo 1999 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

Citato dalla scrivente Camera per essere interrogato formalmente __________ non è comparso. Dai verbali interni per le operazioni di pignoramento 26 gennaio 1999, stesi dall’UE di Lugano e sottoscritti dal debitore, emerge che questi ha dichiarato di essere stato edotto che la dissimulazione di beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei beni che gli appartengono è punibile secondo gli art. 164, 169 e 323 n, 2 CP. Egli ha poi dichiarato che le indicazioni contenute nei verbali sono esatte. Risultando pertanto dalle sue dichiarazioni la mancanza di beni pignorabili o introiti pignorabili, l’UE di Lugano ha correttamente proceduto all’emissione degli attestati di carenza di beni in oggetto. L’accertamento d’ufficio dei fatti avviene infatti nei limiti delle allegazioni delle parti e di quanto emerge oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla veridicità di tali dichiarazioni e della documentazione prodotta dal debitore, il ricorrente deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso, pur dovendo dar atto al creditore che vi sono non pochi elementi di sospetto sulla situazione reddituale dell’escusso.

Il ricorrente chiede che negli attestati di carenza di beni venga inserito il nome della moglie dell’escusso in qualità di debitrice solidale. Tale richiesta non può essere accolta, poiché l’esecuzione è stata promossa unicamente nei confronti di __________, sulla base di attestati di carenza emessi a suo carico. L’indicazione figurante su tali atti si riferisce unicamente al nome del coniuge del debitore, in casu __________, ma non ne determina la sua qualifica di debitrice solidale. Se il ricorrente intende agire anche nei confronti di __________, deve promuovere l’esecuzione anche nei suoi confronti.

Per l’emissione degli attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n.__________ e n. __________ l’UE di Lugano ha esposto le seguenti spese:

Avviso di pignoramento fr. 18.—

Esecuzione pignoramento fr. 35.—

Copia per il creditore fr. 13.—

Copia per il debitore fr. 13.—

Totale fr. 79.—

Per la stesura di atti la OTLEF prevede una tassa di fr. 8.—per pagina (art. 9 cpv. 1 OTLEF). La tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell’esecuzione è di fr. 5.—(art. 20 cpv. 4 OTLEF). Inoltre vanno aggiunti i costi per l’invio raccomandato pari a fr. 5.--. Di conseguenza l’importo di fr. 18.-- esposto alla voce avviso di pignoramento appare corretto. Per l’esecuzione del pignoramento e la stesura del verbale di pignoramento per un credito tra fr. 1'000.— e fr. 10'000.—la tassa è di fr. 65.—(art. 20 cpv. 1 OTLEF). Il pignoramento simultaneo per diversi crediti contro il medesimo debitore e considerato pignoramento unico. La tassa è calcolata sull’ammontare complessivo dei crediti (art. 23 cpv. 1 OTLEF). Orbene essendo i crediti posti in esecuzione pari rispettivamente a fr. 5'513.55 e fr.3'622.80, la tassa, unica per entrambe le esecuzioni, è di fr. 65.--, importo che deve pertanto essere suddiviso tra le esecuzioni entranti in linea di conto, nella misura di fr. 32,50 cadauna. L’importo di fr. 13.—, comprensivo delle spese per l’invio raccomandato, fatturato alla voce copia per il creditore e alla voce copia per il debitore è conforme all’art. 9 cpv. 1 OTLEF.

Di conseguenza le tasse per le procedure esecutive n.__________ e n. __________ risultano così composte:

Esecuzione n. __________

Avviso di pignoramento fr. 18.—

Esecuzione pignoramento fr. 32.50

Copia per il creditore fr. 13.—

Copia per il debitore fr. 13.—

Totale fr. 76.50

Esecuzione n. __________

Esecuzione di pignoramento fr. 32.50

Avviso di pignoramento fr. 18.—

Copia per il creditore fr. 13.—

Copia per il debitore fr. 13.—

Totale fr. 76.50

8. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 1999 __________ è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza le tasse nelle procedure esecutive n. __________ e n. __________ a carico di __________ sono stabilite in fr. 76.50 (in luogo di fr. 79.--) per ciascuna esecuzione.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria