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15.1999.169 • TRAC TI 15.1999.169 Generato dall'IA

Debtor's Verbal Opposition to Execution Order Upheld Despite Officer's Return

Numero d'incarto 15.1999.169
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party subject to an execution order appealed the refusal to acknowledge their opposition, claiming they verbally declared their intent to oppose the enforcement officer upon notification of the payment order, despite the officer's return form indicating "no opposition." The court ruled that an oral declaration of opposition made to the postal notification official is valid under the relevant statute, and the debtor's subsequent written confirmation from that official, coupled with the principle of *in dubio pro debitore* and the official's duty to record the opposition, meant the failure to record the objection could not prejudice the debtor, leading to the admission of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 74 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Debtor's Verbal Opposition to Execution Order Upheld Despite Officer's Return: a) Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all'ufficio d'esecuzione.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo ordine di pagamento in dubio pro debitore esecuzione delle pene intenzione di rimpatrio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74 LEF

This article establishes the rule for filing an opposition to an enforcement order, which is the core issue decided in the appeal.

art. 17 LEF

This article is cited in the preamble to the ruling section, indicating the legal basis for the decision on the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to levy costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to award indemnities.

art. 19 LEF

This article governs the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00169 · Lugano 9 novembre 1999 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1. ottobre 1999 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia (validità dell'opposizione a un precetto esecutivo) nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

viste le osservazioni: - 13 ottobre 1999 del __________

-

20 ottobre 1999 dell'UEF di Vallemaggia

rilevato che con decreto presidenziale 8 ottobre 1999 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 7 luglio 1999 il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 20'187.50 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1999 e fr. 50.-- spese per domanda di esecuzione. Il PE è stato notificato per via rogatoriale all'escusso ad __________ il 27 agosto 1999 dalla funzionaria postale __________. Sull'esemplare ritornato al creditore appare l'indicazione "nessuna opposizione".

B. Con domanda 17 settembre 1999 il __________ ha chiesto all'UEF di Vallemaggia di proseguire l'esecuzione. Il 23 settembre 1999 il predetto UEF ha emesso l'avviso di pignoramento per fr. 2'429.45 interessi e spese comprese, fissato per il 1. ottobre 1999.

C. Contro l'avviso di pignoramento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di avere espresso il 27 agosto 1999, giorno della notifica del PE, la sua volontà di interporre opposizione alla buralista postale di __________. Il ricorrente ha poi prodotto una dichiarazione di __________, Ufficio postale di __________, datata 29 settembre 1999, in cui viene confermato che il debitore __________ ha dichiarato di propria presenza di interporre opposizione al PE in esame.

D. Delle osservazioni del __________ e dell'UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

considerato

in diritto:

1.

a) Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all'ufficio d'esecuzione.

Quale forma è prevista sia la dichiarazione orale che quella scritta. Ambedue sono valide nei confronti di tutte due i possibili destinatari. In particolare per quel che riguarda la forma orale l'opposizione può essere espressa al momento della notifica del PE nei confronti di chi lo notifica. Anche il funzionario postale che esegue la notificazione è obbligato a verbalizzare l'opposizione. Allorquando la notificazione è stata completata, la dichiarazione di opposizione deve essere fatta all'ufficio d'esecuzione competente. Questa dichiarazione deve venire verbalizzata dal funzionario dell'UE. Una dichiarazione orale nei confronti del funzionario postale non è più sufficiente, dopo la conclusione della notificazione del PE. Inoltre è compito del debitore assicurarsi, nel caso di dichiarazione orale dell'opposizione, dell'avvenuta verbalizzazione. Carenze della verbalizzazione devono essere fatte valere con ricorso a questa Camera. Nel caso in cui viene interposta una valida opposizione orale, che non risulta però verbalizzata (e ciò può essere provato), non può sorgere alcun danno all'escusso a causa dell'obbligo di verbalizzazione di chi ha eseguito la notifica (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar, zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 4 ad art. 74 LEF e rif. ivi.) L'interpretazione della dichiarazione d'opposizione deve essere fatta in caso di dubbio applicando il principio "in dubio pro debitore", dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF VIG 1. aprile 1997 su reclamo G. M., 19 giugno 1990 su reclamo S.S.; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ed. 1999, n. 42 ad art. 74 LEF).

b) Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto di avere dichiarato la sua intenzione di interporre opposizione al momento della notificazione del PE da parte della buralista postale di __________, producendo una dichiarazione scritta, in cui __________, dell'Ufficio postale di __________, ha dichiarato e sottoscritto che il giorno 27 agosto 1999 - giorno della notificazione del PE in esame - il debitore "ha espresso di propria presenza di interporre opposizione al precetto esecutivo no. __________ promosso dal __________ ". Questa dichiarazione della funzionaria postale di __________, la quale, quale persona incaricata ha sottoscritto l'avvenuta notificazione del PE, costituisce valida prova dell'avvenuta dichiarazione orale di opposizione. Pertanto, sia per l'obbligo della funzionaria postale di verbalizzare l'opposizione che per la sua predetta dichiarazione così come per il principio "in dubio pro debitore", la mancata indicazione di opposizione sul PE in oggetto non può andare a danno di __________. Di conseguenza va ammessa la sua opposizione per cui all'UEF di Vallemaggia va fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta dal ricorrente al PE n. __________.

2. Il ricorso 1. ottobre 1999 di __________ va quindi accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 74 LEF

pronuncia

1. Il ricorso 1. ottobre 1999 di __________, è accolto.

1.1. All'UEF di Vallemaggia è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal __________.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria