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15.1998.91 • TRAC TI 15.1998.91 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Threat Dismissed Due to Untimely Substantive Objections

Numero d'incarto 15.1998.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed the issuance of a bankruptcy threat following the definitive rejection of their opposition to enforcement proceedings initiated for an outstanding debt. The appellant raised several substantive objections regarding the calculation of the debt, including disputed charges, unapplied discounts, incomplete work, and failure to provide guarantees, all issues previously addressed or addressable during the opposition phase before the lower court. The supervisory authority dismissed the appeal because the grounds raised concerned only matters of merit, for which the formal appeal route to the supervisory authority against a bankruptcy threat is precluded; such disputes must be raised within the procedures preceding the final enforcement order.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Appeal Against Bankruptcy Threat Dismissed Due to Untimely Substantive Objections: The appellant raised several substantive objections regarding the calculation of the debt, including disputed charges, unapplied discounts, incomplete work, and failure to provide guarantees, all issues previously addressed or addressable during the opposition phase before the lower court. The supervisory authority dismissed the appeal because the grounds raised concerned only matters of merit, for which the formal appeal route to the supervisory authority against a bankruptcy threat is precluded; such disputes must be raised within the procedures preceding the final enforcement order.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo procedura di fallimento opposizione minaccia autorizzazione all’esecuzione censure tardive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the reasoning for the decision to reject the appeal concerning the formal grounds for challenging the bankruptcy notice.

art. 161 LEF

Cited in the reasoning for the decision to reject the appeal concerning the formal grounds for challenging the bankruptcy notice.

art. 19 LEF

Cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the operative part concerning the non-levying of court costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the operative part concerning the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00091 · Lugano 26 giugno 1998 B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 29 maggio 1998 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 maggio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________ (patr. dall’avv. __________)

viste le osservazioni : – 4 giugno 1998 di __________

–

18 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede in via esecutiva contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 14’098.95 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 20 aprile 1998 il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato in via definitiva l’opposizione.

B. Su richiesta di __________ di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 25 maggio 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9 giugno 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che la ditta __________ ha contabilizzato versamenti effettuati su cantieri estranei alla richiesta di acconto inoltratale. Essa non ha poi preso posizione in seguito al mancato pagamento per il cantiere __________ previa istanza di iscrizione di ipoteca legale provvisoria. La ricorrente ha inoltre rilevato di non avere ricevuto delle garanzie nell’ambito dell’esecuzione di opere in diversi cantieri. Alcuni lavori nella casa del signor __________ sono stati eseguiti solo parzialmente ed ultimati dal proprietario. Infine non è stato applicato lo sconto sull’importo totale.

D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

Losanna 1993, p. 250):

– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.

4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art.

17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 maggio 1998 della __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria: