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15.1999.117 • TRAC TI 15.1999.117 Generato dall'IA

Reinstatement Denied but Payment Orders Voided for Defective Creditor Identification

Numero d'incarto 15.1999.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court considered a request for reinstatement of the deadline to file an opposition against two payment orders, filed by the debtors who claimed they could not meet the deadline due to an error related to counterclaims arising from an allegedly unjustified dismissal. The court reasoned that the failure to file opposition within the statutory ten-day period, based on the admitted reason of "error," does not constitute an excusable impediment under the relevant enforcement law, thus the request for reinstatement should generally be denied; however, the court further found that the payment orders themselves were void *ex officio* because the creditor was listed collectively as a co-ownership, failing to specify each co-owner's name and domicile as required by law for an execution against multiple creditors, rendering the request for reinstatement moot as the underlying enforcement acts were nullified.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 1 LEF, Art. 22 LEF, Art. 67 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Reinstatement Denied but Payment Orders Voided for Defective Creditor Identification: The court reasoned that the failure to file opposition within the statutory ten-day period, based on the admitted reason of "error," does not constitute an excusable impediment under the relevant enforcement law, thus the request for reinstatement should generally be denied; however, the court further found that the payment orders themselves were void *ex officio* because the creditor was listed collectively as a co-ownership, failing to specify each co-owner's name and domicile as required by law for an execution against multiple creditors, rendering the request for reinstatement moot as the underlying enforcement acts were nullified.

Parole chiave

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ordine di pagamento assemblea dei creditori opposizione tardiva domanda riconvenzionale autorizzazione all’esecuzione revoca del credito al consumo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

Used to declare the payment orders (PE) null and void due to a defect concerning the capacity to be a party.

art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF

Used to declare the payment orders (PE) null and void because the creditor (a co-ownership) was not properly specified.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not collecting court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding compensation/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00117 · Lugano 17 agosto 1999/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 6 luglio 1999 di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 presentata da

__________ __________

nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’UEF di Locarno promosse contro gli istanti da

__________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 luglio 1999 con cui è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede contro __________ e __________ con PE n.__________ e __________ dell’UEF di Locarno notificati l’11 giugno 1999;

che con atto 6 luglio 1999 __________ e __________ hanno chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione;

che gli istanti hanno motivato la loro istanza sostenendo di non aver potuto interporre prima opposizione per errore, facendo valere delle contropretese nei confronti __________, di cui __________ era dipendente, in seguito al licenziamento per motivi gravi ingiustificati;

che ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’Autorità di vigilanza o all’Autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;

che la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato per un impedimento non imputabile all’istante (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);

che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;

che secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;

che in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile agli istanti, avendo essi ammesso che si trattava di errore, per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;

che l’istanza di restituzione del termine dovrebbe quindi in linea di principio essere respinta;

che ex art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento; l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata;

che nullità è data nel caso di atti esecutivi di chi oppure contro chi non ha la capacità di essere parte in un’esecuzione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 13 ad art. 22 LEF);

che ex art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF la domanda di esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione e deve enunciare tra l’altro il nome del creditore;

che il debitore ha un interesse eminente di conoscere esattamente la persona del creditore, poiché solo conoscendolo può difendersi dall’esecuzione promossa nei suoi confronti (Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol I, n.17 ad art. 67 LEF);

che un PE sul quale il nome del creditore non è indicato chiaramente e inequivocabilmente è in linea di principio nullo (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 17 ad art. 67 LEF);:

che creditore può essere chi ha personalità giuridica e di conseguenza capacità di essere parte, ciò che manca ad una comproprietà (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 18 ad art. 67 LEF);

che in un’esecuzione comune ciascun creditore deve essere indicato con nome e domicilio e la domanda di esecuzione deve essere firmata da ciascun creditore oppure deve essere nominato un rappresentante (Kofmel Ehrenzeller, op. cit. , n.19 ad art. 67 LEF);

che la capacità di essere parte processuale e di conseguenza di essere parte in un’esecuzione deve essere verificata d’ufficio dall’Ufficio esecuzione (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 18 ad art. 67 LEF);

che un’esecuzione in cui i creditori sono stati indicati collettivamente è nulla (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 19 ad art. 67 LEF);

che nel caso di specie sulla domanda di esecuzione e sul PE quale creditore è stato indicato “__________”;

che “__________” è una comproprietà, per cui ciascuno dei comproprietari doveva essere indicato sul PE con il proprio nome e domicilio (cfr. contratto di locazione 14 ottobre 1997);

che mancando tali indicazioni i PE n. __________ e __________ vanno dichiarati nulli d’ufficio;

che di conseguenza l’istanza ex art. 33 cpv. 4 LEF di __________ e __________ è divenuta priva d’oggetto e va stralciata dai ruoli;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 22 e 67 cpv. 1 n. 1 LEF

pronuncia:

1. I PE n. __________ e __________ del 2/11 giugno 1999 emessi dall’UEF di Locarno contro __________ e __________ sono dichiarati nulli.

2. L’istanza

6 luglio 1999 di __________ e __________ è stralciata dai ruoli nel senso dei considerandi

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

5. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria