Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.1998.229 • TRAC TI 15.1998.229 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Wage Garnishment Calculation Involving Meal Costs and Alimony

Numero d'incarto 15.1998.229
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The supervisory court addressed a debtor's appeal against a wage garnishment order based on an insufficient calculation of the minimum living allowance, specifically regarding meal costs. The court found that because the debtor's lodging lacked cooking facilities, he was entitled to a supplement for meals taken outside the home, calculated as 6 Swiss Francs per main meal and 3 Swiss Francs for breakfast, totaling 450 Swiss Francs monthly, which was added to the base living allowance calculation. Although the debtor claimed significant alimony payments to his spouse, the court confirmed this amount despite its apparent disproportionality, as reviewing that specific expense was beyond its jurisdiction, resulting in the recalculation of the garnishable surplus from 696 to 246 Swiss Francs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Debtor's Appeal on Wage Garnishment Calculation Involving Meal Costs and Alimony: The court found that because the debtor's lodging lacked cooking facilities, he was entitled to a supplement for meals taken outside the home, calculated as 6 Swiss Francs per main meal and 3 Swiss Francs for breakfast, totaling 450 Swiss Francs monthly, which was added to the base living allowance calculation. Although the debtor claimed significant alimony payments to his spouse, the court confirmed this amount despite its apparent disproportionality, as reviewing that specific expense was beyond its jurisdiction, resulting in the recalculation of the garnishable surplus from 696 to 246 Swiss Francs.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo del pignoramento di salario calcolo delle spese ordine di pagamento salario minimo costo della vita rimborso del debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 119 III 71
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 LEF

Cited in the final order (point 3) regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 93 LEF

Cited before the final orders, underpinning the final decision to partially grant the appeal regarding the calculation of the attachable excess.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the ruling regarding the non-imposition of costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the ruling regarding the non-imposition of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the ruling regarding the non-assignment of indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.98.00229 Rinvio TF · Lugano 18 febbraio 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 luglio 1998 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 15 luglio 1998 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse nei confronti del ricorrente da

__________

e

__________

viste le osservazioni

-

6 agosto 1998 dell’__________

-

25 agosto dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Lo __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il

15 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava presso la Cassa Pensioni __________ la rendita percepita dal debitore sulla base del seguente calcolo:

Introito fr. 7’571.--

Minimo vitale

importo base fr. 1’025.--

locazione fr. 200.--

riscaldamento fr. 50.--

cassa malati fr. 300.--

alimenti fr. 5’200.--

spese diverse fr. 100.--

Totale fr. 6’875.--

Eccedenza pignorabile fr. 696.--

C. Contro tale provvedimento si è aggravato in data 19 luglio 1998 il debitore, sostenendo di non consumare alcun pasto a domicilio, in quanto il suo alloggio sarebbe composto unicamente di una camera ed un servizio igienico. Chiede quindi che gli vengano riconosciuti i seguenti importi per il vitto:

colazione: fr. 8.--/10.--,

pranzo: fr. 25.--/30.--,

cena: fr. 20.--/25.--.

D. Con le rispettive osservazioni l’Ufficio esazione e condoni e l’UEF di Bellinzona hanno chiesto la reiezione del ricorso.

E. Con sentenza 23 ottobre 1998 questa Camera ha respinto le richieste del ricorrente confermando l’operato dell’UEF di Bellinzona.

F. Tale sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 11 novembre 1998 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il

14 dicembre 1998, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.

Considerando

in diritto: 1. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella), l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).

2. Nel corso dell’interrogatorio formale del 4 febbraio 1999, il ricorrente ha affermato che:

“Il mio alloggio a __________ è costituito da una camera con servizio separato che non mi consente in alcun modo di prepararmi i pasti. Devo inoltre seguire per motivi di salute un’alimentazione particolare.(...) Chiedo quindi che mi sia riconosciuta un’equa indennità per i pasti che mio malgrado devo consumare fuori dall’economia domestica.”

La nipote dell’escusso, __________, ha inoltre dichiarato:

“Ho affittato a mio zio una camera con servizio. Si tratta di una camera normale ammobiliata con un letto, un armadio, un comodino. Nella stanza mio zio non ha la possibilità di cucinare. (...) L’uso della cucina non rientra nel contratto di locazione stipulato con mio zio.” (cfr. verbale di audizione testimoniale 4 febbraio 1999).

Orbene le risultanze istruttorie hanno dimostrato che __________ è costretto a prendere i pasti principali fuori dall’economia domestica, non avendo la possibilità di cucinare al proprio domicilio. Il ricorrente ha inoltre prodotto il 15 febbraio 1999 un certificato medico del dott. __________ nel quale si afferma che egli soffre di disturbi digestivi. Per questo motivo il medico ha consigliato una “dieta qualitativa”. Tale tipo di alimentazione non comporta necessariamente maggiori costi, considerando che ogni ristorante self service propone piatti cucinati al vapore o bolliti, notoriamente più facili da digerire. Essendo le spese per il vitto già comprese nell’importo base di fr. 1’025.-- viene riconosciuto al ricorrente un supplemento di fr. 6.-- per ogni pasto principale e fr. 3.-- per la prima colazione. Quindi il ricorrente beneficia di un supplemento mensile pari a fr. 450.--

Si rende inoltre attento l‘escusso che per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo d’esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo é infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 21 ad art. 93).

3. Il calcolo del minimo di esistenza del debitore si presenta quindi nel modo seguente:

Introito fr. 7’571.--

Minimo vitale

importo base fr. 1’025.--

supplemento pasti fr. 450.--

locazione fr. 200.--

riscaldamento fr. 50.--

cassa malati fr. 300.--

alimenti fr. 5’200.--

spese diverse fr. 100.--

Totale fr. 7’325.--

Eccedenza pignorabile fr. 246.--

Si rileva che la voce di spesa maggiore è costituita dall’importo di fr. 5’200.-- che l’escusso ha asserito di versare mensilmente in contanti alla moglie a titolo di alimenti (cfr. verbale d’interrogatorio formale 4 febbraio 1999), in virtù della convenzione matrimoniale 4 maggio 1998 stipulata tra i coniugi e omologata dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 1° luglio 1998. Tale importo, ancorché sproporzionato al reddito dell’escusso, non può tuttavia essere qui ridotto, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.

4. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 luglio 1998 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile è determinata in fr. 246.-- in luogo di fr. 696.--.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria