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15.1999.140 • TRAC TI 15.1999.140 Generato dall'IA

Wage Seizure Appeal Dismissed Over Subsistence Minimum Calculation

Numero d'incarto 15.1999.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate supervisory authority dismissed a debtor's appeal against the seizure of wages, which was based on the calculation of the subsistence minimum by the execution office. The court reasoned that several claimed expenses, such as meals eaten at home, telephone costs, and electricity/water, were already included in the standard base amount for a single person, and therefore could not be added separately. Furthermore, health insurance premiums could not be included in the minimum since the insurance provider was among the creditors seeking collection, and support expenses for children were already accounted for by the existing allowance for minors. The appeal was rejected as the execution office correctly applied the criteria for determining the disposable income at the time of the seizure.

Regesto Legislator

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Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Wage Seizure Appeal Dismissed Over Subsistence Minimum Calculation: The court reasoned that several claimed expenses, such as meals eaten at home, telephone costs, and electricity/water, were already included in the standard base amount for a single person, and therefore could not be added separately. Furthermore, health insurance premiums could not be included in the minimum since the insurance provider was among the creditors seeking collection, and support expenses for children were already accounted for by the existing allowance for minors. The appeal was rejected as the execution office correctly applied the criteria for determining the disposable income at the time of the seizure.

Parole chiave

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minimo vitale calcolo del reddito esecuzione del pignoramento costi salariali indennità di buonuscita rinuncia a pretese di salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 119 III 73
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.
DTF 121 III 20
Creditor v. Debtor Regarding Existential Minimum Calculation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited as the procedural basis allowing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section to support the decision not to levy costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section to support the decision not to levy costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section to support the decision not to award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00140 · Lugano 23 agosto 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 luglio 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 24 giugno 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente viste le osservazioni

- 11 agosto 1999 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. Il

24 giugno 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento presso il __________ della quota del salario percepito dall’escusso eccedente il minimo vitale, determinato sulla base del seguente calcolo:

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

figli minorenni fr. 200.--

locazione fr. 690.--

riscaldamento fr. 50.--

totale fr. 1’965.--

C. Con ricorso 15 luglio 1999 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dall’UE di Lugano sarebbe errato e postula quindi il riconoscimento del seguente minimo di esistenza:

locazione fr. 1’000.--

elettricità fr. 28.40

acqua fr. 16.70

telefono fr. 80.--

cassa malati fr. 270.--

pasti a domicilio fr. 290.--

pasti fuori domicilio fr. 360.--

spese per la casa fr. 100.--

spese per i figli fr. 200.--

totale fr. 2’345.10

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.

Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr.290.- per i pasti a domicilio, fr. 80.-- per spese telefoniche, Fr. 28.40 per spese di elettricità, nonché fr.

16.70. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.

3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

4.

Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’000.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 1 ½ locali che occupa da sola a __________. Orbene dagli atti risulta che l’affitto pagato dall’escusso ammonta a fr. 690.-- mensili, così come riconosciuto dall’UE di Lugano. Di conseguenza non è possibile accordare ulteriori deduzioni

5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;

120 III 16).

Nel caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Orbene, ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi è la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 270.-- relativo al premio della cassa malati, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza. Per quanto attiene alle spese per le figlie l’UE di Lugano ha già riconosciuto alla voce “figli minorenni” l’importo di fr. 200.-- richiesto dal ricorrente e ciò malgrado le figlie vivano con la madre. Ne consegue che non è possibile operare ulteriori deduzioni.

6. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Dagli atti risulta che Il debitore esercita l’attività di impiegato presso il __________ a __________. Egli può quindi rientrare tutti i giorni al proprio domicilio, situato anch’esso a __________, per prendere i pasti. L’UE di Lugano ha quindi agito correttamente non avendo riconosciuto alcun importo per pasti fuori domicilio.

7. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

8. Va ricordato a futura memoria all'UE di Lugano che il verbale di pignoramento deve sempre indicare anche le entrate dell'escusso al momento del pignoramento, nel caso concreto fr. 2.339.-- netti, calcolati su uno stipendio mensile lordo di fr. 2'600.-- come risulta dal Contratto di lavoro individuale (programma d'integrazione) 24 aprile 1999 e relativo conteggio salario riferito al mese di maggio 1999 agli atti.

pronuncia:

1. Il ricorso 15 luglio 1999 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria