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15.1999.118 • TRAC TI 15.1999.118 Generato dall'IA

Appeal Against Salary Garnishment Dismissed for Untimeliness and Lack of Cooperation

Numero d'incarto 15.1999.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal against enforcement office decisions that garnished portions of their salary (CHF 786.-- and CHF 950.-- in two separate executions), arguing the garnishments prevented them from meeting current expenses, especially due to frequent international work travel. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late (after the ten-day statutory period for challenging enforcement measures) and because the appellant failed to provide necessary substantiating documentation upon request to complete their appeal, thereby violating the mandatory duty of cooperation required of the parties in such proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 19 cpv. 2 LPR, Art. 19 LPR, Art. 20a LEF, Art. 19 LEF; Appeal Against Salary Garnishment Dismissed for Untimeliness and Lack of Cooperation: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late (after the ten-day statutory period for challenging enforcement measures) and because the appellant failed to provide necessary substantiating documentation upon request to complete their appeal, thereby violating the mandatory duty of cooperation required of the parties in such proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento del salario procedura esecutiva disdetta tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini retribuzione non pagata opposizione al precetto esecutivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed late (tardivo).

art. 19 LEF

This article governs the right to appeal against the decision to the Federal Execution and Bankruptcy Chamber.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00118 · Lugano 22 settembre 1999 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 giugno 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 29 ottobre 1998, spedito il 7 gennaio 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ e contro il verbale di pignoramento 26 marzo 1999, spedito il 14 aprile 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________, viste le osservazioni 28 giugno 1999 di __________ giugno 1999 dell'Ufficio esazione e condoni luglio 1999 dell'UE di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti e formano il gruppo di esecuzione n. 44401. Il 7 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 29 ottobre 1998, attestante il pignoramento di una quota di stipendio di fr. 786.--. Altri creditori procedono nei confronti del ricorrente formando il gruppo n. 44615. Il relativo verbale di pignoramento, spedito il 14 aprile 1999, stabilisce una quota pignorabile di fr. 950.--

B. Contro i pignoramenti si è aggravato il 7 giugno 1999 __________ sostenendo di non riuscire, con quanto stabilito dall'UE, a far fronte alle spese correnti. Il suo lavoro poi richiederebbe spostamenti frequenti in Europa e addirittura oltremare. L'UE ha impartito al ricorrente un termine per precisare la propria posizione. __________ lo ha fatto solo molto sommariamente con scritto 23 giugno 1999, nel quale ribadisce in pratica quanto già espresso.

D. Con osservazioni 28 giugno 1999 __________ e l'UEC si sono sostanzialmente opposti al ricorso. L'UE di Lugano si è limitato a confermare l'esattezza del proprio operato e a indicare che la CEF già si era espressa sulle questioni sollevate da __________ in tempi recenti.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.

In concreto il gravame si rivela ampiamente tardivo.

2. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

"Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e ragionevolmente esigibile.

Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

3. In concreto il ricorrente ha inoltrato il ricorso in oggetto il 7 giugno 1999. L'UE di Lugano gli ha fissato un termine per "completare il ricorso con argomentazione e relativa documentazione". Nella completazione 23 giugno __________ ha unicamente ribadito il vago riferimento a presunti spostamenti all'estero per lavoro, nemmeno ha preteso che le relative spese fossero a suo carico. Egli ha poi omesso di produrre documentazione a comprova di eventuali spese da lui sopportate, nonostante ne fosse stato richiesto. E' venuta quindi a mancare quella collaborazione necessaria e esigibile prevista dall'art. 19 cpv. 2 LPR.

A queste condizioni l'Autorità di vigilanza non è tenuta a ricercare ipotetici motivi di nullità da considerare nonostante la tardività del ricorso. Il gravame di __________ deve quindi essere dichiarato irricevibile poiché intempestivo.

Richiamato l'art. 20a LEF e 8 e 19 LPR,

pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno di __________ è dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria