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15.1998.57 • TRAC TI 15.1998.57 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Auction Sale Dismissed on Notice and Bid Grounds

Numero d'incarto 15.1998.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the auction sale of a contested credit, arguing the notice of auction was improperly served after a registered letter was returned, that the low winning bid did not cover costs, and that relevant case files were unavailable to bidders. The court rejected the appeal, reasoning that under the revised law, notice of auction to the debtor only requires simple mail and does not affect the validity of the sale if omitted, and that in this instance, the registered letter was deemed properly notified as the debtor failed to justify non-retrieval. Furthermore, the court held that proceeding with the auction, even for a low estimated value, was permissible, and there is no requirement to provide case files to potential bidders during the auction process.

Regesto Legislator

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Art. 110 cpv. 2 LEF, Art. 125 cpv. 3 LEF, Art. 8 cpv. 1 LPR, Art. 31 cpv. 3 LEF, Art. 34 LEF, Art. 125 LEF; Debtor's Appeal of Auction Sale Dismissed on Notice and Bid Grounds: The court rejected the appeal, reasoning that under the revised law, notice of auction to the debtor only requires simple mail and does not affect the validity of the sale if omitted, and that in this instance, the registered letter was deemed properly notified as the debtor failed to justify non-retrieval. Furthermore, the court held that proceeding with the auction, even for a low estimated value, was permissible, and there is no requirement to provide case files to potential bidders during the auction process.

Parole chiave

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offerente all'incanto vendita a credito lettera di credito utile deposito del debito opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 97 III 10
DTF 97 III 10; 100 III 3).
DTF 83 III 134
DTF 83 III 134; 88 III 106).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 125 LEF

Cited in the final orders preamble, alongside other provisions used to reach the decision to reject the appeal.

art. 127 LEF

Cited in the final orders preamble, alongside other provisions used to reach the decision to reject the appeal.

art. 17 LEF

Cited in the final orders preamble, alongside other provisions used to reach the decision to reject the appeal.

art. 31 LEF

Cited in the final orders preamble, alongside other provisions used to reach the decision to reject the appeal.

art. 34 LEF

Cited in the final orders preamble, alongside other provisions used to reach the decision to reject the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders preamble (implicitly via Art. 19 LEF and the cost ruling), used to rule that no costs shall be levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final orders preamble (implicitly via Art. 19 LEF and the cost ruling), used to rule that no indemnities shall be awarded.

art. 19 LEF

Cited in the final orders preamble as the procedural basis for appeal to the Federal Supreme Court against this decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00057 · Lugano 22 maggio 1998 FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 marzo 1998 di

__________ contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l'aggiudicazione di un credito contestato a

__________ patr. dall'avv. __________

in diverse esecuzioni promosse da diversi creditori contro la ricorrente richiamata l’ordinanza presidenziale 30 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 6 aprile 1998 __________,

- 16 aprile 1998 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori hanno promosso una procedura esecutiva in via di pignoramento nei confronti di __________. Sono stati formati 10 gruppi ex art. 110 cpv. 2 LEF. Per ogni gruppo l'UEF di Locarno ha provveduto a pignorare l'unico bene dell'escussa: un credito contestato nei confronti __________

B. Con lettera raccomandata 5 febbraio 1998 l'UEF ha dato avviso a __________, tra gli altri, che l'incanto del credito contestato sarebbe avvenuto il successivo 24 febbraio.

La raccomandata non è stata ritirata dalla destinataria e, dopo l'usuale periodo di giacenza, è stata ritornata all'UEF il 17 febbraio 1997.

C. In data 24 febbraio 1998 l'UEF di Locarno ha aggiudicato il credito contestato per fr. 1.-- __________.

D. Con ricorso 29 marzo 1997 __________ postula l'annullamento dell'incanto 24 febbraio 1998. Dello stesso avrebbe preso conoscenza unicamente il 20 marzo 1998 a seguito di una comunicazione della Pretura di Locarno-Città. Argomenta che l'UEF sapeva che non era stata avvertita dell'incanto ritenuto che la raccomandata gli era stata ritornata. Esso avrebbe dovuto intimarle l'avviso di incanto tramite polizia. L'aggiudicazione poi non avrebbe dovuto avvenire visto che, sulla base della stima del valore del credito, non era possibile coprire nemmeno le spese. L'incarto relativo alla causa pendente in Pretura poi non era a disposizione dei potenziali aggiudicatari.

E. Con osservazioni 6 aprile 1998 __________ si oppone all'accoglimento del ricorso. L'art.

125 cpv. 3 LEF prescrive che l'avviso d'incanto sia eseguito tramite lettera semplice, alla notifica è quindi tolto il carattere di atto impugnabile. La ricorrente poi non giustifica il mancato ritiro della raccomandata. La susseguente lettera semplice spedita dall'UEF è comunque giunta a ____________________ in tempo utile. Da ultimo il ricorso sarebbe ampiamente tardivo.

F. Il

16 aprile 1998 l'UEF di Locarno osserva che, a seguito del ritorno dell'avviso di incanto per raccomandata, quest'ultimo è stato spedito in busta semplice, posta A, il 17 febbraio 1998.

Considerando

in diritto: 1. A norma dell'art. 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In concreto la ricorrente sostiene di aver saputo della vendita all'asta solo il

20 marzo 1998. Dalla documentazione prodotta risulta però che l'ordinanza della Pretura è stata ricevuta il giorno 18 marzo, allegata alla stessa vi era pure il verbale di incanto. Non risulta dall'incarto che __________ abbia saputo prima dell'esito dell'aggiudicazione, ininfluente è invece la data di ricezione dell'avviso di incanto. L'ultimo giorno utile per ricorrere contro l'aggiudicazione era quindi il 28 marzo 1998, sabato, posticipato al 30 marzo (art.

31 cpv. 3 LEF). Dal timbro della busta contenente il ricorso si rileva la consegna alla posta il 29 marzo 1998. Ne discende la tempestività del gravame.

2.a) All'incanto in esame, i cui preparativi sono iniziati nel febbraio 1998, sono applicabili i nuovi art. 125 ss. LEF (cfr. art. 2 Disposizioni finali della modificazione del

16 dicembre 1994).

*"Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto"* (cfr. 125 cpv. 2 LEF).

La novella legislativa che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di incanto al debitore costituisce un'eccezione all'art. 34 LEF e gli sottrae il carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al debitore non implica più l'annullamento dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 125 LEF).

b) In casu quindi la presunta mancata ricezione dell'avviso di pignoramento non pregiudica la regolarità dell'aggiudicazione del credito __________. A titolo abbondanziale va comunque indicato che un atto spedito per raccomandata si reputa notificato il settimo giorno di deposito presso l'ufficio postale se il relativo avviso di ritiro è stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (cfr. DTF 97 III 10; 100 III 3). __________ non ha lamentato l'assenza dell'avviso di ritiro concernente la raccomandata dell'UEF e nemmeno ha giustificato il mancato ritiro; l'avviso di incanto è stato quindi regolarmente notificato.

3. In applicazione analogica dell'art. 127 LEF l'UEF può, se appare evidente che l'offerta non sarà sufficiente a coprire le spese di realizzazione, rinunciare all'incanto (cfr. DTF 83 III 134; 88 III 106). Nel caso specifico il valore del credito era stato stimato in maniera prudenziale (fr. 1.--) ritenuto che si trattava di una pretesa contestata, ciò non escludeva però a priori un'aggiudicazione ad un prezzo più elevato atto a coprire almeno le (contenute) spese dell'ufficio. Correttamente l'UEF di Locarno ha quindi proceduto all'incanto. Nessuna norma prevede poi che l'incarto giudiziario relativo al credito da realizzare sia messo a disposizione dei potenziali aggiudicatari a questo stadio di procedura. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente il credito non è certo incorporato nell'incarto.

4. Il ricorso 29 marzo 1998 di __________, deve quindi essere respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 31, 34, 125 e

127 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 marzo 1998 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria