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15.1999.00126 • TRAC TI 15.1999.00126 Generato dall'IA

Successful Bidder v. Enforcement Office Regarding Undisclosed Construction Debt

Numero d'incarto 15.1999.00126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A complainant alleged that an enforcement office and its auxiliary failed to disclose a significant outstanding public construction contribution debt, notified to the debtor but not the enforcement office, during public auctions for the debtor's property, thus causing damage to the successful bidder. The supervisory authority dismissed the complaint because the crucial notification regarding the construction contribution was correctly addressed and sent only to the debtor personally, not to the enforcement office or its administrator, meaning the enforcement office had no official knowledge or duty to disclose the specific debt during the sale proceedings, thereby precluding any basis for disciplinary action.

Regesto Legislator

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Art. 14 LEF, Art. 11 LALEF, Art. 2 cpv. 3 LALEF, Art. 7 LALEF, Art. 11 cpv. 2 LALEF, Art. 7 cpv. 2 LPR; Successful Bidder v. Enforcement Office Regarding Undisclosed Construction Debt: The supervisory authority dismissed the complaint because the crucial notification regarding the construction contribution was correctly addressed and sent only to the debtor personally, not to the enforcement office or its administrator, meaning the enforcement office had no official knowledge or duty to disclose the specific debt during the sale proceedings, thereby precluding any basis for disciplinary action.

Parole chiave

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offerente all'incanto esecuzione per debiti sussidio per la costruzione debito pubblico pubblici ufficiali sanzione disciplinare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 14 LEF
This article is listed in the concluding section that frames the ruling, justifying the court's authority regarding disciplinary action against enforcement offices.
Art. 11 LALEF
This article is listed in the concluding section that frames the ruling, specifically mentioning the application of cantonal provisions related to the supervisory authority.
Art. 2 cpv. 3 LALEF
1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art.
Art. 7 LALEF
3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art.
Art. 11 cpv. 2 LALEF
7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
Art. 7 cpv. 2 LPR
La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR).
Art. 11 cpv. 4 LALEF
Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF).
Art. 11 cpv. 3 LALEF
Nel caso in cui occorra procedere oltre, l'organo d'esecuzione forzata - il cui operato è oggetto di censura - sarà chiamato a esprimersi di regola in forma scritta (sul diritto, ovvio, di consultare gli atti, si veda l'art. 11 cpv. 3 LALEF).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 LEF

This article is listed in the concluding section that frames the ruling, justifying the court's authority regarding disciplinary action against enforcement offices.

art. 11 LALEF

This article is listed in the concluding section that frames the ruling, specifically mentioning the application of cantonal provisions related to the supervisory authority.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This article is cited as the basis for not collecting costs in the dispositive section.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This article is cited as the basis for not collecting costs in the dispositive section.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This article is cited as the basis for not awarding indemnities in the dispositive section.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00126 · Lugano 9 agosto 1999/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 20 luglio 1999 di

__________

(rappr. dal __________)

contro l’operato dell’UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa

contro

__________

in materia disciplinare;

ritenuto

in fatto:

A. Con atto 20 luglio 1999 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Mendrisio sfociato nei pubblici incanti di data 21 gennaio 1998, con deposito delle condizioni d'incanto il 28 novembre 1997, per il fatto che l'organo d'esecuzione - o meglio lo __________ quale persona ausiliaria dell'UEF di Mendrisio con la funzione di amministratrice del fondo di proprietà dell'escusso __________ - avrebbe omesso di indicare ai partecipanti ai pubblici incanti che il Comune di __________ aveva notificato il 29 dicembre 1997 a __________ la pubblicazione del prospetto dei contributi di costruzione, che prevedeva a carico di __________ un contributo di fr. 30'251.18 riferito alle opere di canalizzazione e di depurazione.

B. __________ è dell'avviso che "l'informazione, nelle condizioni d'incanto o perlomeno in occasione dell'incanto stesso, sui debiti di diritto pubblico, già sorti, a carico del precedente proprietario, che conferiscono all'ente pubblico il diritto di far iscrivere un'ipoteca legale e in cui l'UEF abbia ricevuto formale notifica (come è avvenuto nel caso specifico, tramite l'ufficio a cui era stata demandata l'amministrazione dei fondi) rientra nei minimi doveri di informazione e diligenza a carico di tale ufficio".

C. __________ ravvisa una grave negligenza dell'UEF di Mendrisio - "che ha cagionato un danno all'aggiudicatario, il quale non ha chiaramente tenuto conto di tale debito d'imposta né in sede di delibera ai pubblici incanti, né in sede di vendita successiva" - e chiede in sostanza l'intervento in via disciplinare dell'Autorità cantonale di vigilanza "anche allo scopo di evitare che in futuro si possano verificare altri casi".

D. L'UEF di Mendrisio per parte sua assevera che nulla gli è imputabile, essendosi determinato in conformità del diritto esecutivo federale.

Considerando

in diritto:

1. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

2. Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

3. La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

4. Ove la segnalazione/denuncia sia ricevibile, il primo atto istruttorio sarà in linea di principio la citazione del denunciante all'udienza per l'esame preliminare dell'atto introduttivo. Nel caso in cui occorra procedere oltre, l'organo d'esecuzione forzata - il cui operato è oggetto di censura - sarà chiamato a esprimersi di regola in forma scritta (sul diritto, ovvio, di consultare gli atti, si veda l'art. 11 cpv. 3 LALEF). Per necessità di natura istruttoria, il presidente dell'Autorità cantonale di vigilanza potrà ordinare, sul modello della disciplina dell'art. 12 LPR, un ulteriore scambio di allegati o citare il denunciante e/o l'organo d'esecuzione e fallimento a un'udienza. Anche il denunciante, sebbene non sia formalmente parte, potrà essere richiesto di fornire delucidazioni suppletorie (Cometta, op. cit., n. 2.5.e-f ad art. 3, p. 87).

5. Nel caso di specie, la segnalazione rientra nella categoria di quelle d'acchito inconsistenti nel senso del considerando 3, atteso che con riferimento alla "notifica pubblicazione prospetto contributi di costruzione" del 29 dicembre 1997 (doc. A) risulta che l'atto topico non è stato inviato all'UEF di Mendrisio o a persona ausiliaria (__________) - per i cui atti od omissioni risponde, nei rapporti esterni, l'organo d'esecuzione statale - bensì al debitore personalmente ("__________", peraltro in luogo del corretto, dal profilo anagrafico, "__________"), all'indirizzo "c/o __________, Via __________ ". Detto altrimenti, destinatario dell'atto da cui __________ pretende di derivare diritti - su cui non compete all'Autorità cantonale di vigilanza di determinarsi - non è un organo d'esecuzione forzata o un suo ausiliario bensì il debitore stesso (doc. A, p. 1 e "distinta raccomandate PGS" allegata al doc. A). __________ ammette dapprima, correttamente (cfr. lettera 5 maggio 1999 __________ a UEF di Mendrisio, doc. E, p. 2), che "la notifica era stata effettuata al signor __________, poiché debitore di tale genere di contributo è il proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (RDAT 1994 II, n. 26)", traendone poi conclusioni arbitrarie, quando aggiunge: "e per esso allo studio __________, in quanto lo stesso curava per conto del vostro ufficio l'amministrazione dei fondi oggetto di realizzazione forzata" (doc. E, p. 2).

6. Alla segnalante __________ cui difetta la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

1. La segnalazione/denuncia 20 luglio 1999 __________ è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti dell'UEF di Mendrisio.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Comunicazione: __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria