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15.1998.209 • TRAC TI 15.1998.209 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Regarding Custody of Bearer Mortgage Certificate Denied

Numero d'incarto 15.1998.209
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The creditor appealed the enforcement office's decision to deny the request to take into custody a bearer mortgage certificate of a specific rank concerning a seized property, as the debtor did not possess it, despite having previously seized the underlying real estate and the debtor's salary. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant execution law, enforcement offices cannot take into custody bearer securities like mortgage certificates if they are in the possession of a third party who claims ownership, and in this case, evidence indicated a third party possessed and claimed ownership of the certificate, thus precluding the custody measure requested by the creditor.

Regesto Legislator

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Art. 107 LEF, Art. 108 LEF, Art. 15 cpv. 1 let. b RFF, Art. 98 cpv. 1 LEF, Art. 13 cpv. 1 RFF, Art. 20a cpv. 1 primo; Creditor's Appeal Regarding Custody of Bearer Mortgage Certificate Denied: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant execution law, enforcement offices cannot take into custody bearer securities like mortgage certificates if they are in the possession of a third party who claims ownership, and in this case, evidence indicated a third party possessed and claimed ownership of the certificate, thus precluding the custody measure requested by the creditor.

Parole chiave

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cartella ipotecaria regime della proprietà obbligazione decisione d'esecuzione certificato ereditario opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 107 LEF
L’Ufficio assegnava pertanto al rivendicante __________ un termine di 20 giorni per promuovere l’azione ai sensi dell’art. 107 LEF.
Art. 108 LEF
Ne seguirebbe che la decisione querelata andrebbe annullata e gli atti dovrebbero essere retrocessi all’UEF affinché proceda nel senso indicato dall’art. 108 LEF.
Art. 15 cpv. 1 let. b RFF
Con scritto 22 settembre 1998 la creditrice ha richiesto il mantenimento della custodia del titolo ipotecario quale misura cautelare, nonché l’invio dell’avviso di pignoramento del fondo ex art. 15 cpv. 1 let. b RFF al presunto creditore, alla __________ e all’assicurazione dello stabile.
Art. 98 cpv. 1 LEF
This article is cited in the final operative part (Point 1) as one of the provisions governing the decision to reject the appeal, relating to the custody of bearer securities.
Art. 13 cpv. 1 RFF
Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito per il quale ha luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF).
Art. 20a cpv. 1 primo
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv.
Art. 62 cpv. 2 OTLEF
Cited in the reasoning section (Point 4) which precedes the operative part, regarding the decision not to award legal costs/indemnities.
Art. 19 LEF
Cited in Point 3 of the operative part, indicating the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 98 cpv. 1 LEF

This article is cited in the final operative part (Point 1) as one of the provisions governing the decision to reject the appeal, relating to the custody of bearer securities.

13 cpv. 1 RFF

This article is cited in the final operative part (Point 1) as one of the provisions governing the decision to reject the appeal, specifically concerning the custody of mortgage bonds.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section (Point 4) which precedes the operative part, regarding the decision not to levy court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section (Point 4) which precedes the operative part, regarding the decision not to levy court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section (Point 4) which precedes the operative part, regarding the decision not to award legal costs/indemnities.

art. 19 LEF

Cited in Point 3 of the operative part, indicating the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00209/227 · Lugano 4 marzo 1999/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 novembre 1998 di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisone 6 novembre 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

__________

patr. dall’ avv. __________

viste le osservazioni

- 8 dicembre 1998 di __________

- 17 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 13 luglio 1995 veniva notificato ad __________ il precetto esecutivo n.__________ UEF di Bellinzona con il quale __________ chiedeva il pagamento dell’importo di fr. 300’000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.

B. Con sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n.__________, limitatamente all’importo di fr. 220’000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto il 21 dicembre 1995 il pignoramento provvisorio.

C. Il

29 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio dell’immobile part. __________ RFD di __________ intestato al debitore. Su richiesta della creditrice l’Ufficio ha eseguito il pignoramento complementare del salario dell’escusso per l’importo di fr. 1’100.-- mensili a far tempo dall’ottobre 1997.

D. Con ricorso 3 ottobre 1997 la creditrice si è aggravata contro il verbale di pignoramento asseverando che l’Ufficio avrebbe omesso di pignorare le cartelle ipotecarie gravanti il fondo di proprietà dell’escusso. Chiedeva quindi il pignoramento delle seguenti cartelle ipotecarie gravanti la part. __________ RFD di __________:

- CI al portatore di fr. 450’000.-- in I rango,

- CI al portatore di fr. 50’000.-- in II rango,

- CI al portatore di fr. 50’000.-- in III rango,

- CI al portatore di fr. 120’000.-- in IV rango,

- CI al portatore di fr. 200’000.-- in V rango.

E. Nelle sue osservazioni l’escusso ha chiesto la reiezione del ricorso affermando di non essere in possesso di alcuna cartella ipotecaria gravante l’immobile pignorato. In particolare egli ha contestato l’affermazione della creditrice secondo cui egli sarebbe ancora in possesso della CI di fr. 200’000.--. Tale cartella ipotecaria sarebbe stata ceduta dai genitori del debitore all’altro figlio __________.

Il

16 ottobre l’Ufficio procedeva al pignoramento complementare della cartella ipotecario di fr. 200’000.-- gravante in V rango l’immobile part. __________ RFD di __________. Sul verbale di pignoramento veniva precisato che:

- La CI è in possesso del signor __________, fratello del signor __________.

- La CI è rivendicata dal signor __________, fratello del signor __________.

E. In data 4 novembre 1997 l’UEF comunicava a __________ che la creditrice __________ con dichiarazione scritta del 30 ottobre 1997, ha contestato la rivendicazione di proprietà della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento. L’Ufficio assegnava pertanto al rivendicante __________ un termine di 20 giorni per promuovere l’azione ai sensi dell’art. 107 LEF.

F. Con ricorso 6 novembre 1997 __________ ha chiesto che la decisione 4 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona ed il relativo assegno di termine vengano annullati, rilevando che, quando il bene oggetto del pignoramento è in possesso di un terzo, occorrerebbe assegnare subito al creditore e al debitore il termine per promuovere l’azione di contestazione. Ne seguirebbe che la decisione querelata andrebbe annullata e gli atti dovrebbero essere retrocessi all’UEF affinché proceda nel senso indicato dall’art. 108 LEF.

G. Con osservazioni 28 novembre 1997 __________ ha chiesto che il ricorso venga respinto, in quanto l’UEF avrebbe agito correttamente ritenendo l’escusso unico detentore della cartella ipotecaria pignorata e fissando al terzo, fratello dell’escusso il termine per promuovere l’azione ex art. 107 LEF. Infatti non sarebbe emerso alcun elemento che provi la cessione della suddetta cartella ipotecarie a terze persone. La creditrice chiede inoltre che la cartella ipotecaria pignorata venga presa in custodia dall’UEF per evitarne la cessione a terzi.

H. Con sentenza 8 aprile 1998 questa Camera ha respinto il ricorso di __________ annullando il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nell’esecuzione n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________. Il ricorso di __________ è stato per contro accolto con decisione 8 aprile 1998 con la quale è stato annullato l’avviso e assegnazione di termine 4 novembre 1997 impartito dall’UEF, nonché il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nell’esecuzione n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________. I ricorsi inoltrati da __________ contro tali giudizi sono stati respinti dal Tribunale federale con decisioni 3 agosto 1998.

I. Il

18 settembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha annullato formalmente il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nell’esecuzione n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________. Con scritto 22 settembre 1998 la creditrice ha richiesto il mantenimento della custodia del titolo ipotecario quale misura cautelare, nonché l’invio dell’avviso di pignoramento del fondo ex art. 15 cpv. 1 let. b RFF al presunto creditore, alla __________ e all’assicurazione dello stabile. Il 6 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ di non poter accogliere la sua richiesta di custodia del titolo ipotecario , non essendo lo stesso in possesso del debitore __________.

L. Con ricorso 23 novembre 1998 __________ postula la presa in custodia della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________, nonché l’invio degli avvisi di cui alla richiesta del 22 settembre 1998.

M. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Dall’esame dell’incarto dell’UEF, nonché dalle osservazioni al ricorso presentate il 17 dicembre 1998, si evince che l’Ufficio ha notificato il 6 novembre 1998 al creditore __________, alla __________ e alla __________ l’avvenuto pignoramento del fondo. L’invio degli avvisi in oggetto era già ravvisabile nel provvedimento impugnato. Infatti l’UEF di Bellinzona, rivolgendosi al legale della ricorrente, afferma : “ diamo seguito a tutte le sue richieste”. Nella misura in cui il gravame è diretto contro la mancata notifica di tali atti , esso si rivela quindi infondato.

2. Giusta l’art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio. Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito per il quale ha luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF). Se una siffatta cartella ipotecaria si trova in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà, l’ufficio non può prenderla in custodia (DTF 104 III 15 cons. 2d).

3. Orbene, nel caso di specie questa Camera ha già avuto modo di accertare che possessore della cartella ipotecaria in oggetto e quindi presunto proprietario in assenza di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni dell’escusso , nonché di quelle del legale del debitore, __________ (cfr. Inc. 15.98.186 e inc. 15.98.199). Inoltre con scritto 15 ottobre 1998 il patrocinatore di __________ ha comunicato all’UEF di Bellinzona che la cartella ipotecaria al portatore di fr. 200’000.-- gravante in V rango il mappale __________ RFD di __________ si trova in possesso del suo proprietario __________ Alla luce di tali risultanze, il titolo ipotecario non può quindi essere preso in custodia dall’UEF di Bellinzona essendo in possesso di un terzo, in casu __________, che ne rivendica la proprietà.

4. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 98 cpv. 1 LEF e 13 cpv. 1 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso 23 novembre 1998 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria