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15.1999.144 • TRAC TI 15.1999.144 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings Erasure Appeal Rejection

Numero d'incarto 15.1999.144
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the cancellation of eight ongoing enforcement proceedings from the enforcement office, arguing that some debts were already paid or time-barred, and that the continued registration negatively affected their financial standing due to third-party consultation rights. The court rejected the appeal, reasoning that while enforcement proceedings deemed null, withdrawn by the creditor, or successfully contested by the debtor are subject to non-disclosure to third parties under specific articles, the mere lapse of time or payment of a debt without formal creditor withdrawal or a negative declaratory judgment does not automatically authorize the complete removal or erasure of the entry from the enforcement register; instead, such proceedings must be marked with an extinction initial ('E') to cease third-party communication while maintaining the historical record.

Regesto Legislator

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Art. 8a LEF, Art. 4 cpv. 1 LPR, Art. 9 LPR, Art. 8a cpv. 3 LEF, Art. 8a cpv. 4 primo, Art. 8a cpv. 4 LEF; Enforcement Proceedings Erasure Appeal Rejection: The court rejected the appeal, reasoning that while enforcement proceedings deemed null, withdrawn by the creditor, or successfully contested by the debtor are subject to non-disclosure to third parties under specific articles, the mere lapse of time or payment of a debt without formal creditor withdrawal or a negative declaratory judgment does not automatically authorize the complete removal or erasure of the entry from the enforcement register; instead, such proceedings must be marked with an extinction initial ('E') to cease third-party communication while maintaining the historical record.

Parole chiave

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procedura esecutiva ritiro della domanda di esecuzione legittimazione a ricorrere diritto di togliere le addizioni non soggetto all'obbligo di registrazione impugnazione della cancellazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 8a LEF
- il diritto di consultazione ex art. 8a LEF a favore dei terzi è di pregiudizio per la ricorrente, nel senso che può essere data ai terzi un'immagine negativa della sua forza finanziaria, non corrispondente alla realtà dei fatti;
Art. 4 cpv. 1 LPR
che dal profilo procedurale si può prescindere, visto l'esito, dal previo invio del gravame ex art. 4 cpv. 1 LPR all'UEF di Bellinzona quale organo d'esecuzione forzata competente per la fase istruttoria;
Art. 9 LPR
29 gennaio 1999 in re F. O. c. U. SA; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2 all'art. 9 LPR, p. 183 s.);
Art. 8a cpv. 3 LEF
che per l'art. 8a cpv. 3 LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
Art. 8a cpv. 4 primo
che per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 primo periodo LEF), ritenuto che - decorso tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art.
Art. 8a cpv. 4 LEF
3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv. 4 LEF, le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr.
Art. 22 LEF
8 ad art. 22 LEF, p.105);
Art. 88 cpv. 2 LEF
che nel caso di specie la ricorrente reputa che le otto esecuzioni siano da radiare perché quattro sono state pagate - e comunque sarebbero già perente - e quattro sono pure perente per il decorso infruttuoso del termine di un anno di validità dei precetti esecutivi in conformità dell'art. 88 cpv. 2 LEF;

Giurisprudenza citata

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DTF 115 III 26
che resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III 26 cons.
DTF 125 III 153
gennaio 1997, cfr. DTF 125 III 153 cons. 2d con riferimento a DTF 120 II 20);
DTF 120 II 20
Representative v. Creditor: Negative Declaratory Action Regarding Improper Debt Enforcement
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited in order 3 as the legal basis for the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

art. 8a cpv. 3 e 4, 17, 85, 85a e 88 LEF

These articles from the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF) were cited as the substantive and procedural provisions governing the decision on the merits, although the final order only dismissed the appeal without specifying the substantive reasoning in order 1.

4 cpv. 1 e 9 LPR

These articles from the Cantonal Law on Debt Enforcement and Bankruptcy Proceedings (LPR) were cited as relevant provisions governing the procedure, although the final order only dismissed the appeal without specifying the procedural reasoning in order 1.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning (and implicitly confirmed by order 2) regarding the non-imposition of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning (and implicitly confirmed by order 2) regarding the non-assignment of legal expenses.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00144 · Lugano 27 settembre 1999 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 agosto 1999 di

__________

contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle otto esecuzioni promosse contro la ricorrente dagli 8 creditori indicati nell'estratto 16 agosto 1999 dell'UEF di Bellinzona

in materia di annullamento o estinzione dell'esecuzione;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che tra l'11 marzo 1994 e il 6 luglio 1998 sono stati notificati a __________ otto precetti esecutivi, cui l'escussa ha interposto opposizione;

che il 16 agosto 1999 __________ ha chiesto all'UEF di Bellinzona la cancellazione delle esecuzioni;

che con provvedimento 16 agosto 1999 l'UEF di Bellinzona ha respinto la domanda di cancellazione, mancando le corrispondenti dichiarazioni di ritiro da parte dei creditori procedenti o il giudizio di merito sull'azione di accertamento negativo riferita alle otto esecuzioni;

che con tempestivo ricorso 18 agosto 1999 l'escussa ha chiesto che venga ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere alla cancellazione delle otto esecuzioni promosse contro __________, atteso che:

- quattro esecuzioni (n) sono "scadute da anni" e sono peraltro già state pagate, anche se i precettanti non hanno dichiarato all'UEF di Bellinzona il ritiro delle esecuzioni;

- quattro esecuzioni (n. __________) "sono state emesse senza giustificazione" e "non proseguono malgrado i nostri richiami";

- il diritto di consultazione ex art. 8a LEF a favore dei terzi è di pregiudizio per la ricorrente, nel senso che può essere data ai terzi un'immagine negativa della sua forza finanziaria, non corrispondente alla realtà dei fatti;

che dal profilo procedurale si può prescindere, visto l'esito, dal previo invio del gravame ex art. 4 cpv. 1 LPR all'UEF di Bellinzona quale organo d'esecuzione forzata competente per la fase istruttoria;

che non occorre richiedere osservazioni agli otto precettanti e all'organo d'esecuzione, atteso che - nell'ipotesi di un giudizio di reiezione d'acchito del gravame - non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito, mentre il ricorrente ha già avuto modo di far valere compiutamente i suoi diritti processuali con l'atto di ricorso (CEF 3 agosto 1999 in re R. H.,

29 gennaio 1999 in re F. O. c. U. SA; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2 all'art. 9 LPR, p. 183 s.);

che per l'art. 8a cpv. 3 LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:

a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;

b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito;

c) per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione;

che per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 primo periodo LEF), ritenuto che - decorso tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art. 8a cpv. 4 secondo periodo LEF), cfr. sul tema Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes et faillite significatives pour l'activité bancaire -Thèmes choisis, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite - Les effets sur le marché suisse de la nouvelle législation fédérale, Séminaire tessinois de droit bancaire vol. 3, Vezia/Bellinzona 1998, p. 39-41;

che al registro delle esecuzioni vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali, ritenuto che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);

che, benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv. 3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv. 4 LEF, le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 4 n. 24, p. 18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);

che resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III 26 cons. 1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 22 LEF, p.105);

che nel caso di specie la ricorrente reputa che le otto esecuzioni siano da radiare perché quattro sono state pagate - e comunque sarebbero già perente - e quattro sono pure perente per il decorso infruttuoso del termine di un anno di validità dei precetti esecutivi in conformità dell'art. 88 cpv. 2 LEF;

che la perenzione ex art. 88 cpv. 2 LEF del diritto di chiedere la prosecuzione dell'esecuzione non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 8a cpv. 3 e 4 LEF;

che non si può pertanto accedere alla domanda di cancellazione delle otto esecuzioni così come richiesto dall'escusso;

che la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85 e 85a LEF, riservata la possibilità di richiedere al giudice del merito l'accertamento dell'inesistenza del credito fatto valere con l'esecuzione (azione di accertamento negativo, valida anche nel nuovo diritto in vigore dal

1. gennaio 1997, cfr. DTF 125 III 153 cons. 2d con riferimento a DTF 120 II 20);

che in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza delle procedure topiche, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);

che non si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento delle otto esecuzioni così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione della lettera E a valere quale estinzione delle esecuzioni, con la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi delle procedure estinte [art. 8a cpv. 3 LEF], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv. 4 secondo periodo LEF);

che il ricorso deve essere respinto;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 8a cpv. 3 e 4, 17, 85, 85a e 88 LEF; 4 cpv. 1 e 9 LPR,

PRONUNCIA

1. Il ricorso 18 agosto 1999 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a: __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria