Debtor's Appeal of Seizure Notice Dismissed on Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the seizure notice issued by the enforcement office in execution of a legally binding judgment, arguing the creditor had already received a substantial portion of the debt. The appellate supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the enforcement office had correctly followed the statutory procedures for issuing the seizure notice upon the creditor's request based on a final enforceable title, concluding that the debtor's arguments concerned the merits of the underlying claim, which fell outside the supervisory authority's scope of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89LEF se, Art. 90 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Debtor's Appeal of Seizure Notice Dismissed on Procedural Grounds: The appellate supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the enforcement office had correctly followed the statutory procedures for issuing the seizure notice upon the creditor's request based on a final enforceable title, concluding that the debtor's arguments concerned the merits of the underlying claim, which fell outside the supervisory authority's scope of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 3, governing the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited among the articles referred to in the decision, although its specific application in the dispositive is procedural (governing the scope of review for the supervisory authority).
Cited as the basis for not levying costs in order 2.
Cited as the basis for not levying costs in order 2.
Cited as the basis for not awarding compensation in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.99.00123 · Lugano 13 agosto 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato al debitore l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;
che con ricorso 7 luglio 1999 ____________________ si è aggravato contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che il creditore avrebbe già ricevuto l’importo di fr. 60’000 e quindi la richiesta avanzata con l’esecuzione in oggetto sarebbe assurda;
che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame;
che per l’art. 89LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione ricevuta la domanda di continuazione procede senza indugio al pignoramento;
che il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art.
90 LEF);
che nel caso di specie il creditore ha richiesto il 14 giugno 1999 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base della sentenza 1° giugno 1999 della Pretura di Lugano, cresciuta in giudicato;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso al debitore;
che in concreto nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 luglio 1999 __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria