Appeal Against Public Auction Procedure of Seized Artwork
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the procedure of the execution office concerning the public auction of seized artwork, arguing that the sale should be managed by specialized professionals due to the nature of the assets and the allegedly disproportionate commission rates, but the court rejected the appeal, holding that the execution office properly fulfilled its obligation under the relevant law by publishing the notice in the official gazette and cantonal newspapers, holding the auction at an auction house, and managing the sale effectively with minimal recovery of expenses, thereby demonstrating that the sale procedure was entirely correct and adequate for the circumstances, making the involvement of a specialized firm unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Appeal Against Public Auction Procedure of Seized Artwork: 86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di principio all'autorità di esecuzione; solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision formed the substantive basis for rejecting the appeal against the public auction procedure.
Cited in order 3 as the basis for the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning leading to order 2, which decided not to levy costs.
Cited in the reasoning leading to order 2, which decided not to assign legal allowances.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00184 · Lugano 18 maggio 1999 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 ottobre 1998 di
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano in materia di pubblici incanti;
viste le osservazioni 3 novembre 1998 di __________;
novembre 1998 degli avv. __________ __________;
novembre 1998 dell'avv. __________;
novembre 1998 dell'UE di Lugano;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 29 ottobre/2 novembre 1998 non è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel gruppo di esecuzione n. __________ relativo al debitore __________, composto dei creditori __________, __________, ____________________ e __________, l'UE di Lugano ha pignorato a più riprese, tra maggio e giugno 1998, diverse opere d'arte.
B. Gli __________, __________ e __________ e __________ hanno richiesto la vendita degli oggetti pignorati. Il 7 ottobre 1998 l'UE di Lugano ha inviato a __________ l'avviso di incanto indicando che quest'ultimo avrebbe avuto luogo il 6 novembre 1998 presso la casa __________. La pubblicazione dell'avviso è avvenuta sul FUC n. __________ del __________.
C. Con ricorso 26 ottobre 1998 __________ ha postulato la sospensione del previsto incanto pubblico. A suo dire l'asta dovrebbe essere gestita da professionisti del ramo. Le commissioni pretese da __________ (dell'ordine dell'8-12 %) sarebbero poi del tutto sproporzionate. Per quella commissione le case d'asta internazionali assicurerebbero le opere e le farebbero valutare. A dimostrazione della scarsa professionalità dei funzionari dell'UE vi sarebbe il fatto che un'opera è stata indicata in modo scorretto. Il ricorrente non si è però dato la pena di indicare in cosa consisterebbe l'inesattezza.
D. Con le rispettive osservazioni __________, gli __________ e __________, __________ e l'UE si sono limitati a confermare la legalità e la conformità alle circostanze della prassi adottata dall'ufficio.
Considerato
in diritto: 1.a) Il cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Nel caso in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III
86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di principio all'autorità di esecuzione; solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).
b) In concreto l'avviso di incanto delle opere di proprietà dell'escusso è stato regolarmente pubblicato sul FUC n. __________ del __________. L'UE si è pure premurato di pubblicizzare l'asta sui tre quotidiani cantonali. L'incanto è avvenuto presso la casa d'aste __________ di Lugano alla presenza di un gran numero di astanti e con risultati più che soddisfacenti. L'asta è stata gestita in maniera impeccabile ed efficace da funzionari dell'UE di Lugano. La casa d'aste, presso cui si è svolto l'incanto, non ha percepito alcuna percentuale. Le sono state unicamente rimborsate le prestazioni fornite (assicurazione, allestimento esposizione, messa a disposizione di personale, supporto informatico, allestimento cataloghi, ecc.) per un totale di fr. 6'050.-- su un importo totale di aggiudicazione di oltre fr. 220'000.--. Irrilevante risulta da ultimo il presunto e non specificato errore commesso nella pubblicazione sul FUC. La realizzazione dei beni pignorati si è quindi svolta in maniera del tutto corretta e adeguata alle circostanze.
3. Il ricorso va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati l'art. 125 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 26 ottobre 1998 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria