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15.1999.158 • TRAC TI 15.1999.158 Generato dall'IA

Enforcement Validity Despite Untimely Appeal of Payment Order

Numero d'incarto 15.1999.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the notice of attachment and subsequent attachment order issued in an enforcement proceeding based on an alleged debt for health insurance premiums, arguing that they never signed the underlying contract and were not properly informed of the rejection of their opposition to the payment order. The appellate court dismissed both appeals as inadmissible because they were filed outside the ten-day statutory appeal period, noting that the appellant became aware of the continuation of the execution upon receiving the notice of attachment; furthermore, the court reasoned that even if the appeal were considered on the merits, a continuation of execution following the rejection of opposition (even if potentially flawed) is merely voidable, not void, protecting the good faith of the creditor, and since no grounds for nullity were found, the challenged enforcement actions remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF, Art. 19 LEF; Enforcement Validity Despite Untimely Appeal of Payment Order: The appellate court dismissed both appeals as inadmissible because they were filed outside the ten-day statutory appeal period, noting that the appellant became aware of the continuation of the execution upon receiving the notice of attachment; furthermore, the court reasoned that even if the appeal were considered on the merits, a continuation of execution following the rejection of opposition (even if potentially flawed) is merely voidable, not void, protecting the good faith of the creditor, and since no grounds for nullity were found, the challenged enforcement actions remained valid.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione esecuzione in via di pignoramento ordine di pagamento nullità del contratto termine di disdetta validità del sequestro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 73 III 147
DTF 85 III 16
che propende per la semplice annullabilità; DTF 85 III 16 s.
DTF 73 III 148
Va in questo caso condivisa la considerazione esposta in DTF 73 III 148: sarebbe inopportuno esporre il creditore in buona fede al rischio dell'annullamento dell'intera procedura esecutiva, magari solo una volta giunti allo stadio della realizzazione.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final orders as the basis for the appeal procedure to the Federal Tribunal.

art. 19 LEF

Cited as the rule governing the appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not levying costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00158 15.1999.00172 · Lugano 26 novembre 1999 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 settembre 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio chiedente la sospensione del pignoramento di cui all'avviso di pignoramento 2 agosto 1999 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

rappr. da __________

viste le osservazioni 11 ottobre 1999 dell'UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________, notificato il

16 aprile 1999 __________ ha escusso __________ per un credito relativo a premi di assicurazione malattia. L'escusso ha interposto opposizione. Con decisione

17 maggio 1999, regolarmente cresciuta in giudicato, la creditrice ha rigettato l'opposizione e ha in seguito postulato il proseguimento dell'esecuzione. Con scritto 2 agosto 1999 l'UE di Lugano ha avvisato il debitore che il pignoramento nell'esecuzione __________ sarebbe avvenuto il 16 settembre 1999.

B. Con ricorso 6 settembre 1999 __________ si è aggravato contro l'avviso di pignoramento 2 agosto 1999. A suo dire egli non avrebbe mai sottoscritto un contratto di assicurazione con __________. L'opposizione da lui sollevata sarebbe poi stata rigettata senza che l'ufficio gli comunicasse alcunché.

Con osservazioni 11 ottobre 1999 l'UE di Lugano ha rilevato la tardività del ricorso sottolineando poi la correttezza del proprio operato.

C. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, l'ufficio ha proseguito la procedura esecutiva intimando l'11 ottobre 1999 alle parti il verbale di pignoramento 5 ottobre 1999. Con ricorso 21 ottobre 1999 __________ si è aggravato contro il provvedimento con argomentazioni identiche a quelle formulate con il primo ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata oppure contro due provvedimenti distinti ma strettamente connessi e incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di

fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 Lpamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

__________ si è aggravato, con un primo ricorso, contro l'avviso di pignoramento 2 agosto 1999 e in seguito contro il susseguente verbale di pignoramento 11 ottobre 1999, adducendo in entrambi i casi le stesse motivazioni giuridiche. Si giustifica quindi la congiunzione dei due gravami e l'emanazione di un'unica sentenza.

2. Ex art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.

In sostanza __________ sembra sostenere che l'ufficio avrebbe proseguito l'esecuzione senza che l'opposizione al precetto da lui interposta fosse stata validamente rigettata. Della continuazione dell'esecuzione il ricorrente aveva però avuto conoscenza già il 3 agosto 1999, data di ricezione dell'avviso di pignoramento. Entrambi i gravami si rivelano quindi tardivi, essendo stati entrambi introdotti ben oltre la scadenza della decade di ricorso che ha iniziato a decorrere con la ricezione dell'avviso di pignoramento. In questa sede dovrà quindi essere verificata unicamente l'esistenza di eventuali motivi di nullità.

3. La continuazione dell'esecuzione nonostante valida opposizione al PE costituisce un provvedimento nullo, da rilevare comunque d'ufficio, se l'ufficio ha agito per errore o disattenzione. Rimane invece aperta la questione (nullità o annullabilità) se l'ufficio ha preso una decisione formale oppure ha mostrato con chiarezza la volontà di continuare l'esecuzione (cfr. DTF 73 III 147 s. che propende per la semplice annullabilità; DTF 85 III 16 s. che riapre la questione).

4. In concreto dall'incarto UE risulta che il pignoramento è stato eseguito a seguito di rigetto dell'opposizione pronunciato da __________ con decisione 17 maggio 1999, munita dell'attestazione di crescita in giudicato.

Va in questo caso condivisa la considerazione esposta in DTF 73 III 148: sarebbe inopportuno esporre il creditore in buona fede al rischio dell'annullamento dell'intera procedura esecutiva, magari solo una volta giunti allo stadio della realizzazione. Un'eventuale continuazione dell'esecuzione contra legem a seguito di rigetto dell'opposizione inefficace sarebbe quindi solo annullabile. Siffatta soluzione si impone già per il fatto che non vi sono pregiudizi d'interesse pubblico e nemmeno sono toccati i diritti di chi non è parte nel procedimento. Visto che il termine di 10 giorni è ampiamente scaduto non è possibile entrare nel merito delle argomentazioni ricorsuali. Non essendo ravvisabili motivi di nullità, la procedura esecutiva in esame, così come i singoli provvedimenti impugnati, rimangono validi a tutti gli effetti.

5. A titolo puramente abbondanziale si fa notare che __________, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'incarto 15.99.84, del tutto analogo al presente, ha prodotto a questa Camera copia della domanda di ammissione 21 agosto 1995 a nome __________, sottoscritta in tutta apparenza dallo stesso ricorrente. La creditrice ha pure prodotto, in questa sede, la prova dell'invio raccomandato della decisione 17 maggio 1999.

6. I ricorsi vanno quindi respinti.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l'art. 17 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre 1999 di __________, è irricevibile.

2. Il ricorso 21 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria