Debtor Salary Attachment Recalculation Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested the recalculated salary attachment amount imposed by the enforcement office, arguing the increase was unjustified and failed to account for travel expenses, electricity, waste fees, phone costs, and social security contributions. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the initial deduction for health insurance premiums was correctly removed because the debtor was not actually paying them, which justified the increased attachable amount; furthermore, travel expenses were already sufficiently covered by allowances, fixed costs like electricity and waste fees are incorporated into the standard minimum existence amount, and specific creditor claims cannot be prioritized within the calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 93 LEF, art. 17 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Debtor Salary Attachment Recalculation Appeal Dismissed: The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the initial deduction for health insurance premiums was correctly removed because the debtor was not actually paying them, which justified the increased attachable amount; furthermore, travel expenses were already sufficiently covered by allowances, fixed costs like electricity and waste fees are incorporated into the standard minimum existence amount, and specific creditor claims cannot be prioritized within the calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThis article is cited as one of the legal grounds for rejecting the appeal in the final orders.
This article is cited as one of the legal grounds for rejecting the appeal in the final orders.
Cited as the basis for not collecting costs (no fees levied) in the final orders.
Cited as the basis for not collecting costs (no fees levied) in the final orders.
Cited as the basis for not awarding legal aid/indemnities in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 15.99.00038 · Lugano 4 marzo 1999/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il calcolo di pignoramento di salario
12 febbraio 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 23 febbraio 1999 dell’UEF di Locarno esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il
18 gennaio 1999 l’UEF di Locarno pignorava il reddito dell’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr. 3’980.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’150.--
cassa malati fr. 236.--
spese diverse fr. 100.--
Totale deduzioni fr. 2’511.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’469.--
In data 20 gennaio 1999 veniva ordinato, con effetto immediato, alla __________ di voler trattenere dall’indennità versata all’escusso l’importo mensile di fr. 1’469.--
C. Il
12 febbraio 1999 l’UEF di Locarno ha effettuato un nuovo calcolo del minimo di esistenza, senza considerare l’importo relativo al premio della cassa malati, in quanto lo stesso risulta non pagato, come si evince dal verbale interno per le operazioni di pignoramento del 12 gennaio 1999 firmato dall’escusso. Il calcolo aggiornato si presenta quindi come segue:
Introiti fr. 3’980.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’150.--
trasferte fr. 150.--
spese diverse fr. 186.--
Totale deduzioni fr. 2’511.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’469.--
D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ si aggrava contro tale provvedimento sostenendo che l’Ufficio avrebbe aumentato la quota pignorabile da fr. 1’394.-- a fr. 1’469.-- senza che sia intervenuta alcuna modifica delle basi di calcolo. Inoltre il calcolo del minimo di esistenza non terrebbe conto delle spese di trasferta. Il ricorrente postula inoltre il riconoscimento di un importo supplementare per il pagamento dell’elettricità, la tassa rifiuti, il telefono e l’AVS.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Nel calcolo del minimo di esistenza viene riconosciuto l’importo di fr. 236.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale interno per le operazioni di pignoramento del 12 gennaio 1999 risulta che il debitore non paga la cassa malati , tale voce di spesa deve essere depennata dal calcolo del minimo di esistenza.
Di conseguenza l’UEF di Locarno ha agito correttamente aumentando la quota mensile pignorabile ed il ricorso si rivela quindi, su tale punto, manifestamente infondato.
3. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un veicolo a motore e le spese di trasferta rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF o se le trasferte sono finalizzate al conseguimento del reddito, ossia se tali spese sono necessarie al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 28 ad art. 93; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60).
In casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa. Di conseguenza egli pretende unicamente il riconoscimento di un importo per i propri spostamenti con i mezzi pubblici, necessari per cercare lavoro, recarsi dal medico e “fare la spesa”. Il costo mensile di tali spostamenti è però già ampiamente coperto dagli importi di fr. 150.-- e fr. 186.-- già riconosciuto dall’UEF a titolo di, rispettivamente, trasferte e spese diverse. Ne consegue che la richiesta del ricorrente non merita accoglimento.
4. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il ricorrente postula il riconoscimento di un importo supplementare per spese di elettricità, telefoniche e per la tassa raccolta rifiuti. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
5. Il ricorrente chiede inoltre il riconoscimento dell’importo relativo ad un debito nei confronti della __________. Orbene tale importo non può venire riconosciuto, in quanto non è possibile accordare un privilegio ad un determinato creditore. Inoltre non vi è certezza che l’importo di cui viene richiesta la deduzione venga effettivamente versato alla Cassa cantonale di compensazione AVS.
6. Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria