Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed Due to Improper Procedural Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the issuance of a bankruptcy notice by the enforcement office following the creditor's request to proceed with execution for an undisputed debt, where the appellant claimed to have withdrawn an initial objection based on a proposed installment payment plan that the creditor subsequently rejected. The appellate court, acting as the supervisory authority, dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice filed on the merits of the underlying claim, such as claims regarding payment agreements, are procedurally barred, as the proper avenue for such disputes is limited to specific formal objections outlined in the enforcement law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed Due to Improper Procedural Challenge: The appellate court, acting as the supervisory authority, dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice filed on the merits of the underlying claim, such as claims regarding payment agreements, are procedurally barred, as the proper avenue for such disputes is limited to specific formal objections outlined in the enforcement law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a basis for the court's decision regarding the appeal.
Cited in the final orders as a basis for the court's decision regarding the appeal.
Applied for the decision not to levy costs.
Applied for the decision not to award legal aid/indemnities.
Cited in the final orders regarding the possibility of further appeal.
Testo completo
Incarto n. 15.1999.00177 · Lugano 20 ottobre 1999 /B/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 1999 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________ rappr. dalla __________
viste le osservazioni : - 14 ottobre 1999 della __________
- 15 ottobre 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 1’309.90 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 1999. L’escusso non ha interposto opposizione.
B. In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 7 ottobre 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 7 ottobre 1999, sostenendo di avere ritirato l’opposizione dopo essersi accordato con la rappresentante della creditrice in merito ad una proposta di pagamento rateale. Dopo l’avvenuto ritiro dell’opposizione la __________ gli ha però comunicato che la sua cliente non era d’accordo con la proposta di pagamento e che intendeva proseguire con l’esecuzione. Il ricorrente ha ribadito di volere giungere ad un accordo con la creditrice al fine di potere pagare il suo debito a rate.
D. Delle osservazioni della creditrice e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto 1.
a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol
II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso. In casu va osservato che l’escusso ha ribadito la volontà di pagare il suo debito a rate, per cui sussiste la possibilità che le parti si accordino senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.
2. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 1999 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria