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15.1998.232 • TRAC TI 15.1998.232 Generato dall'IA

Debtor and Spouse Bankruptcy Warning Appeal: Improper Notification to Spouse

Numero d'incarto 15.1998.232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a bankruptcy warning issued against a debtor and their spouse, following an execution request that included the spouse's details despite claims the debt was not joint, largely settled, and not related to the debtor's registered business. The court reasoned that objections regarding the existence or settlement of the debt concern the merits and are thus inadmissible in this procedural appeal; however, it found that, absent evidence of a community of property regime between the spouses, the notification of the bankruptcy warning to the spouse was improper under relevant execution law, leading to the partial upholding of the appeal to annul the warning specifically as it related to the spouse, while maintaining its full effect against the primary debtor.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 68a LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 159 LEF; Debtor and Spouse Bankruptcy Warning Appeal: Improper Notification to Spouse: The court reasoned that objections regarding the existence or settlement of the debt concern the merits and are thus inadmissible in this procedural appeal; however, it found that, absent evidence of a community of property regime between the spouses, the notification of the bankruptcy warning to the spouse was improper under relevant execution law, leading to the partial upholding of the appeal to annul the warning specifically as it related to the spouse, while maintaining its full effect against the primary debtor.

Parole chiave

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credito nel fallimento coniuge censure procedurali domanda d'esecuzione assemblea dei creditori responsabilità per debiti ereditari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
DTF 113 III 55
DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 68a LEF

The core decision concerns the annulment of the bankruptcy warning notification directed at the spouse, which is governed by this article regarding joint property and notification requirements.

art. 159 LEF

Cited among the general articles governing the decision, likely related to the procedure for bankruptcy warnings.

art. 160 LEF

Cited among the general articles governing the decision, likely related to the appeal procedure against the bankruptcy warning.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision dictates that no court fees shall be charged in this specific case.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision dictates that no indemnities shall be awarded in this specific case.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00232 · Lugano 31 marzo 1999 /FA/fp/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 dicembre 1998 di

__________

__________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 9 dicembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro __________ da

__________

viste le osservazioni 30 dicembre 1998 dell'UEF di Locarno,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ procedono contro __________ per l'incasso di un credito di fr. 2'350.-- oltre accessori, dedotti fr. 500.-- di acconto. Nel formulario per la domanda di esecuzione sono stati indicati anche i dati della moglie dell'escusso, __________. L'UEF ha quindi intimato anche a lei una copia del PE. L'escusso e la moglie hanno, in un primo tempo, interposto opposizione. In seguito l'hanno ritirata.

B. Il

7 dicembre 1998 gli escutenti hanno fatto domanda di proseguire l'esecuzione __________ nei confronti __________ e __________. L'UEF ha emesso il 9 dicembre 1998 la comminatoria di fallimento contro __________, notificata all'escusso e alla moglie il 9 dicembre 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si sono aggravati __________ e __________ con ricorso 29 dicembre 1998, sostenendo che il debito non concerne la ditta __________, né __________ né i creditori sono poi iscritti a RC, il debito sarebbe stato nel frattempo quasi completamente saldato.

D. Con osservazioni 30 dicembre 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la correttezza del proprio operato.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A. R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

- l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF)

- l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa (cfr. Rudolf Ottomann in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 160 LEF).

2. A norma dell'art. 68a LEF se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all'altro coniuge. Sul modulo relativo alla domanda di esecuzione (Modulo n. 1), dopo la menzione del coniuge dell'escusso, vi è un rimando (che per la verità non balza certo all'occhio) ad una nota posta a retro che spiega che l'intimazione al coniuge è necessaria solo in caso di comunione dei beni.

Se il debitore sostiene l'esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l'ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo al coniuge deve verificare la fondatezza di tale presupposto (cfr. DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 11 ad art. 68a LEF).

3.a) In concreto la questione relativa alla copertura assicurativa e a presunti pagamenti parziali concerne palesemente il merito e non può essere qui considerata. Il proseguimento dell'esecuzione tramite comminatoria di fallimento era del tutto giustificata, ritenuto che l'escusso è titolare della ditta individuale __________, iscritta a RC (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; vedi estratto RC). Il fatto poi che i creditori non siano iscritti a RC non ha influenza alcuna sulla fattispecie in esame.

b) Gli escutenti non hanno inoltrato osservazioni al ricorso, in particolare non hanno sostenuto che tra i coniugi __________ viga il regime della comunione dei beni. Per la verità appare molto verosimile che i signori __________ intendessero escutere i coniugi __________ quali debitori solidali (la sentenza pretorile 28 settembre 1998 li qualifica come tali), visto poi che nella domanda di proseguimento sono stati indicati entrambi quali debitori.

Si impone quindi l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla copia notificata a __________ il 30 ottobre 1998. Resta comunque pienamente operante la comminatoria di fallimento nei confronti di __________, dalla quale va unicamente depennata l'indicazione relativa al coniuge.

4. Il ricorso va quindi parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 68a, 159 e 160 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 1998 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

1.1. E' quindi annullata la comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ e __________, limitatamente alla copia notificata a __________ il 30 ottobre 1998. Rimane operante la comminatoria di fallimento nei confronti di __________, dalla quale va depennata l'indicazione "coniuge del debitore: __________ ".

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria