Enforcement Order Validity Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the notification of an enforcement order, arguing it was invalid because it was issued the day an appellate decision compelling its issuance became effective, served during the executive holiday period, and contained an inexact designation of the creditor. The court rejected the appeal, reasoning that the issuance date was irrelevant since the notification to the debtor occurred later and outside the immediate effect of the appellate ruling; service during the holiday period only postpones the start of appeal deadlines, rendering the act neither null nor voidable; and the minor error in the creditor's designation was not misleading in good faith, thus not invalidating the order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 cpv. 1 LPR, Art. 17 LEF, Art. 56 LEF, Art. 69 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Order Validity Appeal Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that the issuance date was irrelevant since the notification to the debtor occurred later and outside the immediate effect of the appellate ruling; service during the holiday period only postpones the start of appeal deadlines, rendering the act neither null nor voidable; and the minor error in the creditor's designation was not misleading in good faith, thus not invalidating the order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to rule that no court costs are to be levied.
Applied to rule that no legal indemnities are to be awarded.
Cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited in the final resolution context, referencing the procedural law concerning the execution period, although the main ground for dismissal relies on the lack of nullity of the enforcement order.
Cited in the final resolution context, referencing the procedural law concerning the designation of parties on the enforcement order, although the main ground for dismissal relies on the lack of nullity of the enforcement order.
Testo completo
Incarto n. 15.99.00002 · Lugano 9 febbraio 1999 FA/fc//fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 gennaio 1999 di
__________
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la notificazione del precetto esecutivo
16 dicembre 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________
patr. dall'avv. __________
nei confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 8/11 gennaio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni - 21 gennaio 1999 di __________
-
22 gennaio 1999 dell'UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su domanda di __________ l'UE di Lugano ha emesso, il 2 dicembre 1997, il PE n. __________ nei confronti di __________, per l'importo di fr. 700'000.-- oltre interessi. Con provvedimento del 30 gennaio 1998 l'UE ha annullato il citato PE. Statuendo su ricorso di __________, questa Camera ha fatto ordine all'ufficio, con sentenza 11 dicembre 1998, intimata il successivo 15 dicembre, di emettere il PE così come richiesto dall'escutente.
B. Il
16 dicembre 1998 l'UE di Lugano ha emesso il PE n. __________ nei confronti di __________, sulla base della domanda di esecuzione inoltrata da __________ verso la fine del 1997. L'atto è stato notificato all'escusso il 28 dicembre 1998.
C. Con ricorso 4 gennaio 1999 __________ insorge contro l'atto di notifica del PE. Egli chiede di verificare se la sentenza della CEF era già esecutiva il giorno della sua ricezione da parte degli interessati. Ad ogni modo il PE è stato notificato in periodo di ferie e andrebbe perciò annullato. L'escutente, poi, non risiederebbe più a __________.
D. Con le osservazioni __________ fa valere che un PE notificato durante le ferie non sarebbe annullabile, semplicemente la decorrenza dei termini verrebbe procrastinata. L'UE di Lugano fa invece notare di aver emesso il PE il 16 dicembre 1998, prima dell'inizio delle ferie esecutive.
Considerato
in diritto: 1. A norma dell'art. 24 cpv. 1 LPR "le sentenze dell'autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione". In concreto l'UE ha emanato il PE n. __________, eseguendo l'ordine impartitogli da questa Camera, nello stesso giorno in cui la sentenza è stata notificata. Ciò non ha però avuto alcuna influenza pratica sulla procedura esecutiva che non può, per questo, essere invalidata. Il PE è stato notificato al debitore solo il 28 dicembre 1998. Del tutto ininfluente si rivela quindi la data di emissione del precetto.
2a). Sette giorni prima e sette giorni dopo __________ e __________ non si può procedere ad atti esecutivi (cfr. art. 56 n. 2 LEF). Un precetto esecutivo notificato all'escusso durante le ferie non è però né nullo né annullabile. L'unica conseguenza dell'intimazione nel periodo precluso è che i termini per ricorrere ex art. 17 LEF o per interporre opposizione iniziano a decorrere solamente a partire dal primo giorno dopo le ferie (cfr. DTF 121 III 284 s.; Thomas Bauer in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 54 s. ad art. 56 LEF e giurisprudenza ivi citata).
b) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un'inesatta designazione di una parte su un precetto esecutivo determina la nullità dell'atto soltanto se la mancanza era atta a far cadere in errore le parti coinvolte. Se l'escusso, in buona fede, non poteva nutrire dubbi circa l'identità dell'escutente, il vizio è sanato e il precetto non è nemmeno annullabile (cfr. DTF 120 III 11 ss.; DTF
102 III 65 s.; Wüthrich/Schoch in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n.
31 ad art. 69 LEF e giurisprudenza ivi citata).
c) In concreto il PE in oggetto, notificato durante le ferie esecutive e con una menzione del creditore che non ha certo tratto in inganno il ricorrente, si rivela assolutamente valido e non annullabile.
3. Il ricorso 4 gennaio 1999 di __________ va di conseguenza respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 56 e 69 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 4 gennaio 1999 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria