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15.1998.206 • TRAC TI 15.1998.206 Generato dall'IA

Municipality Tax Collection Foreclosure Validity Appeal

Numero d'incarto 15.1998.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed challenging the validity of realization requests made by a creditor for the collection of outstanding municipal taxes through several property seizures initiated after September 30, 1998, with the appellant arguing the underlying debt was extinguished by set-off due to counterclaims against the municipality. The court rejected the appeal, finding that the enforcement office acted correctly by processing the realization requests within the legal timeframe following the seizure and that the municipality had formally contested the alleged set-off, thereby negating the appellant's basis for annulling the execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 116 cpv. 1 LEF, Art. 121 LEF, Art. 124 cpv. 1 LEF, Art. 120 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Municipality Tax Collection Foreclosure Validity Appeal: The court rejected the appeal, finding that the enforcement office acted correctly by processing the realization requests within the legal timeframe following the seizure and that the municipality had formally contested the alleged set-off, thereby negating the appellant's basis for annulling the execution proceedings.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione esecuzione per crediti fiscali imposte comunali domanda riconvenzionale autorizzazione all’esecuzione imposta immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited in the dispositive order (3) concerning the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section justifying the decision not to charge costs in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section justifying the decision not to charge costs in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section justifying the decision not to assign legal aid/indemnities in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00206 · Lugano 22 dicembre 1998 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 novembre 1998 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro le comunicazioni delle domande di realizzazione 6 novembre 1998 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse da

__________

rappr. da __________

nei confronti di

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 16 novembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 30 novembre 1998 del __________

- 1° dicembre 1998 __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il Comune __________ procede con diverse procedure esecutive nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti per imposte comunali arretrate.

B.

Il 30 settembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato diversi beni mobili proprietà dell’escusso. In data 5 novembre 1998 il Comune di __________ ha chiesto la vendita degli oggetti pignorati. Le relative comunicazioni delle domande di realizzazione sono state notificate al debitore il 6 novembre 1998.

C. Con ricorso 12 novembre 1998 __________ postula l’annullamento delle domande di vendita sostenendo che il debito posto in esecuzione sarebbe stato estinto per compensazione a seguito delle pretese vantate dall’escusso nei confronti del Comune di __________.

D. Con osservazioni 30 novembre 1998 il Comune di __________ chiede la reiezione del ricorso, sostenendo che le pretese vantate dall’escusso sono integralmente contestate ed inoltre esse non avrebbero alcuna attinenza con le esecuzioni oggetto del gravame.

E. Con osservazioni 1° dicembre 1998 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato chiedendo che il ricorso venga respinto.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv.

1 LEF). L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF):

2. Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito il 30 settembre 1998 e la domanda di vendita è stata formulata il 5 novembre 1998 e la relativa comunicazione è stata notificata al ricorrente il 6 novembre 1998. L’operato dell’UE di Lugano è quindi da ritenere corretto, avendo quest’ultimo agito conformemente all’art. 120 LEF.

3. Il ricorrente sostiene che la pretesa posta in esecuzione sarebbe stata compensata con il credito di oltre fr. 300’000.-- vantato dall’escusso nei confronti del Comune di __________. Tale tesi è però smentita dalla lettera 5 ottobre 1998 nella quale il Comune di __________ contesta la compensazione fatta valere dal ricorrente e manifesta la volontà di proseguire nell’incasso del credito per imposte comunali arretrate.

4. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 116,120, 121 e 124 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 12 novembre 1998 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria