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15.1999.173 • TRAC TI 15.1999.173 Generato dall'IA

Appeal of Seizure Order Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 15.1999.173
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed an enforcement office's seizure order dated September 22, seeking to delay the commencement of the seizure until April 1, 2000, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the court reasoned that according to the relevant statute, an appeal must be filed within ten days of the appellant becoming aware of the measure, and since the challenged order was served on September 22 and the appeal was submitted on October 12, it was clearly filed past the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Appeal of Seizure Order Dismissed as Untimely: che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine del pignoramento autorizzazione all’esecuzione disdetta tardiva deposito tardivo eccezioni processuali tardive richiesta di pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

The appeal was declared inadmissible based on this article concerning the appeal deadline.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited as the basis for not collecting costs (though not explicitly in the dispositive order 2, it supports the order).

art. 19 LEF

Cited as the provision governing the right to further appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00173 · Lugano 21 dicembre 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso

12 ottobre 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

__________

__________

rappr. dall'__________

__________

rapp. dal __________

__________

__________

rapp. dal __________

__________

__________

rappr. da __________

viste le osservazioni

- 25 ottobre 1999 dello __________

- 3 novembre 1999 dell'UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti;

che con ricorso 12 ottobre 1999 __________ si è aggravata contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999, postulando l'inizio del pignoramento a partire dal 1° aprile 2000;

che con le rispettive osservazioni lo __________ e l'UE di Lugano chiedono che il gravame venga dichiarato irricevibile per tardività;

che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nel caso di specie il ricorso di __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera il 12 ottobre 1999;

che il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 22 settembre 1999;

che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente tardivo;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati l'art. 17 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 12 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria