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15.1999.15 • TRAC TI 15.1999.15 Generato dall'IA

Debtor Garnishment Appeal Over Seizable Wage Calculation Based on Contractual Rent

Numero d'incarto 15.1999.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the calculation of the seizable excess of wages following garnishment proceedings initiated by creditors, specifically challenging the enforcement office's use of an artificially low rent expense for the minimum subsistence calculation while the debtor was contractually bound to a higher amount. The appellate court reasoned that while a debtor must minimize housing costs to what is reasonable for their means, the reduction of the contractually agreed rent to a lower, standard amount is generally only effective from the next contractually permissible termination date, which, in this case, was not until March 31, 2000; consequently, the court upheld the higher rent for the calculation period and, after adjusting other elements like health insurance premiums and adult children's contributions, ultimately found that there was no seizable excess in the debtor's salary, thereby accepting the appeal and voiding the attachment.

Regesto Legislator

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Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 93 LEF, Art. 19 LEF; Debtor Garnishment Appeal Over Seizable Wage Calculation Based on Contractual Rent: The appellate court reasoned that while a debtor must minimize housing costs to what is reasonable for their means, the reduction of the contractually agreed rent to a lower, standard amount is generally only effective from the next contractually permissible termination date, which, in this case, was not until March 31, 2000; consequently, the court upheld the higher rent for the calculation period and, after adjusting other elements like health insurance premiums and adult children's contributions, ultimately found that there was no seizable excess in the debtor's salary, thereby accepting the appeal and voiding the attachment.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario riduzione del canone locativo costi salariali salario minimo costi d'alloggio mora del conduttore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 119 III 73
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders, justifying the review leading to the decision to allow the appeal (implied ground for the verdict in conjunction with the merits discussed).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not levying costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding compensation.

art. 19 LEF

Cited as the procedural rule governing appeal rights against this decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00015 · Lugano 11 marzo 1999 /FA/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 gennaio 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il calcolo dell'eccedenza pignorabile nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________

rappr. dal Municipio

__________

viste le osservazioni 13 gennaio 1999 del __________

19 gennaio 1999 dello __________

20 gennaio 1999 dell'UE di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il Comune di __________ e lo __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti. Con scritto 17 dicembre 1998 l'UE di Lugano notificato al datore di lavoro di __________, __________, il pignoramento dello stipendio per fr. 618.-- a partire da aprile 1999. In data imprecisata prima del 3 gennaio 1999 (cfr. ricorso) un funzionario dell'UE ha comunicato al ricorrente che, a partire da aprile 1999 si sarebbe tenuto conto di un canone di locazione limitato a fr. 1'200.--, invece dei 2'000.-- effettivi. L'11 gennaio è stato inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, con l'indicazione del calcolo effettuato:

Introiti debitore fr. 3'585.-- (86%)

Introiti moglie del debitore fr. 600.-- (14%)

Totale introiti fr. 4'185.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.--

locazione fr. 1'200.--

cassa malati fr. 499.--

trasferte fr. 50.--

pasti fuori dom. fr. 180.--

Totale deduzioni fr. 3'449.--

a carico del marito fr. 2'966.-- (86%)

Eccedenza mensile pignorabile fr. 618.86

(a partire da aprile 1999)

C. Contro il pignoramento si è aggravato il 3 gennaio 1999 __________ facendo rilevare di non aver potuto dare la disdetta del rapporto di locazione, non avendo trovato nella zona un appartamento più conveniente e sostenendo che, vista la precaria situazione economica, il figlio __________ era impossibilitato a contribuire alle spese familiari. La figlia __________ invece ha potuto aiutare economicamente il ricorrente.

D. Con osservazioni 19 gennaio 1999 lo __________ ha postulato che l'eccedenza pignorabile venga ricalcolata tenendo conto del contributo finanziario a cui sono tenuti i figli conviventi dell'escusso. L'UE di Lugano si invece limitato a confermare l'esattezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per coniugi ammonta a fr. 1’370.-- al mese.

3. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita l’attività di muratore e, trovandosi durante la pausa di mezzo giorno sui cantieri, non gli è possibile rientrare al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 198.-- (fr. 9 x 22 giorni) per pasti fuori domicilio.

4.a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

b) Nel caso concreto __________ abita, con la moglie e i due figli (la figlia però, a partire dal 1° febbraio 1999 vive per conto proprio, cfr. verbale di interrogatorio), in una casa unifamiliare per una pigione di fr. 2'000.-- mensili. E’ di tutta evidenza che la situazione abitativa dell’escusso ed il relativo canone locatizio sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze e capacità finanziarie. Di conseguenza, a far tempo dal primo termine utile di disdetta, il canone di fr. 2'000.-- non può più essere considerato. Da quel momento verrà riconosciuto al debitore, quale pigione, un importo mensile di fr. 1'300.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore. Dalla pagina

5 del contratto di locazione sottoscritto dall'escusso (prodotta in occasione dell'interrogatorio), al punto 23, si rileva che *"il presente contratto ha validità fino al 30 marzo 1995. In caso di mancata disdetta di una delle due parti, con tre mesi di preavviso mediante lettera raccomandata, lo stesso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno".*

Interrogato il 15 febbraio 1999 __________ ha affermato di aver chiesto nel dicembre 1998 una diminuzione della pigione al locatore, che solo in gennaio ha comunicato non essere disposto a concederla. Subito __________ si è messo alla ricerca di un appartamento più conveniente, trovandolo. Il 1° febbraio 1999 ha dato la disdetta del rapporto di locazione. A tutt'oggi il locatore non ha comunicato se l'accetta o meno, Dal ricorso 3 gennaio 1999 si evince che l'UE di Lugano già in dicembre aveva comunicato a __________ che il canone locatizio era troppo elevato. Non si poteva però pretendere da lui che inviasse immediatamen-te una disdetta del contratto di locazione, unicamente sulla base di una comunicazione telefonica dell'ufficio. Una volta ricevuto il verbale di pignoramento (metà gennaio 1999) l'escusso si è comunque dato da fare nel tentativo di minimizzare le spese. A norma di contratto, però, la disdetta 1° febbraio 1999 è tardiva e il locatore può, giuridicamente, contestarla. Il primo termine utile di disdetta è il 31 marzo 2000, solo a partire da quella data potrà essere considerata una pigione di fr. 1'300.-- mensili, riservata la possibilità di riesame ex art. 93 cpv. 3 LEF in caso di rescissione consensuale anticipata del contratto di locazione.

5. Dalla copia della polizza di assicurazione per il 1999 della __________ si evince che la somma dei premi mensili per l'assicurazione di base per i coniugi __________ ammonta a fr. 465.--. Solo in quella misura il premio deve essere computato nel minimo esistenziale, ritenuto che le assicurazioni sottoposte alla LCA non devono essere considerate.

6. Il punto 3.3 cpv. 2 della Tabella prevede che il reddito dei figli maggiorenni venga parzialmente considerato in riduzione del minimo esistenziale dei genitori. In concreto il figlio __________, pur lavorando, deve ancora ricevere lo stipendio di dicembre 1998 e si prevedono difficoltà nella percezione di quelli successivi, tanto che sono i coniugi __________ a doverlo sostenere. A partire da giugno 1999 egli presterà servizio militare per cinque mesi (caporale). A queste condizioni non si può pretendere una partecipazione alle spese da parte sua, riservata una regolarizzazione della sua situazione finanziaria. La figlia __________ dal 1° febbraio 1999 vive fuori casa. Questo fatto, intervenuto dopo il pignoramento, viene qui considerato per economia processuale e per evitare una inutile procedura di riesame. Nemmeno a __________ può quindi essere chiesto di contribuire alla copertura delle spese familiari.

7. L'eccedenza pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

Introiti debitore fr. 3'585.-- (86%)

Introiti moglie del debitore fr. 600.-- (14%)

Totale introiti fr. 4'185.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.--

locazione fr. 2'000.--

cassa malati fr. 465.--

trasferte fr. 50.--

pasti fuori dom. fr. 198.--

Totale deduzioni fr. 4'083.--

a carico del marito fr. 3'511.-- (86%)

Eccedenza mensile pignorabile fr. 0

8. Ne consegue l'accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l'art. 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 3 gennaio 1999 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è accertata l'inesistenza di una quota pignorabile dello stipendio percepito da __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria