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15.1998.77 • TRAC TI 15.1998.77 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Fruitless Wage Garnishment Based on Subsistence Level Calculation

Numero d'incarto 15.1998.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the decision of the enforcement office declaring a wage garnishment fruitless, arguing that the calculation of the debtor's minimum subsistence level failed to adequately account for the debtor's residence in Italy, where the cost of living is lower, and that the rent allowance was excessive. The court upheld the enforcement office's finding, reasoning that while the base subsistence amount should be reduced by 10% due to the lower cost of living in Italy (resulting in a new base of CHF 1,233), the rent and associated costs (totaling CHF 1,071) remained justified given the proximity of the Italian residence to major urban centers, and after recalculating the minimum subsistence level, the debtor's total income (CHF 2,808) was still less than the revised minimum need (CHF 3,806), thus confirming that no portion of the wages was attachable.

Regesto Legislator

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Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF; Creditor Appeal of Fruitless Wage Garnishment Based on Subsistence Level Calculation: The court upheld the enforcement office's finding, reasoning that while the base subsistence amount should be reduced by 10% due to the lower cost of living in Italy (resulting in a new base of CHF 1,233), the rent and associated costs (totaling CHF 1,071) remained justified given the proximity of the Italian residence to major urban centers, and after recalculating the minimum subsistence level, the debtor's total income (CHF 2,808) was still less than the revised minimum need (CHF 3,806), thus confirming that no portion of the wages was attachable.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario reddito minimo costi salariali costo della vita spese di esecuzione arretrati di locazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This provision is cited in the final orders ('Richiamati gli art. 17 e 93 LEF') in connection with the appeal procedure and the final decision on the substance of the matter, which rejected the appeal.

art. 93 LEF

This provision is cited in the final orders ('Richiamati gli art. 17 e 93 LEF') in connection with the appeal procedure and the final decision on the substance of the matter, which rejected the appeal.

art. 19 LEF

This article governs the possibility of further appeal to the Federal Tribunal, as stated in order 3.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision determines the non-levy of costs, as explicitly stated in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision determines the non-assignment of legal aid/indemnities, as explicitly stated in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00077 · Lugano 25 settembre 1998 /FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 maggio 1998 di

__________

patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di __________ e meglio contro il verbale di sequestro 24 aprile 1998 emesso a carico di

__________

nella procedura promossa dalla ricorrente

viste le osservazioni

- 15 maggio 1998 di __________

- 20 maggio 1998 dell’UEF di __________ esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 21 aprile 1998 il Pretore di Mendrisio -Sud decretava, su istanza della __________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di __________ per l’importo di fr. 8’989.50.

B. Il

23 aprile 1998 il sequestro veniva dichiarato dall’UEF di __________ infruttuoso, in quanto il salario percepito dal debitore sarebbe inferiore al suo minimo di esistenza applicabile. L’ufficio ha infatti eseguito il seguente calcolo:

Salario percepito fr. 2’808.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’370.--

figli minorenni fr. 1’000.--

locazione fr. 1’000.--

riscaldamento fr. 71.--

mutua fr. 35.--

trasferte fr. 350.--

trasferte figli fr. 160.--

libri scolastici fr. 57.--

Totale fr. 3’943.--

C. Con ricorso 4 maggio la creditrice __________ si aggrava contro il verbale di sequestro, sostenendo che l’UEF non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione il fatto che il debitore vive in Italia, dove il costo della vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Inoltre l’importo di fr. 1’000.-- per la locazione sarebbe sproporzionato alle circostanze. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga riesaminato e adeguato alle necessità economiche di una famiglia residente in Italia.

D. Nelle sue osservazioni 15 maggio 1998 __________ ribadisce la correttezza del calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UEF di __________.

E. Delle osservazioni dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1’370.--. Tuttavia il rapporto di cambio di ca. Fr. 8.-- per Lit. 10’000.-- (già comprensivo delle oscillazioni di +/- 10%) giustifica una decurtazione in linea di principio del 10% sul predetto importo base mensile, ritenuto il minor costo in Italia dei singoli elementi considerati nel calcolo del minimo vitale.

Pertanto quale importo base mensile va computato l’importo di fr. 1’233.-- (= fr. 1’370.--./. fr. 137.--).

L’importo di fr. 1’000.-- per la locazione più fr. 71.-- di spese per una famiglia composta di due coniugi più due figli di 18 e 16 anni appare invece giustificato, considerato che i canoni di locazione in Italia nelle grosse agglomerazioni in prossimità del confine con la Svizzera non sono rilevantemente inferiori a quelli svizzeri.

3. Malgrado l’adeguamento dell’importo base mensile al minor costo della vita in Italia non risulta alcuna eccedenza pignorabile. Infatti il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

Salario percepito fr. 2’808.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’233.--

figli minorenni fr. 1’000.--

locazione fr. 1’000.--

riscaldamento fr. 71.--

mutua fr. 35.--

trasferte fr. 350.--

trasferte figli fr. 160.--

libri scolastici fr. 57.--

Totale fr. 3’806.--

L’operato dell’UEF di __________ nell’aver dichiarato infruttuoso il sequestro del salario a carico del debitore __________ deve quindi essere riconfermato.

4. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 1998 di __________, è respinto

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria