Creditor Appeal of Wage Garnishment Revocation Based on Excessive Rent Upheld Until Contractual Termination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed the revocation of a wage garnishment that had been calculated based on the debtor's income and household needs, arguing that the debtor's high rent created a disproportionate living expense, but the court upheld the revocation because, although the rent was excessive for the income, the debtor could not be forced to move until the contractual termination date, meaning the full rent must be included in the minimum existence calculation until April 2000, after which a lower, more appropriate rent amount would be considered for future executions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF; Creditor Appeal of Wage Garnishment Revocation Based on Excessive Rent Upheld Until Contractual Termination: Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a legal basis alongside art. 93 LEF in the section preceding the operative orders, implying its relevance to the decision on the merits of the appeal.
Cited as a legal basis alongside art. 17 LEF in the section preceding the operative orders, implying its relevance to the decision on the merits of the appeal (dismissal of the appeal).
Cited in the reasoning (section 6) regarding the non-assessment of costs, which is reflected in the operative order concerning costs.
Cited in the reasoning (section 6) regarding the non-assessment of legal aid, which is reflected in the operative order concerning indemnities.
Cited in operative order 3 as the procedural basis for filing a further appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00017 · Lugano 4 giugno 1998/FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 1998 di
__________ contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la revoca 16 gennaio 1998 del pignoramento di salario
nell'ambito di diverse esecuzioni, tra cui la n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente, nei confronti di
__________
viste le osservazioni
- 10 febbraio 1998 di __________;
- 11 febbraio dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori, tra i quali il __________, procedono contro __________ per l'incasso di diversi crediti.
B. Con atto 5 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha pignorato a __________ fr. 200.-- al mese. Con decisione 16 gennaio 1998 l'ufficio ha revocato il pignoramento. Siccome il debitore è coniugato si imponeva un nuovo calcolo del minimo di esistenza che è stato allegato alla decisione e che di seguito viene riprodotto.
Guadagno:
debitore fr. 3'000.-- 75% fr. 3'000.-- 75%
coniuge fr. 980.-- 25%
fr. 3980.-- 100%
Minimo di esistenza:
importo di base fr. 1'370.--
figli minorenni fr. 220.--
affitto fr. 2380.--
cassa malati fr. 705.50
trasferte fr. 171.50
totale fr. 4'847.-- 100% fr. 3'635.25 75%
Eccedenza pignorabile fr. 0.00
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il __________ sostenendo la sproporzione tra le entrate e la pigione mensile. Il debitore, in un appartamento più modesto e adeguato alla sua situazione, avrebbe la possibilità di onorare i propri impegni. L'anomalia andrebbe quindi appianata.
D. Con osservazioni 10 febbraio 1998 __________ ha indicato che il contratto di locazione scade nel 2000 ed ha sostenuto la difficoltà di trovare un subentrante.
Delle osservazioni dell'UE si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
3. Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto a una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
4. Nel caso in esame, a fronte di un reddito mensile di fr. 3'980.--, vi è un canone di locazione di fr. 2'380.--. E' di tutta evidenza che tale importo per una famiglia di tre persone con il citato reddito costituisce un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta.
Dal contratto di locazione si evince tuttavia che la disdetta può essere data la prima volta per il 1° aprile 2000. Viste anche le oggettive difficoltà legate al reperimento di un subentrante, fino a quella data l'intera pigione va computata nel minimo vitale. Al debitore va comunque ricordato che, in caso di ulteriori pignoramenti, dall'aprile 2000 gli verrebbe riconosciuto quale canone locatizio un importo massimo di fr. 1'000.--, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 3 locali a __________ o in un comune viciniore.
5. L'istruttoria eseguita ha permesso di appurare l'esattezza del calcolo del minimo vitale effettuato dall'UE. L'unica imprecisione concerne i premi della cassa malati: è stato erroneamente considerato l'intero importo, ivi compreso il supplemento per degenza in camera semiprivata. Ciò non ha comunque modificato i termini della questione. La decisione impugnata va quindi confermata.
6. Il ricorso 22 gennaio 1998 del __________ deve quindi essere respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
7. In sede di interrogatorio formale è emerso che l'escusso è proprietario del 50% del capitale azionario della __________, attivo suscettibile di essere pignorato: la questione non può però esere vagliata oltre in questa sede, ostandovi la circostanza che l'oggetto della lite è limitato agli elementi del provvedimento impugnato.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 gennaio 1998 del __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria