Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.1999.103 • TRAC TI 15.1999.103 Generato dall'IA

Property Owner v. Official Execution Office (Real Estate Collateral Execution)

Numero d'incarto 15.1999.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A property owner appealed the official execution office's decision to modify auction conditions and set the upset price based on a later creditor's request in a real estate collateral execution, arguing that an earlier creditor, whose sale request had been suspended and then reactivated, should be considered the proceeding creditor under the relevant statute. The court ruled in favor of the appellant, reasoning that the earlier creditor's request for reactivation constituted a renewal of their sale demand, making them the statutory proceeding creditor, and therefore the execution office erred in prioritizing the later creditor and setting the upset price based on the later creditor's associated claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 121 LEF, Art. 126 cpv. 1 LEF, Art. 156 cpv. 1 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 126 LEF; Property Owner v. Official Execution Office (Real Estate Collateral Execution): The court ruled in favor of the appellant, reasoning that the earlier creditor's request for reactivation constituted a renewal of their sale demand, making them the statutory proceeding creditor, and therefore the execution office erred in prioritizing the later creditor and setting the upset price based on the later creditor's associated claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
sostanza immobiliare realizzazione forzata di immobili negozio giuridico immobiliare utile sequestro di beni amministrazione d'ufficio dell'eredità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 114 III 103
DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 126 LEF

This article, governing the right of the highest-ranking pledgee to set the auction floor price after the third call, is the main ground for granting the appeal and ordering the lower authority to recalculate the auction floor price based on the correct leading creditor.

art. 105 RFF

Cited alongside Art. 126 LEF, this provision likely pertains to the procedure for setting the auction floor price in this context, applied in the final order.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision dictates that no costs are to be levied, as stated in the dispositive order regarding costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited as the basis for not levying costs, as stated in the dispositive order regarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited as the basis for not assigning indemnities, as stated in the dispositive order regarding costs.

art. 19 LEF

This article regulates the right to appeal the decision to the Federal Tribunal (Execution and Bankruptcy Chamber).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.99.00103 Rinvio TF · Lugano 22 luglio 1999 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di

__________ (rappr. dall’avv. __________) contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente procedura concernente anche la

__________ (patr. dallo studio legale __________)

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

– 8 marzo 1999 della __________

– 23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

preso atto della sentenza 4 giugno 1999 del Tribunale federale;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (__________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del 19 gennaio 1999 l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa

C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.

D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.

E. Con sentenza 15 aprile 1999 questa Camera ha respinto le richieste della ricorrente confermando l’operato dell’UEF di Locarno.

F. Tale sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 30 aprile 1999 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il 4 giugno 1999, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

2. Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (__________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Con lettera 7 ottobre 1998, acquisita agli atti dal Tribunale federale ma non prodotta, né menzionata in prima istanza__________ ha richiesto la riattivazione della procedura. Tale richiesta equivale ad un rinnovo della domanda di vendita. Ne consegue che __________ deve essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art.

126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata rinnovata in data 7 ottobre 1998. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I – XV grado, richiesto solo in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha agito erroneamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quelli della __________, ritenuta, a torto, creditrice procedente. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando quale creditore procedente ex art. 126 cpv. 1 LEF __________, con conseguente determinazione del piede d’asta sulla base dei crediti garantiti da pegno poziori a quelli del creditore procedente, in casu __________.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art.

126 LEF e 105 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 di __________, è accolto.

2. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria