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15.1999.37 • TRAC TI 15.1999.37 Generato dall'IA

Debtor Challenges Auction Condition Modification in Foreclosure Proceedings

Numero d'incarto 15.1999.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged the modification of auction conditions and the resulting upset price set by the execution office following a request for sale by a different mortgage creditor in ongoing real estate foreclosure proceedings, arguing the office improperly integrated an independent procedure. The court rejected the appeal, reasoning that a prior request for a sales suspension by another creditor effectively constituted a withdrawal of their sales request under applicable law, meaning the subsequent request for sale by the new creditor correctly dictated the procedural steps, including establishing the upset price based on prior ranked guaranteed claims, although the execution number cited in the notice required correction.

Regesto Legislator

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Art. 121 LEF, Art. 126 cpv. 1 LEF, Art. 156 cpv. 1 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 126 LEF; Debtor Challenges Auction Condition Modification in Foreclosure Proceedings: The court rejected the appeal, reasoning that a prior request for a sales suspension by another creditor effectively constituted a withdrawal of their sales request under applicable law, meaning the subsequent request for sale by the new creditor correctly dictated the procedural steps, including establishing the upset price based on prior ranked guaranteed claims, although the execution number cited in the notice required correction.

Parole chiave

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procedura di realizzazione del pegno immobiliare realizzazione forzata di immobili beni immobili decisioni incidentali opposizione al precetto esecutivo prezzo di costo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 103
DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG Vol.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 126 LEF

This article, relating to the right of the highest bidder to acquire the asset if the bid exceeds prior liens, was used in the reasoning preceding the final orders, particularly in considering why the auction price was set as it was.

Art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section as the basis for not levying costs, which corresponds to order 3.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for not levying costs, which corresponds to order 3.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for not awarding legal aid/indemnities, which corresponds to order 3.

Art. 105 RFF

Cited as a provision governing the decision, but without specific application in the dispositive orders other than context.

Art. 19 LEF

Cited in order 4 as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00037 · Lugano 15 aprile 1999/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente

procedura concernente anche la

__________

patr. dallo studio legale __________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 8 marzo 1999 della __________

- 23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (già __________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del __________ l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa

C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.

D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.

E. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG Vol. II, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art.

121 LEF). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

2. Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art.

126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n. __________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.

3. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 __________ è respinto.

2. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria