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15.1998.187 • TRAC TI 15.1998.187 Generato dall'IA

Garnishment Order Challenge Regarding Alimony and Living Wage Calculation

Numero d'incarto 15.1998.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a wage garnishment order, arguing the executing office failed to properly account for alimony payments to an ex-spouse and that the calculated living wage was incorrect due to an excessively high rent charge for a disproportionately large apartment. The court partially upheld the appeal, reasoning that while actual alimony payments must be included in the minimum existence calculation, the rent must be reduced to a locally normal amount (setting a future maximum) once the contract allows, and that unsubstantiated miscellaneous expenses must be removed from deductions, leading to a recalculation of the garnishable excess from CHF 590 to CHF 131; furthermore, the request for legal aid was rejected because the debtor could have adequately presented the challenges to the minimum existence calculation without legal counsel, and the employer was formally warned to remit the garnished amounts.

Regesto Legislator

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Art. 99 LEF, Art. 169 CP, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 93 LEF, Art. 19 LEF; Garnishment Order Challenge Regarding Alimony and Living Wage Calculation: The court partially upheld the appeal, reasoning that while actual alimony payments must be included in the minimum existence calculation, the rent must be reduced to a locally normal amount (setting a future maximum) once the contract allows, and that unsubstantiated miscellaneous expenses must be removed from deductions, leading to a recalculation of the garnishable excess from CHF 590 to CHF 131; furthermore, the request for legal aid was rejected because the debtor could have adequately presented the challenges to the minimum existence calculation without legal counsel, and the employer was formally warned to remit the garnished amounts.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario spese di sostentamento pagamento del canone di locazione salario minimo coniuge modifica del mantenimento del figlio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 119 III 73
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.
DTF 121 III 20
Creditor v. Debtor Regarding Existential Minimum Calculation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited in the final disposition context (implied by the reference to art. 15a LPR and the result in order 1) for granting the partial appeal and modifying the garnishment amount.

art. 15a LPR

Cited in the final disposition context (alongside art. 93 LEF) regarding the decision on the merits of the appeal (Order 1).

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section for the non-collection of costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section for the non-collection of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section for not awarding indemnities.

art. 19 LEF

Cited as the procedural basis for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00187 · Lugano 22 dicembre 1998 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di

__________

patr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 2 ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________

procedura concernente anche

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 12 novembre 1998 , con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 20 ottobre 1998 della __________

- 29 ottobre 1998 e 19 novembre 1998 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. Il

2 ottobre 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento presso la ditta __________ del salario percepito dall’escusso sulla base del seguente calcolo:

Introito fr. 3’500.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

locazione fr. 1’220.--

riscaldamento fr. 100.--

AVS fr. 177.--

cassa malati fr. 188.--

trasferte fr. 100.--

spese diverse fr. 100.--

totale fr. 2’910.--

Eccedenza pignorabile fr. 590.--

C. Con ricorso 6 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dall’UEF di Bellinzona non avrebbe considerato gli alimenti che l’escusso verserebbe alla ex moglie in virtù della convenzione di divorzio stipulata tra le parti. Il ricorrente postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio non essendo in grado di far fronte alle spese legali.

D. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

3. Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’220.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a __________.

E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’220.-- oltre a fr. 100.-- per spese di riscaldamento non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.

4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;

120 III 16).

Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver versato a favore dell’ex moglie l’importo di fr. 7’478.-- nel periodo compreso tra il 14 gennaio 1998 e il 5 agosto 1998. Di conseguenza la media dei versamenti mensili effettuata sino alla data del ricorso dall’escusso ammonta a fr. 747.80 (= fr. 7’478.-- : 10 mesi). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 747.-- a titolo di alimenti. Nel calcolo del minimo di esistenza viene riconosciuto l’importo di fr. 188.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che il debitore non paga la cassa malati , tale voce di spesa deve essere depennata dal calcolo del minimo di esistenza. L’UEF di Bellinzona ha riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 100.-- mensili per spese diverse senza specificare la natura di tale deduzione. Dunque una simile riduzione non è ammissibile e va quindi stralciata dal calcolo del minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. All’escusso potrà , se del caso, essere riconosciuto tale importo unicamente nelle singole voci di spesa.

Il calcolo dell’eccedenza pignorabile si presenta quindi come segue:

Introito fr. 3’500.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

alimenti fr. 747.--

locazione fr. 1’220.--

riscaldamento fr. 100.--

AVS fr. 177.--

trasferte fr. 100.--

totale fr. 3’369.--

Eccedenza pignorabile fr. 131.--

4. Per l’art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare pagamento valido se non all’ufficio. Il datore di lavoro che non versa l’importo pignorato all’ufficio, si espone alle stesse conseguenze previste dall’art. 169 CP (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 72, p. 180). Dalle osservazioni dell’UEF di Bellinzona risulta che la ditta __________, datore di lavoro dell’escusso, non versa le quote pignorate. __________ risulta inoltre essere procuratore della __________ come si evince dall’estratto del Registro di commercio. Di conseguenza, allo scopo di evitare l’avvio di una procedura ex art. 169 CP, si diffida la società __________ a voler versare, così come richiesto dall’UEF di Bellinzona, le quote di stipendio pignorate a carico del proprio dipendente __________.

5. La domanda di concessione del gratuito patrocinio formulata da __________ con il proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito patrocinio, occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene nella determinazione del minimo vitale l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a). Le censure rivolte all’operato dell’UEF di Bellinzona nella determinazione del minimo vitale dell’escusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.

6. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 93 LEF e 15a LPR

pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di pignorare dal salario dell’escusso presso la ditta __________, l’importo mensile di fr. 131.-- per 12 mensilità a partire dal mese di settembre 1998.

2. La domanda di gratuito patrocinio formulata da __________ con il gravame, è respinta.

3. E’ fatto ordine alla ditta __________, di determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria