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15.1999.31 • TRAC TI 15.1999.31 Generato dall'IA

Appeal Regarding Classification of Tax Liabilities in Bankruptcy Distribution

Numero d'incarto 15.1999.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a provisional distribution statement in a bankruptcy proceeding, challenging the classification of various tax liabilities (cantonal, communal, and federal direct taxes on capital gains and depreciation) arising from the sale of real estate as general bankruptcy expenses ("spese di massa") to be deducted from the gross proceeds, rather than as subordinate claims. The court partially upheld the appeal, ruling that taxes arising *after* the bankruptcy declaration due to the specific realization of encumbered assets (like the property auction proceeds) qualify as realization expenses under the relevant statute, to be deducted directly from the sale price before distribution, while acknowledging that the definitive qualification of other tax claims as either mass debts or bankruptcy claims remains within the jurisdiction of the court of merits.

Regesto Legislator

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Art. 261 LEF, Art. 262 cpv. 1 LEF, Art. 262 cpv. 2 LEF, Art. 83 RUF, Art. 266 cpv. 1 LEF, Art. 266 LEF; Appeal Regarding Classification of Tax Liabilities in Bankruptcy Distribution: The court partially upheld the appeal, ruling that taxes arising *after* the bankruptcy declaration due to the specific realization of encumbered assets (like the property auction proceeds) qualify as realization expenses under the relevant statute, to be deducted directly from the sale price before distribution, while acknowledging that the definitive qualification of other tax claims as either mass debts or bankruptcy claims remains within the jurisdiction of the court of merits.

Parole chiave

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credito nel fallimento assoggettamento all'imposta diritto di mettere in circolazione deprezzamento della frazione residua debiti integrali utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 II 221
Bankruptcy Estate Liability for Post-Bankruptcy Capital Gains Tax
DTF 113 III 148
Federal Court on Estate Liability Ranking and Supervisory Oversight in Bankruptcy
DTF 125 III 293
Estate Debt Qualification vs. Bankruptcy Claim Jurisdiction
DTF 106 III 124
- se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s.
DTF 122 III 248
262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 262 cpv. 2 LEF

Used to determine that certain taxes are realization expenses to be levied on the award price before distribution.

Art. 19 LEF

Cited as the procedural rule governing the right to appeal this decision to the Federal Tribunal.

Art. 17 LEF

Cited among the articles governing the decision, likely related to the competence or procedure of the supervision authority.

Art. 261 LEF

Cited among the articles governing the decision, related to the preparation of the distribution statement.

Art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning for the decision not to levy costs, although it is repeated in Order 5 (as part of the no costs rule).

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for the decision not to levy costs, and repeated in Order 5 (as part of the no costs rule).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning for the decision not to award allowances, and repeated in Order 5 (as part of the no allowances rule).

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00031 · Lugano 2 maggio 2000 FP/fc/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 febbraio 1999 di

__________ patr. dall'avv. __________ Contro

l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro lo “stato di riparto provvisorio” 11 febbraio 1999 del fallimento

__________

procedura concernente anche

__________

rappr. dal __________

e

__________

nonché

__________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 22 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 5 marzo 1999 del __________

- 8 marzo 1999 dello __________

- 31 maggio 1999 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto 18 settembre 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società __________.

B. La graduatoria e gli elenchi oneri delle PPP dal n. __________ al n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________, sezione di __________, di proprietà della fallita sono stati depositati il 21 aprile 1997. In data 31 agosto 1998 sono state depositate le condizioni d’incanto I fondi sono stati aggiudicati, durante l’asta pubblica svoltasi il 18 settembre 1998, alla __________ per l’importo complessivo di fr. 7'000'000.--.

C. In data 11 febbraio 1998 l'UF di Lugano depositava lo " Stato di riparto provvisorio " del fallimento __________ relativo alla realizzazione degli immobili:

I. Attivo

Ricavo incanto fr. 7'000'000.--

Ricavo amministrazione affitti fr. 1'967'601.20

Totale attivo fr. 8'967'601.20

II. Ripartizione

Spese di massa

a) crediti al beneficio del diritto di pegno sugli immobili realizzati

Imposta cantonale 1994/98 fr. 117'523.20

Imposta comunale 1994/98 fr. 24'329.40

Tassa utile immobiliare fr. 39'026.--

Imposta cantonale ammortamenti fr. 300'266.--

IFD utile di vendita fr. 256'725.50

Ricavo netto da ripartire fr. 8'229'731.10

Liquidazione

__________

Imposta cantonale 1987/93 fr. 173''173.70

__________

Imposta comunale 1988/93 fr. 97'623.40

__________ fr. 7'958'934.--

__________ fr. -.--

Totale distribuito fr. 8'229'731.10

D. Con ricorso 18 febbraio 1999 la __________ formula il seguente petitum:

" B Nel merito

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio 10/11 febbraio 1999 viene modificato nel senso che gli importi di complessivi CHF 814'177.10 riferibili alle imposte cantonali 1994/1998 (CHF 117'523.20), alle imposte comunali 1994/1998 (CHF 24'329.40), alla tassa cantonale sull'utile immobiliare (CHF 39'026.--), alla tassa cantonale sugli ammortamenti (CHF 300'266.--), all'imposta federale diretta sugli utili (CHF 256'725.50) e alle imposte cantonali 1987/1993 (limitatamente a CHF 76'307.--) vengono stralciati e collocati (salvo quest'ultimo importo di CHF 76'307.--), nei rispettivi ammontari (per complessivamente CHF 737'870.10), quali crediti chirografari di terza classe."

La ricorrente postula lo stralcio dallo stato di riparto provvisorio degli importi relativi alle imposte cantonali e comunali 1994/1998 alla tassa cantonale sull’utile immobiliare, alla tassa sugli ammortamenti e all’imposta federale diretta sugli utili e la collocazione in terza classe di tali crediti, poiché, a mente della Banca, essi non costituirebbero spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione. La ricorrente sostiene inoltre che l'UF di Lugano sarebbe incorso in un errore di calcolo nella stesura degli elenchi oneri delle PPP al fondo base part. __________ RFD di __________ relativo alle imposte cantonali 1988/1993

E. Delle osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi

fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts,

6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art.

83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“*Massekostenund -schulden*”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorio tostoché sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i debiti della massa. (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art.

266 LEF)

2. Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “*Konkursforderungen*”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.) L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio

- in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito

- se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

3. In concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo __________ e dal Comune di __________, ritenendole spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione. Con l'inoltro delle proprie osservazioni l'UF di Lugano ha comunicato che con scritto 13 aprile 1999 lo __________ ha ridotto le proprie pretese fiscali nei termini seguenti:

Imposta cantonale 1994/98 fr. 114'548.15

Tassa utile immobiliare fr. --.--

Imposta cantonale ammortamenti fr. 39'026.--

IFD utile di vendita fr. 205'897.70

Inoltre con lettera 13 aprile 1999, indirizzata al legale della ricorrente, lo __________ ha precisato che le pretese relative alle imposte cantonali 1988/1993 ammontano a fr. 119'462.50 in luogo di fr.173'173.10.

L'oggetto del contendere è quindi limitato all'imposta cantonale 1994/1998,all'imposta comunale 1994/1998, all'imposta cantonale sugli ammortamenti e all'IFD utile di vendita.

Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretesa fiscali, riferite alla realizzazione delle PPP sul fondo base part. __________ RFD di __________, risultano a un esame *prima facie* caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso della __________ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica della pretese fatte valere dallo __________ e dal Comune di __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello __________ e del Comune di __________ quale debiti di massa “*ex art. 262 cpv. 2* LEF”, quindi da prelevare “*prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione*”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo __________ e dal Comune di __________ sono sorte dopo la dichiarazione di fallimento, essendo riferite agli anni 1994/1998, per effetto della vendita agli incanti degli immobili, poiché solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che servirà da base di calcolo per le imposte in oggetto. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, le imposte cantonali immobiliari 1994/1998 di complessivi fr. 114'548.15, le imposte comunali immobiliari 1994/1998 di complessivi fr. 24'329.40, l'imposta cantonale sugli ammortamenti di fr. 39'026.-- e l'__________ sull'utile di vendita di fr. 205'897.70, sono da ritenere quali spese di realizzazione *ex art.

262 cpv. 2* LEF, quindi da prelevare *prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione*. Lo stesso dicasi per l’__________ sull’utile di vendita di fr. 205'897.70, prelevata in una procedura di fallimento (DTF 122 II 221; Staehelin, op. cit. n.14 ad art. 262 LEF).

5. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 261 e 262 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 18 febbraio 1999 della __________, è parzialmente accolto.

2. E' fatto ordine all'UF di Lugano di rettificare lo stato di ripartizione 11 febbraio 1999 del fallimento __________ inserendo allo voce "Spese di massa" i seguenti importi:

Imposta cantonale 1994/98 fr. 114'548.15

Imposta comunale 1994/98 fr. 24'329.40

Tassa utile immobiliare fr. --.--

Imposta cantonale ammortamenti fr. 39'026.--

IFD utile di vendita fr. 205'897.70

In luogo di:

Imposta cantonale 1994/98 fr. 117'523.20

Imposta comunale 1994/98 fr. 24'329.40

Tassa utile immobiliare fr. 39'026.--

Imposta cantonale ammortamenti fr. 300'266.--

IFD utile di vendita fr. 256'725.50

3. E' fatto ordine all'UF di Lugano di inserire nello stato di ripartizione del fallimento __________ quale credito a favore dell'Ufficio cantonale di esazione relativo alle imposte cantonali 1988/1993 l'importo di fr.119'462.50 in luogo di fr. 173'173.70.

4. L'UF di Lugano procederà inoltre ai necessari adeguamenti alle pregresse rettifiche.

5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

7. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria