Appeal on Alimony Garnishment Calculation and Creditor's Indispensability Inquiry
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a wage garnishment order issued to secure arrears in alimony payments, the appellate court partially upheld the debtor's challenge against the enforcement office's calculation, reasoning that the office failed in its duty to ex officio investigate the financial situation of the creditor to determine if the claimed maintenance contribution was truly indispensable, and further, failed to apply the correct proportional limitation formula when the debtor's means were insufficient to cover both their own and the creditor's minimum existence needs, necessitating the annulment of the garnishment order and referral back for recalculation based on these required factual inquiries and legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 cpv. 1 LEF, Art. 93 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Appeal on Alimony Garnishment Calculation and Creditor's Indispensability Inquiry: Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final instruction before the operative part, indicating the legal basis for the overall decision.
Cited in the final instruction before the operative part, indicating the legal basis governing the calculation of the attachable amount.
Cited in the dispositive for the decision not to levy costs.
Cited in the dispositive for the decision not to award legal fees/indemnities.
Cited in order no. 3 as the provision governing the possibility to appeal this decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00214 · Lugano 21 gennaio 1999 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 dicembre 1998 di
__________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il calcolo 2 dicembre 1998 dell'eccedenza pignorabile nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
patr. dall'avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 23 dicembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 14 dicembre 1998 dell’UEF di Locarno, esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 8'520.--, relativi ad una pretesa per alimenti arretrati da gennaio 1997 a giugno 1998.
B. Il
2 dicembre 1998 l’UEF di Locarno, sulla base del verbale di pignoramento interno 30 novembre1998 e della documentazione prodotta, ha calcolato una quota pignorabile di fr. 561.55. Dal cal-colo si evince un reddito netto di __________ di fr. 3'595.-- e una quota di minimo d'esistenza a carico del debitore di fr. 3'670.--. Il 3 dicembre 1998 l'ufficio ha notificato alla Cassa disoccupazione __________ il pignoramento dell'indennità di disoccupazione spettante all'escusso. Copia della notifica è stata inviata pure all'escusso.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore, argomentando che la sentenza sulla quale si basa l'esecuzione, da lui appellata, sarebbe errata. Alcune sue poste di spesa, poi, non sarebbero state computate. L'ufficio avrebbe omesso di determinare il minimo d'esistenza della creditrice, non considerando che il reddito della ex-moglie coprirebbe per intero il suo fabbisogno, per questo motivo una deroga al principio di cui all'art.
93 cpv. 1 LEF non si giustificherebbe. Da ultimo nemmeno il principio, sancito dal TF, della limitazione proporzionale del minimo esistenziale sarebbe stato rispettato.
D. Con osservazioni 14 dicembre 1998 l’UEF di Locarno si è limitato a confermare il calcolo eseguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel determinare il salario pignorabile, le autorità d'esecuzione devono esaminare d'ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo d'esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons. 7).
2. L'UEF di Locarno ha omesso di accertare la situazione reddituale e della sostanza di __________, benché vi fosse tenuto d'ufficio. L'UEF provvederà quindi a interrogare la creditrice con la comminatoria di sanzioni penali in caso di indicazioni false. Dovranno pure essere richieste le necessarie pezze giustificative.
3. L'ufficio dovrà altresì considerare che il debitore escusso per contributi alle spese di mantenimento e le cui risorse non bastino a coprire il minimo vitale, ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore, deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48).
Dovrà essere usata la formula seguente (cfr. DTF 111 III 16, 71 III 177-178 cons. 3; Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ss. ad art. 93 LEF):
reddito del debitore d'alimenti x minimo
d'esistenza del creditore d'alimenti
= quota pignorabile
minimo d'esistenza del debitore d'alimenti +
minimo d'esistenza del creditore d'alimenti
E' possibile intaccare il minimo d'esistenza del debitore d'alimenti solo per i crediti d'alimenti maturati nell'anno precedente la notifica del precetto esecutivo (cfr. DTF 111 III 15 cons. 5 e riferimenti ivi).
4. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso che il pignoramento va annullato e gli atti retrocessi all'UEF di Locarno, affinché, esperiti gli accertamenti fattuali che si impongono, si determini nuovamente tenendo conto dei considerandi che precedono.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 dicembre 1998 di __________, è parzialmente accolto.
1.1 Il provvedimento 2/3 dicembre 1998 (pignoramento per fr. 561.55.-- mensili) dell'UEF di Locarno è annullato.
1.2 L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché, completata l'istruttoria, si determini come ai considerandi 1, 2, 3.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria