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15.1998.208 • TRAC TI 15.1998.208 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed for Raising Substantive Debt Dispute

Numero d'incarto 15.1998.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the bankruptcy notice issued by the execution office on the grounds that the debt arose from goods supplied and invoiced to a third party, not to the appellant, and that the appellant did not exist when the invoice was issued, despite having made partial payments for the utilized goods. The court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant—disputing the validity of the debt stemming from the commercial transaction—constituted issues of merit, and an appeal to the supervisory authority against a bankruptcy notice is limited to formal objections, such as issues of jurisdiction or the applicability of bankruptcy law, requiring the appellant to raise substantive defenses through the proper opposition procedure before the magistrate.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 161 LEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed for Raising Substantive Debt Dispute: The court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant—disputing the validity of the debt stemming from the commercial transaction—constituted issues of merit, and an appeal to the supervisory authority against a bankruptcy notice is limited to formal objections, such as issues of jurisdiction or the applicability of bankruptcy law, requiring the appellant to raise substantive defenses through the proper opposition procedure before the magistrate.

Parole chiave

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debito commerciale comminatoria di fallimento opposizione al precetto esecutivo motivi di competenza revoca del fallimento procedura di rivendicazione nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 161 LEF

Cited in the pronouncement section, indicating the legal framework relevant to the dismissal of the appeal.

art. 17 LEF

Cited in the pronouncement section, indicating the legal framework relevant to the dismissal of the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the orders, stating that no costs are levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the orders, stating that no allowances are granted.

art. 19 LEF

Cited in Order No. 3, specifying the procedure for appealing the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00208 · Lugano 22 gennaio 1999 B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 20 novembre 1998 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 13 novembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n__________ promossa contro la ricorrente da

__________

viste le osservazioni 21 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’964.80 oltre interessi, dedotti fr. 486.-- d’acconto. L’escussa non ha interposto opposizione.

B. Su richiesta della __________, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 13 novembre 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 17 novembre 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso

20 novembre 1998, sostenendo che la creditrice ha fornito e fatturato la merce al signor __________ e non alla ricorrente stessa. Purtroppo al momento dell’intima-zione del PE non è stata interposta opposizione. Sono poi stati versati tre acconti di fr. 416.-- ciascuno, messi a disposizione dalla __________. La ricorrente ha asserito che con questi versamenti non ha tuttavia inteso riconoscere alcun obbligo, ma solo pagare la merce nel frattempo utilizzata. Determinante è d’altro canto che la consegna e la fatturazione non sono avvenute a suo carico. Ciò non avrebbe nemmeno potuto avvenire, poiché il giorno dell’emissione della fattura, ossia il 22 ottobre 1998, la ricorrente non esisteva, essendo stata iscritta a RC il 12 novembre 1997.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

Losanna 1993, p. 250):

– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, se del caso, avrebbe dovuto interporre opposizione e poi far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.

5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1998 della __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:

La segretaria: