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15.1999.4 • TRAC TI 15.1999.4 Generato dall'IA

Debtor v. Creditors: Service of Enforcement Precepts on Unauthorized Attorney and Premature Execution

Numero d'incarto 15.1999.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the enforcement actions initiated by two creditors, alleging that the executive precepts were improperly served upon an attorney who lacked proper authorization for those specific enforcement proceedings, and further arguing that one execution was premature as the judgment upholding the opposition had not yet become final. The court partially granted the appeal, ruling that service of the precepts upon the unauthorized attorney was void because there was no proof the debtor actually received them before the subsequent attachment notices; consequently, the enforcement proceedings for those two matters had to resume by correctly re-serving the precepts directly to the debtor, while finding the appeal concerning the third execution moot because it had already been suspended by a separate order pending a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 64 LEF, art. 17 LEF; Debtor v. Creditors: Service of Enforcement Precepts on Unauthorized Attorney and Premature Execution: The court partially granted the appeal, ruling that service of the precepts upon the unauthorized attorney was void because there was no proof the debtor actually received them before the subsequent attachment notices; consequently, the enforcement proceedings for those two matters had to resume by correctly re-serving the precepts directly to the debtor, while finding the appeal concerning the third execution moot because it had already been suspended by a separate order pending a merits decision.

Parole chiave

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procedura esecutiva opposizione al precetto esecutivo procedura di sequestro omissione del difensore danno ai creditori sospensione della procedura di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 69 III 82
L’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 64 LEF

Cited in the judgment, it is the primary provision concerning the nullity of service of executive notices to an unauthorized lawyer, leading to the partial acceptance of the appeal.

art. 17 LEF

Cited alongside Art. 64 LEF before the final orders, implying its application in the resolution of the administrative supervision matter.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive concerning the non-imposition of costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive concerning the non-imposition of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive concerning the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00004 · Lugano 10 marzo 1999/FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente, rispettivamente da

__________

patr. dall’avv. __________

e da

__________

viste le osservazioni

- 17 dicembre 1998 del Comune di __________

- 10 gennaio 1999 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ e il Comune di __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il 3 dicembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha notificato a __________ l’avviso di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, previsto in data 11 dicembre 1998

C. Con ricorso 7 dicembre 1998 __________ chiede l’annullamento delle esecuzioni n. __________ e n. __________ sostenendo che i relativi precetti esecutivi sarebbero stati erroneamente notificati all’avv. __________, il quale non sarebbe mai stato abilitato a tutelare gli interessi del debitore nelle vertenze in oggetto. Per quanto concerne l’esecuzione __________ il ricorrente assevera che la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione .6 novembre 1998 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello non sarebbe ancora cresciuta in giudicato e quindi l’esecuzione del pignoramento sarebbe prematura.

D. Con osservazioni 17 dicembre 1998 il Comune di __________ chiede la reiezione del ricorso, in quanto inoltrato con manifesti intenti defatigatori.

E. Nelle sue osservazioni 10 gennaio 1999 l’UEF di Bellinzona si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui esercita la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. L’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La notifica di un precetto esecutivo ad un avvocato che non è stato autorizzato dal debitore a ricevere atti esecutivi, è da ritenere nulla (BlSchK 1989, 174). La notifica effettuata ad una persona non autorizzata acquista validità quando l’atto giunge al debitore è questi non interpone ricorso (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).

2. Nel caso in esame il legale di __________ contesta l’errata notifica dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ sostenendo di non essere stato incaricato di tutelare gli interessi dell’escusso nelle esecuzioni in oggetto. Orbene non risulta agli atti alcun documento che dimostri la ricezione dei precetti esecutivi da parte dell’escusso, al quale sono stati notificati unicamente, in data 3 dicembre 1998, gli avvisi di pignoramento. In mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che l’avv. __________ non rappresenta __________ nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ e che l’escusso ha avuto notizia di tali procedure solo al momento della ricezione degli avvisi di pignoramento. Ne consegue la nullità della notifica, non però dell’esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l’atto carente (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n.

3 e ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 n. 2 CO. L’UEF di Bellinzona dovrà quindi procedere ad una nuova notifica, direttamente a __________, dei precetti esecutivi n.__________ e n. __________.

3. Per quanto concerne l’esecuzione n. __________ UEF di Bellinzona con decreto 11 gennaio 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ne ha ordinato la sospensione sino all’emanazione della sentenza che giudicherà nel merito dell’azione promossa con petizione 5 febbraio 1998 da __________. Di conseguenza il ricorso, nella misura in cui è diretto alla sospensione dell’esecuzione n. __________, si rivela superato.

4. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di

diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 64 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 dicembre 1998 __________, è parzialmente accolto.

2. E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

5. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria