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15.1998.84 • TRAC TI 15.1998.84 Generato dall'IA

Bankruptcy Trustee's Limited Standing to Appeal Third-Party Claims

Numero d'incarto 15.1998.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual subject to bankruptcy proceedings, though still possessing civil rights and thus entitled to file a direct appeal regarding his own interests, was deemed lacking the legal standing to appeal on behalf of third parties, specifically his wife, son, and an artist whose works were subject to auction. The court reasoned that despite the appellant's capacity to appeal his own affected interests, his legal incapacity due to his administration guardianship precluded him from representing others or asserting claims for third parties. Furthermore, the court rejected the merits of the appeal concerning the timing of the art auction, concluding that the special bankruptcy administration acted within its discretionary authority to maximize creditor returns, evidenced by the sale yielding significantly more than a prior block bid by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 393 cifra, Art. 64 CPC, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Bankruptcy Trustee's Limited Standing to Appeal Third-Party Claims: The court reasoned that despite the appellant's capacity to appeal his own affected interests, his legal incapacity due to his administration guardianship precluded him from representing others or asserting claims for third parties. Furthermore, the court rejected the merits of the appeal concerning the timing of the art auction, concluding that the special bankruptcy administration acted within its discretionary authority to maximize creditor returns, evidenced by the sale yielding significantly more than a prior block bid by the appellant.

Parole chiave

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credito nel fallimento legittimazione a ricorrere capacità civile limitata azione di rivendicazione nel pignoramento autorità tutoria procedure connesse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 3
DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as the procedural basis for the appeal against the enforcement authority's measure, although the appeal was ultimately rejected.

art. 222 LEF

Cited among the general provisions governing the decision, relating to the execution proceedings.

art. 229 LEF

Cited among the general provisions governing the decision, relating to the execution proceedings.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not collecting costs for the decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not assigning indemnities (legal costs) for the decision.

art. 19 LEF

Cited as the basis regulating the possibility of filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00084 · Lugano 18 settembre 1998 /FP/fp/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 giugno 1998 di

__________

contro

l’operato dell’Amministrazione speciale del fallimento __________, composta dagli avv.ti __________, __________ e dal lic. rer. Pol __________,e meglio contro la procedura di vendita all’asta di dipinti e sculture già di proprietà del fallito.

richiamata l’ordinanza 5 giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 19 giugno 1998 dell’Amministrazione fallimentare speciale esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il

27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ nominava un’amministrazione speciale composta dagli avv.ti ____________________ e il lic. rer. pol. __________. Nel corso di tale assemblea venne pure decisa la vendita all’asta dei beni mobili di proprietà del fallito, e segnatamente dei quadri e delle sculture.

B. Il 4 e il 6 luglio 1997 l’amministrazione fallimentare speciale incaricava la ditta __________ di allestire una perizia dei beni da realizzare. Sul FUC n. __________ del 26 maggio 1998 e sul FUSC n. __________ del 27 maggio 1998 veniva pubblicato l’avviso di vendita all’asta prevista per i giorni 6 e 7 giugno 1998.

C. Con ricorso 4 giugno 1998 il __________ postula il differimento dell’asta sostenendo che tra gli oggetti in vendita vi sarebbero dei quadri rivendicati dal pittore __________, nonché quadri e sculture di proprietà della moglie __________ e del figlio __________. Il ricorrente sostiene inoltre che il periodo scelto per lo svolgimento dell’asta non sarebbe economicamente favorevole.

D. Con osservazioni 19 giugno 1998 l’Amministrazione fallimentare sepciale chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione, essendo il ricorrente sotto curatela di amministrazione. Quindi egli non potrebbe agire né per sé stesso, né tantomeno per terze persone. Il gravame andrebbe comunque respinto anche nel merito, in quanto nessuna delle asserite rivendicazioni contenute nel ricorso sarebbe giunta all’Amministrazione fallimentare speciale, se si eccettuano quelle formulate dalla moglie __________, che sono state già prese in considerazione. L’Amministrazione fallimentare speciale chiede inoltre che venga accertato e sanzionato il comportamento temerario del ricorrente.

Considerando

in diritto: 1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina , la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286). La legittimazione processuale coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte. Parte è ogni persona fisica o giuridica che gode dei diritti civili ex art. 11 e 53 CC (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.285/286).

2. Nel caso di specie il ricorrente risulta essere oggetto di una procedura di fallimento, quindi deve essergli riconosciuta la facoltà d’interporre ricorso ex art. 17 LEF, in quanto egli gode dei diritti civili, e ciò malgrado l’esistenza di una curatela di amministrazione. Diverso è invece il discorso per quanto concerne l’eventuale rappresentanza di terze persone da parte del fallito; essendo quest’ultimo sprovvisto dell’autorizzazione ad esercitare sia la professione di avvocato che di fiduciario, ed essendo inoltre sotto curatela di amministrazione ex art. 393 cifra 2 CC, privo quindi della facoltà di rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 64 CPC, tale potere deve essergli negato. Il ricorso si rivela quindi irricevibile per carenza di legittimazione nella misura in cui esso è rivolto alla tutela dei diritti di terzi e segnatamente, il pittore __________, la moglie __________ e il figlio __________. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito, in quanto l’Amministrazione fallimentare speciale ha confermato che nessuna rivendicazione concernente gli oggetti messi in vendita é mai stata formulata (cfr. doc. 9), e ciò malgrado la ditta __________ abbia contattato gli artisti le cui opere venivano poste all’asta.

3. L’art. 17 cpv. 1 LEF regola il ricorso contro ogni provvedimento dell’organo di esecuzione e fallimento contrario alla LEF e alla normativa connessa come pure contro ogni suo provvedimento inopportuno. Inopportuno è ogni provvedimento - riconducibile a errore di apprezzamentodell’organo di esecuzione e fallimento che appaia non giustificato dalle circostanze (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.280 ).

4. Orbene il ricorrente si aggrava contro la decisione dell’Amministrazione fallimentare speciale di indire l’asta per i giorni 6 e 7 giugno 1998, adducendo motivazioni di ordine economico e di opportunità. La decisione circa la data della vendita all’asta è stata presa dalll’Amministrazione fallimentare speciale, avuto riguardo al raggiungimento del maggior risultato possibile a tutela degli interessi di tutti i creditori. In mancanza di indicazioni precise al riguardo la questione va quindi vagliata piuttosto sotto il profilo dell’opportunità, e cioè dell’uso inadeguato del proprio potere di apprezzamento. Sennonché, nemmeno sotto questo profilo il ricorso è destinato a miglior successo. Infatti nel provvedimento impugnato non è possibile scorgere simili estremi e cioè un ingiustificato uso del potere di apprezzamento conferito all’Amministrazione fallimentare speciale in questo specifico contesto in assenza di disposizioni precise al riguardo. Infatti il risultato conseguito a favore dei creditori, pari a oltre fr. 180’000.-- , dimostra in maniera eloquente la bontà della scelta operata, soprattutto considerando che il 3 giugno 1998 il fallito aveva effettuato un’offerta in blocco di fr. 130’000.-- per tutte le opere messe in vendita. Nessuna censura può essere quindi rivolta all’indirizzo dell’Amministrazione fallimentare speciale per aver indetto l’asta in oggetto durante i giorni 6 e

7 giugno 1998.

5. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 222 e 229 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 giugno 1998 del __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria