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15.1999.00179 • TRAC TI 15.1999.00179 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Nullity of Attachment Notice Due to Pending Opposition

Numero d'incarto 15.1999.00179
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the notice of attachment (pignoramento) issued in an execution proceeding, arguing that the previous decision rejecting their opposition was null because they were never properly notified of the hearing. The reviewing court partially granted the appeal, ruling that the notice of attachment and subsequent actions by the creditor initiating the challenged execution were void because the initial opposition remained pending, as the appellate authority had previously annulled the lower court's decision rejecting that opposition; however, the court found the debtor's claim regarding non-notification of the payment order itself to be unfounded, resulting in the exclusion of that specific execution from a consolidated group of creditors.

Regesto Legislator

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Art. 22 LEF, Art. 17 LEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 124 CPC, art. 62 OTLEF; Debtor's Appeal on Nullity of Attachment Notice Due to Pending Opposition: The reviewing court partially granted the appeal, ruling that the notice of attachment and subsequent actions by the creditor initiating the challenged execution were void because the initial opposition remained pending, as the appellate authority had previously annulled the lower court's decision rejecting that opposition; however, the court found the debtor's claim regarding non-notification of the payment order itself to be unfounded, resulting in the exclusion of that specific execution from a consolidated group of creditors.

Parole chiave

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avviso di pignoramento ordine di pagamento misura di allontanamento opposizione al precetto esecutivo comminatoria di fallimento nullità del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

Used to declare the attachment notices null and void because the opposition was still pending.

art. 19 LEF

Cited as the basis for the right to appeal this decision to the Federal Tribunal.

art. 124 CPC

Cited in the final preamble, indicating relevant procedural context.

art. 62 OTLEF

Cited in the final preamble and relevant as the basis for not awarding compensation (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00179 · Lugano 15 maggio 2000 CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso

20 ottobre 1999 di

______________

e meglio contro l’avviso di pignoramento 20 agosto 1999 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

____________

visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),

richiamata l'ordinanza presidenziale 21 ottobre 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l'effetto sospensivo,

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ notificato il 30 dicembre 1998 dall’UE di Lugano, la ditta __________ ha escusso __________ __________ per il pagamento di fr. 96'000.--, oltre interessi al 5% dal 14 novembre 1998. L’opposizione è stata rigettata dal Pretore di Lugano con decisione 16 giugno 1999.

B. Il

20 agosto 1999, l’UE di Lugano ha spedito all’escusso l’avviso di pignoramento qui impugnato per il giorno 24 settembre 1999. Interrogato formalmente, il precettato ha dichiarato di averlo ricevuto all’inizio di ottobre, pochi giorni prima che il suo patrocinatore si recasse presso l’UE di Lugano, il 12 o 13 ottobre.

Non risulta tuttavia dall’incarto che il pignoramento previsto il 24 settembre 1999 abbia avuto luogo. Anzi, l’escusso è stato diffidato con scritto 6 ottobre 1999 a presentarsi all’UE di Lugano nell’ambito, in particolare, dell’esecuzione qui in oggetto. __________ __________ si è conformato alla diffida, visto che ha firmato il “verbale di pignoramento” 14 ottobre 1999 (in realtà si tratta solo dell’interrogatorio dell’escusso, il pignoramento del salario, secondo il verbale di pignoramento 20 ottobre 1999 e la notificazione 26 ottobre 1999 al datore di lavoro, essendo formalmente avvenuto il 20 ottobre 1999). Al gruppo n. __________ per il quale è stato eseguito il pignoramento partecipa, oltre alla __________, un altro creditore.

C. Mediante appello 20 ottobre 1999, __________ __________ ha chiesto l’annullamento della decisione pretorile di rigetto dell’opposizione, allegando di non avere ricevuto la citazione all’udienza di discussione. Questa Camera ha accolto l’appello (inc. __________).

D. Con il ricorso in esame, __________ __________ chiede l’annullamento dell’avviso di pignoramento, a motivo che né il precetto esecutivo, né l’istanza di rigetto dell’opposizione e nemmeno la conseguente sentenza di rigetto gli sarebbero state notificate. Egli chiede a titolo sussidiario la restituzione del termine per presentare il ricorso.

E. Nelle sue osservazioni 29 ottobre 1999, la __________, rileva la tardività del ricorso e si oppone alla restituzione del termine, i requisiti di cui agli art.

137 ss. CPC non essendo a suo dire adempiuti.

Considerato

in diritto: 1. Gli avvisi di pignoramento 20 agosto 1999 e 6 ottobre 1999, nonché il pignoramento eseguito il 14/20 ottobre 1999 a favore di __________ vanno considerati nulli ex art. 22 LEF (ciò che rende inutile l’esame della questione della tempestività del ricorso, art. 22 cpv. 1,

1. periodo LEF), dato che l’opposizione è tuttora pendente, poiché questa Camera, quale autorità di appello in sede sommaria, ha annullato la sentenza 16 giugno 1999 del Pretore di Lugano che rigettava l’opposizione (inc. __________). Va precisato che il pignoramento 20 ottobre 1999 rimane valido, ma la partecipazione di __________ al gruppo n. __________ deve essere stralciata.

2. La contestazione da parte del ricorrente della notifica del precetto esecutivo è invece pretestuosa, lo stesso avendo scritto a pagina 2, punto II, dell’atto di ricorso: “Il ricorrente ha interposto tempestiva opposizione”, ciò che è d’altronde stato confermato dall’UE di Lugano.

3. Ne consegue l’accoglimento parziale del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. *20a* cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17,

25 LEF, 124 CPC nonché 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 20 ottobre 1999 di __________, è parzialmente accolto.

2. Di conseguenza, l'esecuzione n. __________ è estromessa dal gruppo n. __________.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione: __________

Comunicazione: Ufficio esecuzione di Lugano, con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria