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15.1999.200 • TRAC TI 15.1999.200 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Regarding Realization Proceedings and Debt Calculation Post-Foreclosure

Numero d'incarto 15.1999.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the initiation of realization proceedings against seized real estate, arguing the request was premature and the claimed debt amount was excessive following a foreclosure executed on March 17, 1999. The court dismissed the claim that the realization request, filed on September 17, 1999, was premature, as the statutory minimum six-month period for real estate realization had expired that day. However, the court partially upheld the appeal regarding the debt amount, ruling that the creditor could only claim the principal amount recognized by the previous judgment plus execution costs (writ of execution and seizure costs), excluding interest and costs related to the ordinary legal proceedings, thus ordering the enforcement office to adjust the claimed debt accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 116 cpv. 1 LEF, Art. 116 LEF, Art. 121 LEF, Art. 124 cpv. 1 LEF, Art. 88 LEF, Art. 17 LEF; Debtor's Appeal Regarding Realization Proceedings and Debt Calculation Post-Foreclosure: The court dismissed the claim that the realization request, filed on September 17, 1999, was premature, as the statutory minimum six-month period for real estate realization had expired that day. However, the court partially upheld the appeal regarding the debt amount, ruling that the creditor could only claim the principal amount recognized by the previous judgment plus execution costs (writ of execution and seizure costs), excluding interest and costs related to the ordinary legal proceedings, thus ordering the enforcement office to adjust the claimed debt accordingly.

Parole chiave

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credito in esecuzione procedura di realizzazione del pegno immobiliare beni immobili calcolo degli interessi autorizzazione all’esecuzione diritto di riprendere il possesso della cosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 115 III 109
Creditor's Deadline for Requesting Sale of Seized Claim Starts from Execution of Seizure, Not Later Notification
DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 116 LEF

Cited as one of the articles forming the basis for the decision to partially accept the appeal regarding the request for realization.

Art. 17 LEF

Cited in the final order as a reference for lodging an appeal against this decision.

art.20a cpv.1 primo periodo LEF

Mentioned in the reasoning section regarding the principle of fee-free procedure, but not explicitly cited in the dispositive orders (only in the context of 'non si prelevano tasse').

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Mentioned in the reasoning section regarding the principle of fee-free procedure, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 62 cpv. 2 OLEF

Cited in the reasoning section explaining why no indemnities are awarded, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00200 · Lugano 18 aprile 2000/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi

30 novembre 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di Vallemaggia e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 22 settembre 1999 nell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________

rappr. da __________

richiamate l’ordinanza presidenziale 3 dicembre 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

-15 dicembre 1999 dell’__________

- 3 gennaio 2000 dell’UEF di Vallemaggia

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. L’__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un proprio credito.

In data 17 marzo 1999 l’UEF di Vallemaggia procedeva, nell’ambito dell’esecuzione n. __________, al pignoramento dei seguenti beni immobili:

Part. __________ RFD di __________, PPP __________ di 384/1000 quota di comproprietà del fondo base part. __________ RFD di __________ (limitatamente alla quota di ½ ), PPP __________ di 616/1000 quota di comproprietà del fondo base part. __________ RFD di __________ (limitatamente alla quota di ½ ).

Il

17 settembre 1999 il creditore domandava la vendita dei beni oggetto del pignoramento 17 marzo 1999.

La comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla debitrice il 22 novembre 1999

D. Con ricorso 30 novembre 1999 __________ insorge contro la domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura. La ricorrente sostiene inoltre che l’importo del credito posto in esecuzione sarebbe troppo elevato.

E. Delle osservazioni dell’__________ e dell’UEF di Vallemaggia si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore ( Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.32 ad art. 116 LEF; DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

In casu il pignoramento degli immobili di proprietà della ricorrente è stato eseguito in data 17 marzo 1999. Il creditore poteva domandare la vendita di tali immobili al più presto il 17 settembre 1999. Essendo la domanda di vendita dell’__________ stata inoltrata il 17 settembre 1999 il ricorso si rivela, su tale punto, infondato.

La ricorrente si aggrava contro l’ammontare del credito posto in esecuzione sostenendo che sarebbe ingiustificata la differenza esistente tra l’importo riconosciuto dal Pretore di Vallemaggia con sentenza 12 settembre 1997 pari a fr. 16'160.80 e l’importo di fr.21'127.40 richiesto con la domanda di vendita. Il creditore può richiedere, con il proseguimento dell’esecuzione, anche i costi esecutivi e quelli di rigetto dell’opposizione, ma non quelli di una procedura ordinaria (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.29 ad art. 88 LEF ). Nel caso di specie l’UEF di Vallemaggia con le proprie osservazioni ha comunicato che la somma contestata dalla ricorrente risulta composta di: fr. 16160.80 (titolo di credito), fr. 100.—(spese di precetto esecutivo), fr. 1'050.— (tassa di giustizia e ripetibili), fr. 208.— (spese di pignoramento), nonché gli interessi. Orbene sulla base dei principi dottrinali esposti sopra, da tale somma devono essere dedotti fr. 1'050.— relativi ai costi della procedura ordinaria e gli interessi, in quanto non riconosciuti dal Pretore di Vallemaggia nella sentenza 12 settembre 1997. Di conseguenza il credito vantato dall’EOC nei confronti di __________, nell’esecuzione n. __________, ammonta a fr. 16'468.80. L’UEF di Vallemaggia dovrà quindi rettificare la comunicazione della domanda di realizzazione 22 settembre 1999 indicando quale saldo del credito l’importo di fr. 16'468.80 in luogo di fr. 21'127.40.

4. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 116 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 30 novembre 1999 di __________, è parzialmente accolto.

2. E’ fatto ordine all’UEF di Vallemaggia di determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza.

3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UEF di Vallemaggia, Cevio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria