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15.1998.92 • TRAC TI 15.1998.92 Generato dall'IA

Creditors' Appeal on Cancellation of Real Estate Seizure Due to Alleged Fraudulent Disposal

Numero d'incarto 15.1998.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Creditors, pursuing tax debts, appealed the cancellation of a restriction on the disposal of real estate that had been previously seized through execution proceedings, arguing the cancellation by the execution office was erroneous and hindered their claims. The appellate court determined that while the cancellation itself had immediate real estate law effects which could not be undone by a simple annulment of the request, the underlying issue required further investigation, directing the execution office to assess, under analogy to provisions concerning execution against property registered to a third party, whether the debtor had fraudulently disposed of the property (i.e., if the buyers were in bad faith) to decide whether to confirm the seizure or cancel it, subject to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 96 cpv. 2 LEF, Art. 101 LEF, Art. 6 RFF, Art. 960 CC, Art. 96 LEF, Art. 960 cpv. 2 CC; Creditors' Appeal on Cancellation of Real Estate Seizure Due to Alleged Fraudulent Disposal: The appellate court determined that while the cancellation itself had immediate real estate law effects which could not be undone by a simple annulment of the request, the underlying issue required further investigation, directing the execution office to assess, under analogy to provisions concerning execution against property registered to a third party, whether the debtor had fraudulently disposed of the property (i.e., if the buyers were in bad faith) to decide whether to confirm the seizure or cancel it, subject to appeal.

Parole chiave

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beni immobili ordine del pignoramento debiti fiscali azione di rivendicazione danno ai creditori diritto di riprendere il possesso della cosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 91
DTF 114 III 91; DTF 117 III 31; Foex, op.
DTF 117 III 31
DTF 114 III 91; DTF 117 III 31; Foex, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 96 LEF

Cited in the final orders preamble as an article governing the case, relating to the invalidity of debtor's acts after seizure.

art. 101 LEF

Cited in the final orders preamble as an article governing the case, relating to the notification and cancellation of real estate seizures.

art. 10 RFF

Cited in the final orders preamble as an article governing the case, relating to the conditions under which an estate can be seized even if registered to a third party.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders preamble regarding the decision not to charge costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final orders preamble regarding the decision not to assign legal allowances.

art. 19 LEF

Cited in order 4, establishing the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.1998.00092 15.1998.00096 · Lugano 27 dicembre 1999 FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso

25 maggio 1998 di

__________

__________

entrambi rappr. da __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno, subordinatamente dell'UEF di Bellinzonache ha agito per rogatoria nelle esecuzioni

promosse dai ricorrenti nei confronti di

__________

viste le osservazioni: -

10 giugno 1998 dell'__________

-

17 giugno 1998 dell'UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto: A. Lo __________ (PE __________ e __________) e la __________ (PE __________) hanno escusso, presso l'UEF di Locarno, __________, per l’incasso di crediti fiscali, andando a formare un gruppo di esecuzione comprendente numerosi altri creditori.

B. Con rogatoria di pignoramento 5 luglio 1995 l'UEF di Locarno ha chiesto al corrispondente ufficio di Bellinzona di procedere al pignoramento delle part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ e di ordinare la relativa limitazione della facoltà di disporre.

Con scritto 11 luglio 1995 l'UEF di Bellinzona ha chiesto e ottenuto, il successivo

14 luglio, l'annotazione presso l'Ufficio registri di Bellinzona della limitazione della facoltà di disporre in relazione alla quota di comproprietà di un mezzo di spettanza dell'escusso sulle part. n. __________, __________ e __________, dandone comunicazione il 17 luglio 1995 all'ufficio di Locarno.

Con atto di pignoramento spedito il 15 aprile 1996 l'UEF di Locarno ha notificato al debitore e ai creditori il pignoramento di diversi beni, mobili e immobili, tra cui la quota di comproprietà di 1/2 di spettanza dell'escusso sulle part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________.

C. Con scritto 26 novembre 1996 l'UEF di Bellinzona ha richiesto la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre relativa ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ per "annullamento della procedura". L'Ufficio registri ha eseguito la richiesta il giorno successivo.

D. L'ufficio di esazione e condoni ha chiesto la vendita degli immobili il 28 febbraio 1997, sollecitando poi più volte il proseguimento della procedura esecutiva. Con lettera 13 maggio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'ufficio esazione di aver proceduto il 26 novembre 1996 "alla cancellazione a RF delle restrizioni della facoltà di disporre a carico dei mappali __________/__________/__________ di __________ ".

E. Con ricorso 25 maggio 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha postulato l'annullamento della richiesta di cancellazione della limitazione della facoltà di disporre emessa dall'UEF di Bellinzona in data 26 novembre 1996 e la continuazione delle procedure esecutive rimaste in sospeso allo stadio della domanda di vendita. L'UEF di Bellinzona avrebbe manifestamente commesso un errore chiedendo la cancellazione della restrizione. Almeno per la part. n. __________ l'acquirente non sarebbe in buona fede poiché a conoscenza del pignoramento. Per questi motivi il provvedimento dell'ufficio andrebbe annullato.

F. Con osservazioni 10 giugno 1998 l'UEF di Bellinzona ha postulato l'accoglimento del ricorso.

considerato

in diritto 1. Gli atti di disposizione del debitore su un oggetto pignorato sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito con il pignoramento, sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi in buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF).

A norma dell'art. 101 LEF l'ufficio comunica senza indugio il pignoramento di un fondo all'ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all'annotazione. L'annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento. L'art. 6 RFF enumera in modo non esaustivo altri motivi che portano alla cancellazione dell'annotazione della facoltà di disporre.

L'annotazione ex art. 960 CC non ha effetto costitutivo ma impedisce l'acquisizione in buona fede di un terzo di diritti reali sul fondo (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 96 LEF e André

E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 101 LEF); la limitazione della facoltà di disporre diviene quindi efficace in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art. 960 cpv. 2 CC).

2. In concreto la cancellazione della limitazione della facoltà di disporre iscritta sui mapp. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ è avvenuta a seguito di richiesta, formalmente corretta, dell'UEF di Bellinzona. L'ufficio ha formulato tale richiesta per un evidente errore: non vi era infatti alcun motivo per cancellare l'annotazione. La cancellazione ha però esplicato effetti di diritto fondiario, la cui correzione non rientra nella sfera di competenza di questa Camera. Un annullamento del provvedimento impugnato (richiesta di cancellazione) da parte dell'autorità di vigilanza non potrebbe infatti avere effetti ex tunc e non ristabilirebbe quindi la situazione giuridica ante cancellazione.

Nella misura in cui postula l'annullamento della richiesta di cancellazione il ricorso è quindi privo d'oggetto.

3. Di regola un fondo può essere pignorato se l'escusso ne è il proprietario. Il suo

diritto di proprietà si evince dall'iscrizione nel registro fondiario (cfr. art.

656 cpv. 1 CC). Il pignoramento di un fondo iscritto a nome di un terzo è però possibile se il creditore rende verosimile uno dei casi indicati al cpv. 1 dell'art.

10 RFF: il debitore ha acquistato la proprietà senza iscrizione nel registro fondiario, in virtù del diritto matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore oppure l'iscrizione è errata. La norma deve essere interpretata in maniera estensiva, l'elenco non va considerato esaustivo (cfr. DTF 114 III 91; DTF 117 III 31; Foex, op. cit., n. 28 ad art. 95 LEF). Nella DTF114 III 88 ss. l'Alta corte federale ha avuto modo di riconoscere un caso di applicazione per analogia dell'art. 10 RFF nella donazione fittizia di un fondo, nell'intento di sottrarlo al sequestro.

Nel caso di specie non può quindi essere esclusa a priori la possibilità di realizzare i fondi ora intestati a terzi. Se fossero dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LEF (malafede degli acquirenti), proprietario dei fondi in questione rimarrebbe __________ e nulla osterebbe al proseguimento della procedura di esecuzione. La fattispecie concreta presenta comunque delle particolarità: gli immobili sono stati regolarmente pignorati quando erano intestati all'escusso e il formale cambiamento di proprietà è intervenuto solo dopo il pignoramento. Si giustifica, tuttavia, un'applicazione per analogia dell'art. 10 RFF: l'UEF di Bellinzona (competente ex. art. 4 LEF) dovrà considerare se i creditori __________ e __________ hanno reso verosimile la nullità degli atti di disposizione sugli immobili effettuati da __________, ossia se gli acquirenti erano in malafede, se ciò fosse il caso l'UEF di Bellinzona provvederebbe a confermare il pignoramento dei mapp. n. __________, __________ e __________, per poi promuovere la procedura di rivendicazione ex art.

108 LEF e 10 cpv. 2 RFF, fissando ai creditori un termine di 20 giorni per introdurre un'azione di rivendicazione nei confronti dei proprietari iscritti a registro, pena la decadenza del pignoramento (cfr. Foex, op. cit., n. 29 ad art.

95 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 18 ad art. 95 LEF). Se invece, a mente dell'Ufficio, non fosse data la verosimiglianza della proprietà dell'escusso, il pignoramento dei tre fondi andrebbe annullato, con provvedimento suscettibile di ricorso.

4. A titolo puramente abbondanziale va poi rilevato che, sulla base degli atti, appare poco verosimile la tesi del ricorrente circa il diritto preminente (prima della cancellazione dell'annotazione) dei creditori pignoranti rispetto alla cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________. E' infatti vero che le cartelle ipotecarie iscritte anteriormente all'annotazione qui in esame sono state cancellate il 20 dicembre 1995. Lo stesso giorno è stata però iscritta un'altra cartella di fr. 545'000.-- che risulta "emessa in sostituzione di titoli precedentemente iscritti". È verosimile che il proprietario del fondo abbia fatto uso della facoltà, concessagli dall'art. 814 cpv. 2 CC, di costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto. Tale diritto era quindi poziore (almeno per fr. 360'000.--: somma dei crediti garantiti dalle due cartelle cancellate) rispetto ai diritti connessi al pignoramento del fondo e relativa annotazione anche prima della cancellazione di quest'ultima.

5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 101 LEF, 10 RFF;

pronuncia: 1. Il ricorso 25 maggio 1998 di __________ e di __________ è respinto nel senso dei considerandi.

2. E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 3.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria