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15.1998.80 • TRAC TI 15.1998.80 Generato dall'IA

Appeal on Garnishment Calculation and Deductibility of Debt Payments

Numero d'incarto 15.1998.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Debtors appealed a salary garnishment order, challenging the calculation of the exempt minimum living allowance (minimum di esistenza) by the enforcement office, arguing that periodic debt payments should be deductible from income for this calculation. The appellate court rejected the appeal, reasoning that only legally privileged debts, such as those for essential sustenance or housing, may be factored into the minimum living allowance calculation to ensure the debtor retains what is absolutely indispensable, and that the requested deductions for other debts did not meet this standard; furthermore, the court found the debtor's rent of CHF 1,100 for a 3.5-room apartment disproportionate given his separation and subsequent move, stating that a reduced rent of CHF 700 would be recognized as the limit for future calculations after the earliest possible lease termination.

Regesto Legislator

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Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF; Appeal on Garnishment Calculation and Deductibility of Debt Payments: The appellate court rejected the appeal, reasoning that only legally privileged debts, such as those for essential sustenance or housing, may be factored into the minimum living allowance calculation to ensure the debtor retains what is absolutely indispensable, and that the requested deductions for other debts did not meet this standard; furthermore, the court found the debtor's rent of CHF 1,100 for a 3.5-room apartment disproportionate given his separation and subsequent move, stating that a reduced rent of CHF 700 would be recognized as the limit for future calculations after the earliest possible lease termination.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento disdetta del contratto di locazione esecuzione per debiti calcolo del salario reddito minimo ordine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 112 III 18
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 119 III 73
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This provision is cited in connection with the rejection of the appeal, indicating its role in the substantive review of the execution matter.

art. 93 LEF

This provision is cited in connection with the rejection of the appeal, indicating its role in the substantive review of the execution matter.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the dispositive to rule that no costs shall be levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive to rule that no indemnities shall be awarded.

art. 19 LEF

Cited as the rule governing the possibility of appeal against the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00080 · Lugano 16 settembre 1998 /FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 giugno 1998 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzonae meglio contro la procedura di pignoramento di salario 26 maggio 1998 nelle esecuzioni promosse nei loro confronti da diversi creditori richiamata l’ordinanza presidenziale 9 giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 15 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. In data 26 maggio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava il salario degli escussi sulla base del seguente calcolo:

__________

Guadagno fr. 3’251.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

affitto fr. 1’100.--

AVS fr. 164.--

AI/AD/CP fr. 220.--

cassa malati fr. 285.--

spese diverse fr. 157.--

Totale fr. 2’951.--

Eccedenza pignorabile fr. 300.--

__________

Guadagno fr. 3’200.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

affitto fr. 700.--

AVS fr. 210.--

AI/AD/CP fr. 146.--

cassa malati fr. 285.--

trasferte fr. 250.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

spese diverse fr. 154.--

Totale fr. 2’950.--

Eccedenza pignorabile fr. 250.--

C. Con ricorso 2 giugno 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento asseverando che i conteggi sarebbero errati, e chiedendo nel contempo un colloquio con i funzionari dell’UEF di Bellinzona, e la sospensione delle trattenute. Il 10 giugno 1998 gli escussi dichiarano all’Ufficio di essere divorziati con sentenza 21 dicembre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano. Chiedono inoltre che vengano ammessi in deduzione i seguenti debiti rateali, il cui importo complessivo è pagato in ragione di ½ ciascuno:

__________ fr. 400.-- mensili,

__________ fr. 330.-- mensili,

__________ fr. 500.--.

D. Nelle sue osservazioni 15 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso alla decisione di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. I ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti con la __________, la __________ e il __________.

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF

112 III 18).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dai ricorrenti per il pagamento dei debiti da loro contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che i debitori pretendono sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori __________, __________ e __________.

3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

4. Nel caso in esame l’escusso __________ ha preteso il riconoscimento di fr. 1’100.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo __________.

E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze, tenendo conto del fatto che egli risulta separato da __________, e che quest’ultima occupa a sua volta un appartamento di due locali a Contone. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.

5. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 2 giugno di __________ e __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria