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15.1999.191 • TRAC TI 15.1999.191 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Execution Proceedings and Property Management Dismissed as Inadmissible

Numero d'incarto 15.1999.191
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the execution office's administration regarding execution proceedings and a property's management, specifically citing the non-transfer of an unattachable pension amount to the concordat commissioner, the rejection of an offer to occupy the property for rent, and the refusal to use the debtor's legal protection insurance for eviction procedures. The court dismissed the appeal as inadmissible because the matter concerning the pension transfer was rendered moot by a subsequent payment, and the complaints regarding the property management and insurance use were untimely, as the appellant had knowledge of the relevant decisions (the denial to accept the rental offer and the insurance refusal) in July and October 1997, respectively, far exceeding the ten-day statutory appeal deadline under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 5 LEF, Art. 241 LEF, Art. 14 cpv. 2 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF; Debtor's Appeal on Execution Proceedings and Property Management Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because the matter concerning the pension transfer was rendered moot by a subsequent payment, and the complaints regarding the property management and insurance use were untimely, as the appellant had knowledge of the relevant decisions (the denial to accept the rental offer and the insurance refusal) in July and October 1997, respectively, far exceeding the ten-day statutory appeal deadline under the relevant law.

Parole chiave

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procedura di sfratto amministrazione immobiliare termine legale termine di pagamento trasferimento della proprietà opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 104 III 3
La __________ ha svolto un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell’ufficio di esecuzione e fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71).
DTF 112 III 71
32/33; DTF 112 III 71-72; art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 1 LEF

This article defines the decision against which the appeal was filed, which was declared inadmissible.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning justifying why no court costs are levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning explaining the decision not to levy court costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning explaining the decision not to assign legal aid indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00191 · Lugano 7 dicembre 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

statuendo sul ricorso 20 ottobre 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'amministrazione della part. __________ RFD di __________ e nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________

rappr. dal __________

e da

__________

patr. dallo studio legale __________

viste le osservazioni

- 3 novembre 1999 di __________

- 19 novembre 1999 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il Pretore di Bellinzona ha concesso il 1° febbraio 1999 __________ una moratoria concordataria. Quale commissario del concordato veniva nominato __________ di __________.

C. In data 4 febbraio 1999 l'UEF di Bellinzona comunicava ai creditori __________ e __________ che a seguito della sentenza 15 dicembre 1998 di questa Camera (inc. 15.98.141) la rendita percepita da __________ è divenuta impignorabile a partire da ottobre 1998. Di conseguenza l'importo di fr. 980.-- relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre1998 e gennaio 1999 doveva essere retrocesso al commissario del __________.

D. Con ricorso 20 ottobre 1999 __________ si è aggravato contro l'operato dell'UEF di Bellinzona reo, a suo dire, di non aver retrocesso l'importo di fr. 980.-- al commissario del concordato. Il ricorrente sostiene inoltre che nell'amministrazione della part. __________ RFD di __________, l'UEF di Bellinzona e la fiduciaria __________, incaricata dall'Ufficio di amministrare l'immobile, avrebbero danneggiato i creditori, rifiutando la sua proposta di occupare l'immobile in oggetto dietro il versamento di una pigione mensile di fr. 2'000.--. Egli chiede inoltre all'Ufficio di giustificare il proprio rifiuto di far capo all'assicurazione protezione giuridica del ricorrente nelle procedure di sfratto degli inquilini.

E. Delle osservazioni di __________ e dell'UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. __________ si è aggravato contro l'UEF di Bellinzona, poiché quest'ultimo non avrebbe retrocesso l'importo di fr. 980.-- al commissario del concordato. Orbene dalle osservazioni dell'UEF e dalle verifiche esperite da questa Camera, risulta che l'importo di fr. 980.-- è stato versato al commissario del concordato __________ pur con qualche ritardo in data 16 novembre 1999. Il ricorso si rivela quindi, su tale tema, superato dagli eventi.

2. L'UEF di Bellinzona ha affidato il 18 marzo 1997 alla fiduciaria __________ l'amministrazione dell'immobile sito sulla part. __________ RFD di __________ di proprietà di __________.

L’UEF di Bellinzona ha delegato alla __________, in qualità di persona ausiliaria, lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell’Ufficio

La __________ ha svolto un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell’ufficio di esecuzione e fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare la persona ausiliaria è sottoposta all’Autorità di vigilanza così come l’ufficio di esecuzione e fallimenti (cfr. Dominik Gasser, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.27 ad art. 5 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 5 n. 11, p. 32/33; DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).

Legittimati a prendere provvedimenti nel senso dell'art.17 cpv. 1 LEF non sono solo gli organi tipici ivi menzionati ( ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) bensì anche quelli atipici (persone fisiche e/o giuridiche, di regola di

diritto privato, chiamate a svolgere funzioni pubbliche nell'ambito di un determinato procedimento esecutivo), pure soggetti al controllo dell'Autorità cantonale di vigilanza e alle norme tariffali previste dalla OTLEF ( Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.3.1, p. 37; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.15 ad art. 17 LEF). Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3. Orbene, nel caso di specie il rifiuto di aderire alla richiesta di __________ di occupare l'immobile situato al mappale __________ RFD di __________ è stato comunicato dalla __________ già il 16 luglio 1999. Tale rifiuto è stato ribadito il 27 luglio 1999. La decisione della __________, emanata in qualità di persona ausiliaria dell'UEF di Bellinzona, costituisce un provvedimento impugnabile ex art. 17 cpv. 1 LEF, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza sin dal luglio 1999 (cfr. doc. 5,6 e 7). Ne consegue che il ricorso di __________, inoltrato soltanto il 20 ottobre 1999, è manifestamente tardivo. Il ricorrente chiede inoltre all'Ufficio di giustificare il proprio rifiuto di far capo all'assicurazione protezione giuridica dell'escusso nelle procedure di sfratto degli inquilini. Dagli atti risulta che già in data 13 ottobre e 3 novembre 1997 l'UEF di Bellinzona, in risposta alla lettera di cui al doc. 8, ha comunicato al debitore che l'assicurazione __________ non ha mai ricevuto alcuna autorizzazione ad occuparsi del procedimento giudiziario in materia di locazione nei confronti di __________ (conduttrice nell'abitazione del ricorrente). Quindi anche tale censura, oltre ad evidenziare il carattere defatigatorio del gravame, si rivela manifestamente tardiva.

4. Ne consegue l'irricevibilità del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l'art. 17 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1998 di __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria