Appeal Against Execution Proceedings Dismissed Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, serving as the administrator and subsequent liquidator of three companies whose properties were subject to real estate foreclosure proceedings initiated in 1993, appealed in 1998 against the execution office's actions, claiming lack of notification regarding the auction of the properties (concluded in May 1994) and the subsequent distribution statements (issued July 1994). The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed nearly four years after the execution proceedings concluded, well past the ten-day statutory deadline, further noting that documentation proving notification of the auction and distribution statements had already been duly sent to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Appeal Against Execution Proceedings Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed nearly four years after the execution proceedings concluded, well past the ten-day statutory deadline, further noting that documentation proving notification of the auction and distribution statements had already been duly sent to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the rule determining the deadline for appeal, which led to the finding of tardiness in order 1.
Cited in the dispositive (Order 3) regarding the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning for the non-imposition of costs in order 2.
Cited in the reasoning for the non-assignment of legal fees/indemnities in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00074 · Lugano 16 giugno 1998 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 aprile 1998 di
__________ patr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’'UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse da
__________ patr. dall'avv. __________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 15 maggio 1998 dell’UE di Lugano
ritenuto di non dover accedere all’istanza 5 giugno 1998 del ricorrente, la documentazione trasmessa dall’UE di Lugano essendo riferita a fatti noti al ricorrente - o che dovevano essergli noti se solo avesse fatto uso della diligenza richiesta all’amministratore di tre società anonime nonché liquidatore - e riferita alle pregresse esecuzioni, avuto altresì riguardo all’esito del gravame;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 9 marzo 1993 la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito, chiedendo la realizzazione dei seguenti beni immobili: part. __________, part. __________, part. __________ RFD di __________. Terze proprietarie del pegno risultavano essere rispettivamente le società __________, __________ e __________. Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché in seguito liquidatore delle tre società, risulta essere __________.
B. Il
10 maggio 1994 si è tenuto l’incanto per la realizzazione degli immobili oggetto dell’esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ a carico di __________. I beni immobili messi all’asta sono stati aggiudicati alla __________. Gli stati di ripartizione sono stati inviati alle parti il 14 luglio 1994 senza provocare alcuna contestazione.
C. Con ricorso 27 aprile 1998 __________ si aggrava contro l’operato dell’UE di Lugano nelle pregresse esecuzioni, sostenendo di non essere stato informato della messa all’incanto dei beni di cui all’asta 10 maggio 1994. Il ricorrente sostiene inoltre di non essere a conoscenza della data della vendita degli immobili, dell’ammontare del ricavo, del nome degli acquirenti, nonché dell’impiego delle somme ricavate. Chiede quindi che gli vengano comunicate tali informazioni. Con il medesimo atto ricorsuale __________ si aggrava inoltre contro l’operato dell’Ufficio Registri di Lugano e l’UE di Zurigo 3 rei, a suo dire di aver rispettivamente, avviato una procedura esecutiva nei suoi confronti e di aver ordinato la restrizione della facoltà di disporre di un immobile di sua proprietà sito a __________
D. Con osservazioni 15 magio 1998 l’UE di Lugano chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile per tardività.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente va rilevato che il gravame è irricevibile per incompetenza della Camera adita nella misura in cui il ricorrente si aggrava contro l’operato dell’Ufficio Registri di Lugano e dell’UE di Zurigo 3.
2. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nel caso di specie è di tutta evidenza che il ricorso è rivolto contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, n. __________ e n__________. Tali esecuzioni sono giunte a conclusione al più tardi il 18 luglio 1994, data del deposito dello stato di ripartizione. Il ricorso di __________ inoltrato a quasi 4 anni dalla conclusione delle pregresse esecuzioni è quindi manifestamente tardivo. Inoltre il gravame rasenta la temerarietà quando il ricorrente afferma di non essere stato messo a conoscenza della data dell’incanto e della somma ricavata. Infatti dagli atti risulta che l’avviso d’incanto e lo stato di ripartizione sono stati notificati a __________ a mezzo invio raccomandato il 15 febbraio 1994, rispettivamente il 14 luglio 1994.
3. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 157 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 aprile 1998 di __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria