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15.1999.27 • TRAC TI 15.1999.27 Generato dall'IA

Spousal Liability in Execution: Service on Spouse Nullified Under Ordinary Matrimonial Regime

Numero d'incarto 15.1999.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor's spouse appealed the enforcement order served upon her in an execution proceeding initiated against her husband, arguing that they were under the ordinary regime of participation in gains, not the community of property, and thus she was not jointly liable. The court found that the enforcement office erred by serving the order on the spouse without first verifying the existence of the community of property regime, as required by law when execution is directed against one spouse; since the debtor claimed the ordinary matrimonial property regime applied and the creditor did not assert community of property, the specific procedural requirements of the relevant statute were inapplicable, leading the court to uphold the appeal and order the nullification of the service upon the spouse, while confirming the execution against the debtor remained fully operative.

Regesto Legislator

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Art. 68a cpv. 1 LEF, Art. 169 CC, Art. 68a LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Spousal Liability in Execution: Service on Spouse Nullified Under Ordinary Matrimonial Regime: The court found that the enforcement office erred by serving the order on the spouse without first verifying the existence of the community of property regime, as required by law when execution is directed against one spouse; since the debtor claimed the ordinary matrimonial property regime applied and the creditor did not assert community of property, the specific procedural requirements of the relevant statute were inapplicable, leading the court to uphold the appeal and order the nullification of the service upon the spouse, while confirming the execution against the debtor remained fully operative.

Parole chiave

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coniuge regime dei beni fra i coniugi autorizzazione all’esecuzione regime di responsabilità dovere di assistenza invalidità del matrimonio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 55
Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 68a LEF

The appeal was granted because the condition for applying this article (existence of community of property) was not met, leading to the order to annul the enforcement order issued against the spouse.

art. 19 LEF

Cited as the procedural basis allowing recourse against the decision to the Federal Tribunal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section regarding the non-collection of costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-collection of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of allowances (indemnities).

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00027 · Lugano 2 marzo 1999/FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 febbraio 1999 di

__________ contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 22 gennaio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa da

__________ (patr. dall’avv. __________)

nei confronti di

__________

viste le osservazioni

– 11 febbraio 1999 della __________

– 15 febbraio 1999 dell’UEF di Mendrisio

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

B. Il

25 gennaio 1999 la creditrice ha fatto notificare a __________ moglie dell’escusso, il precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio.

C. Con ricorso 2 febbraio 1999 __________ postula l’annullamento del precetto esecutivo, asseverando di non essere debitrice solidale del marito, di non aver mai stipulato alcuna convenzione matrimoniale. La ricorrente sostiene quindi che tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

D. Con osservazioni 11 febbraio 1999 la __________ ritiene il gravame privo di fondamento non essendo stata avviata alcuna esecuzione nei confronti della ricorrente.

E. Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145).

2. Nel caso di specie la ricorrente ha affermato di non aver mai stipulato alcuna convenzione matrimoniale e di vivere quindi nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Neppure la creditrice nella domanda di esecuzione ha indicato l’esistenza di tale regime dei beni, limitandosi a far notificare a __________ il precetto esecutivo in qualità di coniuge dell’escusso __________. Si impone quindi l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto l’art. 68a LEF non risulta applicabile alla fattispecie in esame. L’UEF di Mendrisio dovrà quindi annullare il precetto esecutivo n. __________, limitatamente alla copia fatta notificare il 25 gennaio 1999 a __________ dalla __________ comunque pienamente operante l’esecuzione n. __________ nei confronti di __________.

3. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art.

17 e 68a LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 2 febbraio 1999 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UEF di Mendrisio di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria