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15.1999.00098 • TRAC TI 15.1999.00098 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Proceeding Nullified Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Attachment.

Numero d'incarto 15.1999.00098
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought to continue an enforcement proceeding in Bellinzona to validate a prior attachment order against a debtor who, despite being initially listed as having no domicile in Switzerland, was factually domiciled in Switzerland, leading to an initial attachment order being issued by the Bellinzona court. The appellate enforcement and bankruptcy chamber ruled that since the debtor had a seat in Switzerland, ordinary unsecured claims against the debtor were deemed situated at the debtor's seat, rendering the Bellinzona enforcement office, where the attachment was executed, territorially incompetent; consequently, the execution proceeding initiated in Bellinzona and the associated attachment record were declared void *ab initio* because the initial seizure by the Bellinzona enforcement office was null due to a lack of territorial jurisdiction, which the supervisory authority could review ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 271 cpv. 1 n.2, Art. 272 cpv.1 LEF, Art. 271 cpv.1 n.1-5, Art. 274 LEF, Art. 275 LEF, Art. 17 LEF; Creditor Enforcement Proceeding Nullified Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Attachment: The appellate enforcement and bankruptcy chamber ruled that since the debtor had a seat in Switzerland, ordinary unsecured claims against the debtor were deemed situated at the debtor's seat, rendering the Bellinzona enforcement office, where the attachment was executed, territorially incompetent; consequently, the execution proceeding initiated in Bellinzona and the associated attachment record were declared void *ab initio* because the initial seizure by the Bellinzona enforcement office was null due to a lack of territorial jurisdiction, which the supervisory authority could review ex officio.

Parole chiave

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incompetenza territoriale esecuzione in via di pignoramento vigilanza dell'autorità competente credito nel fallimento ordine del pignoramento nullità delle intese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 271 cpv. 1 n.2
Con decisione 29 ottobre 1998 su istanza 27 ottobre 1998 __________, il __________ di __________ ha ordinato nei confronti della __________ __________ __________, indicata nel decreto come “senza domicilio in Svizzera” - sulla base degli art. 271 cpv.
Art. 272 cpv.1 LEF
Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art.
Art. 271 cpv.1 n.1-5
272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore.
Art. 274 LEF
Art. 275 LEF
Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF).
Art. 17 LEF
Contro l’errata *esecuzione* del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr.
Art. 272 LEF
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 272 LEF; Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.40 ad art.
Art. 22 LEF
Cited in the final decision's reasoning regarding the nullity of the seizure, which is the basis for the annulment orders.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 89
In tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss.
DTF 107 III 116
In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III 126, 75 III 25).
DTF 56 III 230
DTF 63 III 44
DTF 103 III 88
L'esecuzione del sequestro n.__________ ad opera dell’UEF di Bellinzona è quindi nulla e non esplica pertanto alcun effetto giuridico, in quanto eseguito da un organo esecutivo territorialmente incompetente (DTF 103 III 88 cons.1 e rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.9 *in fine* ad art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

Cited in the final decision's reasoning regarding the nullity of the seizure, which is the basis for the annulment orders.

art. 271 ss. LEF

Cited in the final decision's preamble as the relevant law for the subject matter addressed (seizure procedures).

art. 19 LEF

Cited in order 3 as the basis for the appeal route to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF

Cited in the considerations regarding the decision not to charge fees.

art. 62 cpv.2 OTLEF

Cited in the considerations regarding the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00098 · Lugano 23 agosto 1999 /MR/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 giugno 1999

__________

control’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona nell’esecuzione n.__________ a convalida del sequestro n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

__________

_________

e meglio contro la decisione 21 maggio 1999 dell’UEF di non dare seguito alla domanda 28 aprile 1999 del ricorrente di proseguire l’esecuzione n. __________;

viste le osservazioni 17 giugno 1999 dell’UEF;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto A. Con decisione 29 ottobre 1998 su istanza 27 ottobre 1998 __________, il __________ di __________ ha ordinato nei confronti della __________ __________ __________, indicata nel decreto come “senza domicilio in Svizzera” - sulla base degli art. 271 cpv. 1 n.2 e 4 LEF e per un credito derivante da “contratto fiduciario 18 novembre 1997” di Fr.198’195.65 (controvalore di USD 146’486.08 al tasso di cambio di Fr. 1.3530/USD) - il sequestro tra l’altro anche dei conti __________ e N.__________ presso la __________ __________ di __________ intestati alla debitrice. Il 30 ottobre 1998 l’Ufficio esecuzione di __________ ha dato seguito al decreto di sequestro. Il verbale di sequestro n.__________ è stato spedito alle parti il 4 novembre 1998.

B. Quasi contemporaneamente, su istanza 30 ottobre 1998 di __________ nei confronti della __________ __________ __________, __________, anche il Pretore del Distretto di Bellinzona, con decisione 2 novembre 1998, ha ordinato - sulla base dell’art.271 cpv.1 n.2 LEF e per un credito derivante da “contratto fiduciario 18 novembre 1997” di Fr. 205’080.50 - il sequestro presso la __________ __________ di __________ dei conti N.__________ e __________ intestati alla debitrice. Il 7 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha proceduto all’esecuzione del sequestro n.__________.

C. A convalida del sequestro n.__________ il creditore ha fatto quindi spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________ il PE n.__________ del 17 novembre 1998, al quale la debitrice ha interposto opposizione.

D. A convalida del sequestro n.__________ l’UEF di Bellinzona, su domanda 11 novembre 1998 di __________, ha spiccato il 26 novembre 1998 nei confronti della __________ __________ __________, __________, il PE n. __________. Copia del precetto, unitamente al verbale di sequestro n.__________, sono stati trasmessi nelle vie rogatoriali all’avv. __________ __________ di __________ (__________), indicato dal creditore come rappresentante della debitrice per la notifica. Con scritto

18 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ di __________ __________ ha interposto opposizione per la debitrice anche al PE n.__________.

E. Il 10 marzo 1999 il Vicepresidente del Tribunale distrettuale di __________ ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n.__________ del 17 novembre 1998 emesso dall’Ufficio esecuzione di __________.

F. Sulla base di quella decisione, nel frattempo passata in giudicato, __________ -__________ __________ con domanda 28 aprile 1998 ha chiesto all’UEF di Bellinzona di proseguire l’esecuzione n.__________ a convalida del sequestro n.__________.

G. Con decisione 21 maggio 1999 l’UEF di Bellinzona ha respinto la domanda, rilevando che l’opposizione interposta al precetto n.__________ non era stata rigettata e che la decisione di rigetto dell’opposizione interposta al PE n.__________ emesso dall’Ufficio esecuzione di __________ non consentiva il proseguimento della procedura esecutiva n.__________ pendente a Bellinzona.

H. Con atto 7 giugno 1999 __________ -__________ __________ chiede, con protesta di spese e ripetibili, l’annullamento della decisione dell’UEF di Bellinzona nonché il proseguimento dell’esecuzione “in via di pignoramento del bene sequestrato”, atteso in sostanza:

- che la procedura esecutiva promossa a Bellinzona “si è fermata allo stadio dell’opposizione”, il creditore non avendo “in effetti richiesto il rigetto dell’opposizione innanzi all’on. Pretore di Bellinzona”;

- che tuttavia i conti N.__________ e __________ intestati alla debitrice sono stati posti sotto sequestro presso la __________ __________ di __________ sia dal Pretore di Bellinzona - con decisione 2 novembre 1998 - che dalla “competente autorità di __________, e meglio l’Arrestbehörde Bezirksgerichtspresidium __________, il 28 ottobre 1998, (sequestro N__________

- che “per la convalida di un sequestro il creditore può avvalersi, a sua scelta, del luogo del sequestro oppure del luogo del domicilio, rispettivamente della sede dell’escusso”;

- che nella domanda di esecuzione, rispettivamente nel precetto esecutivo, non sarebbe necessario - benché consigliabile -indicare dove ha avuto effettivamente luogo il sequestro;

- che nel caso concreto la procedura avviata in Ticino sarebbe “di per sé superflua, dal momento che analogo passo era già stato eseguito presso le autorità turgoviesi”;

- che in particolare l’UEF di Bellinzona - quale luogo del sequestro dei conti - sarebbe competente per la continuazione dell’esecuzione (a convalida) avviata a ___________, in alternativa all’UEF di __________;

- che pertanto l’UEF di Bellinzona avrebbe dovuto dar seguito alla domanda di proseguimento, e ciò indipendentemente dal riferimento esplicito all’esecuzione n.__________ di Bellinzona, dagli atti allegati alla domanda dovendosi senz’altro intendere che si trattava in realtà della continuazione dell’esecuzione promossa a __________

I. Nelle sue osservazioni 17 giugno 1999 l’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando di aver rinunciato “per economia di procedura” e “considerato che la decisione impugnata è in ogni caso favorevole alla debitrice” a trasmettere il gravame per osservazioni alla __________ __________ __________, __________, il cui rappresentante sarebbe attualmente in stato di detenzione in __________. Dagli atti risulta tuttavia che l’avv. __________ __________ di __________ __________ abbia interposto opposizione al PE n.__________ per conto della debitrice.

Considerando

in diritto:

1.

1.1. Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata *esecuzione* del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

1.2. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta. In tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III 126, 75 III 25).

2. In concreto oggetto specifico del sequestro ordinato il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è il saldo (attivo) riferito ai conti correnti postali N.__________ e __________ intestati alla __________ __________ __________, saldo che rappresenta in sostanza un credito della debitrice sequestrata nei confronti della __________. Si tratta all’evidenza di crediti non incorporati in cartevalori. Ora per costante giurisprudenza federale crediti ordinari non garantiti da pegno e non incorporati in cartevalori si ritengono posti al domicilio o alla sede del loro creditore (e debitore nel sequestro), se questi ha domicilio o sede in Svizzera (DTF 56 III 230, 64 III 130), rispettivamente al domicilio o alla sede del terzo debitore se il creditore escusso dimora invece all’estero oppure quando il suo domicilio non può essere determinato con certezza (DTF 63 III 44, 76 III 18, cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 272 LEF; Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.40 ad art. 272 LEF; Reiser, op.cit. n.55 ad art. 275 LEF). Dagli atti risulta che la debitrice sequestrata D__________ __________ar __________ __________ ha la sede in Svizzera, e meglio a __________ (cfr. in particolare l’estratto 23 novembre 1998 dal registro di commercio del Canton; del resto è lo stesso creditore ad indicare __________ quale luogo della sede della debitrice sequestrata nella sua domanda di sequestro 30 ottobre 1998, rispettivamente nell’atto di ricorso 7 giugno 1999). Ne consegue che competente per ordinare il sequestro dei crediti della debitrice nei confronti della __________ è il giudice del sequestro del luogo della sede della __________, rispettivamente competente per eseguirlo è l’organo di esecuzione nella cui giurisdizione si trova la sede della __________ e dove per finzione si trovano anche i crediti da sequestrare. L'esecuzione del sequestro n.__________ ad opera dell’UEF di Bellinzona è quindi nulla e non esplica pertanto alcun effetto giuridico, in quanto eseguito da un organo esecutivo territorialmente incompetente (DTF 103 III 88 cons.1 e rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.9 *in fine* ad art. 22 LEF e n.3 in fine ad art. 272 LEF con rif.). La nullità del sequestro - rilevabile d’ufficio dall’Autorità di vigilanza anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 11 n. 44 e 45, p. 76) - comporta la

nullità del verbale di sequestro 7 novembre 1998, nonché - per assenza di foro esecutivo a Bellinzona - di tutta la successiva procedura di convalida. In questo senso risulta privo d’oggetto il presente gravame in quanto diretto contro un atto riferito a procedura nulla *ab initio*.

3. Visto l’esito del gravame, si prescinde dal raccogliere le osservazioni di __________ __________ __________, __________, per il tramite dell’avv. __________ __________ __________, __________ __________, al quale viene notificata copia della presente decisione.

Non si prelevano spese (art.

61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 22 e 271 ss. LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 1999 _________ è evaso nel senso dei considerandi.

1.1. E’ dichiarata la nullità del verbale di sequestro 7 novembre 1998 (sequestro n. __________) allestito dall’UEF di Bellinzona in esecuzione del decreto di sequestro emanato il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su istanza di _____________, nei confronti della __________ H__________g __________ __________ __________, a convalida del sequestro n. __________.

.

1.2. E’ dichiarata la nullità dell’esecuzione n.__________ dell’UEF di Bellinzona promossa da __________ -__________ __________, __________, nei confronti della __________ __________ __________, __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione a:

_________________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria