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15.1999.175 • TRAC TI 15.1999.175 Generato dall'IA

Pledge Realization Consolidation Based on Pledge Priority

Numero d'incarto 15.1999.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning multiple pledge realization proceedings against the same property, one creditor challenged the supervisory authority's decision to consolidate the sale notice based on both creditors' requests. The court reasoned that when multiple creditors timely request the sale of pledged property under the relevant execution law provisions, the "proceeding creditor" for the purpose of the auction notice is determined by the seniority of their pledge rights, as stipulated by the pertinent regulation; therefore, since one creditor held mortgages in priority ranks (I-XV) over the other creditor's mortgage (XVIII rank), the supervisory authority correctly recognized the senior creditor as the proceeding creditor and affirmed its operational decision, dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 105 RFF, Art. 105 cpv. 1 primo, Art. 142a LEF, Art. 105 cpv. 1 RFF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Pledge Realization Consolidation Based on Pledge Priority: The court reasoned that when multiple creditors timely request the sale of pledged property under the relevant execution law provisions, the "proceeding creditor" for the purpose of the auction notice is determined by the seniority of their pledge rights, as stipulated by the pertinent regulation; therefore, since one creditor held mortgages in priority ranks (I-XV) over the other creditor's mortgage (XVIII rank), the supervisory authority correctly recognized the senior creditor as the proceeding creditor and affirmed its operational decision, dismissing the appeal.

Parole chiave

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pegno utile diritto di proprietà privilegio nel fallimento posto di pegno fideiussione solidale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 105 cpv. 1 RFF

This provision defines which creditor is considered the proceeding creditor when multiple requests for sale exist, which was the core issue leading to the dismissal of the appeal.

art. 126 LEF

Cited as a procedural basis for the decision concerning creditors requesting the sale of pledged property.

art. 142a LEF

Cited as a procedural basis for the decision concerning creditors requesting the sale of pledged property.

art. 156 cpv. 1 LEF

Cited alongside other provisions regarding the procedure for the sale of pledged items.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Applied in the dispositive to rule on the non-collection of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive to rule on the non-award of legal fees/indemnities.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive as the provision governing recourse against this specific decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00175 · Lugano 19 novembre 1999 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso

11 ottobre 1999 di

__________

patr. dall'avv. __________

contro l’operato dell’UEF di Locarno

nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, __________ e __________ promosse da

__________

e

__________

in materia di avviso d'incanto;

richiamata l'ordinanza presidenziale 13 ottobre 1999 di concessione dell'effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 2 novembre 1999 della __________

- 2 novembre 1999 della __________ e 28 giugno 1999

- 12 ottobre e 4 novembre 1999 dell'UEF di Locarno;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________;

che __________ ha formulato la domanda di vendita il 7 ottobre 1998;

che la __________ (in seguito: __________) procede contro __________ nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________ e __________;

che la __________ ha presentato la domanda di vendita per le due esecuzioni il 4 febbraio 1999;

che la vicenda esecutiva ha portato in ultima analisi al giudizio 4 giugno 1999 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che, per quanto è di rilievo a questo stadio di procedura, ha richiamato la disciplina sia dei combinati art. 156 cpv. 1, 142a e 126 cpv. 1 LEF, secondo cui dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, sia dell'art. 105 RFF che definisce quale creditore procedente ex combinati art. 126 e 142a LEF colui alla cui domanda venne indetto l'incanto;

che nel caso di specie sono in tutta evidenza pendenti le domande di vendita tempestivamente formulate sia da __________ che dalla __________;

che creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art.

126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo periodo RFF);

che ove vi fossero, come nel caso di specie, più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui

diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF);

che dall'elenco oneri riferito al fondo n. __________ RFD di __________, oggetto delle tre esecuzioni, la __________ è indicata quale creditrice per fr. 1'780'230.--, importo garantito da cartelle ipotecarie al portatore dal primo al quindicesimo grado, dopo precedenze per complessivi fr. 23'677.70 per ipoteche legali a favore del __________, mentre __________ vi figura quale creditrice per fr. 127'601.50 con diritto di pegno fondato su cartella ipotecaria in diciottesimo grado;

che per lapsus calami vel machinae nel pronunciato 22 luglio 1999 di questa Camera è stato indicato quale creditore procedente solo __________, disattendendo che era pure stata insinuata la domanda di vendita da parte della __________;

che l'aritmia procedurale è stata correttamente e immediatamente riconosciuta dall'UEF di Locarno, che ha ordinato la pubblicazione dell'avviso d'incanto per le tre esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare conseguenti alle domande di vendita di __________ e __________;

che con ricorso 11 ottobre 1999 __________ si richiama alla lettera - manifestamente errata - del pronunciato 22 luglio 1999, disattendendo la palmare evidenza del caso di specie;

che per il chiaro tenore dell'art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF creditore procedente, ove vi fossero, come nel caso di specie, due creditori che hanno richiesto nelle forme di rito la domanda di vendita, è quello il cui diritto di pegno precede in grado quello dell'altro;

che la __________, creditrice ipotecaria di I-XV grado, precede __________, creditrice ipotecaria di XVIII grado, ed è pertanto da considerare quale creditore procedente nel senso della citata norma;

che il piede d'asta - qui non oggetto di esame giudiziale - non potrà comunque che tener conto di siffatta conclusione imposta dall'art. 105 cpv. 1 RFF, come peraltro correttamente anticipato dall'UEF di Locarno nelle osservazioni 12 ottobre 1999;

che l'operato dell'UEF di Locarno si dimostra conforme al diritto esecutivo federale;

che il gravame va respinto;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla ricorrente, perché così imposto dal diritto federale;

richiamati gli art. 126, 142a e 156 cpv. 1 LEF e l'art. 105 cpv. 1 RFF

PRONUNCIA

1. Il ricorso 11 ottobre 1999 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Comunicazione: Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria