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15.1998.168 • TRAC TI 15.1998.168 Generato dall'IA

Debtor's Untimely Appeal Against Forced Sale Valuation and Adjudication

Numero d'incarto 15.1998.168
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal against the adjudication of a property in a forced sale, which had occurred for CHF 6,000, arguing against the determination that the land was non-buildable, but the appeal, filed on August 25, 1998, was deemed manifestly untimely because the debtor was aware of the valuation when the notice of sale was published in March 1998 and failed to contest it or the subsequent deposit of the encumbrance list, and even if the appeal were considered against the distribution schedule, the complaints concerned the property valuation, not the distribution itself, leading the court to declare the appeal inadmissible as untimely and inappropriate for the specified legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 138 LEF, Art. 157 cpv. 4 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Debtor's Untimely Appeal Against Forced Sale Valuation and Adjudication: Per gli art. 147 e 148 cpv. 1 LEF, applicabili anche alla procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 157 cpv. 4 LEF, la graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio di esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito. Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al luogo d’esecuzione l’azione di contestazione della graduatoria.

Parole chiave

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realizzazione forzata di immobili opposizione tardiva procedura di stima istanza tardiva di restituzione dei termini deposito del debito legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the final order regarding the non-collection of court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-collection of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00168 · Lugano 1 dicembre 1998 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 agosto 1998 di

__________, __________

contro

__________ e meglio contro l’incanto immobiliare 15 giugno 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________, __________

e da

__________, __________

rappr. __________

procedura concernente anche

__________, __________

viste le osservazioni

-

2 ottobre 1998 dell’arch. __________ - 12 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ e la __________ procedono nei confronti della __________ per l’incasso dei loro crediti.

B.

L’UEF di Bellinzona ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________, l’avviso d’incanto unico della part. __________ di __________ di proprietà della società escussa. Il valore di stima peritale del fondo è stato determinato in fr. 260’000.--, se edificabile e in fr. 15299.--, se non edificabile.

C. Il

15 giugno 1998 è stato indetto l’incanto pubblico della part. __________ di __________. L’immobile in oggetto è stato aggiudicato all’arch. __________ per l’importo di fr. 6’000.--

D. Con ricorso 25 agosto 1998 __________ è insorta contro l’aggiudicazione del fondo. La ricorrente ritiene non corretta la definizione di terreno non edificabile attribuita all’immobile e la conseguente aggiudicazione per la somma di fr. 6’000.--

E. Nelle sue osservazioni 12 ottobre 1998 l’UEF di Bellinzona chiede che il ricorso venga respinto, in quanto manifestamente tardivo.

Considerando

in diritto: 1. La ricorrente si aggrava solo il 25 agosto 1998 contro la stima del terreno. Orbene, la ricorrente era a conoscenza del valore attribuito al fondo già il 9 marzo 1998, quando è stato pubblicato l’avviso d’incanto unico ex art. 138 LEF della part. __________ di __________. Inoltre il 20 aprile 1998 le è stato inviato l’elenco oneri. In entrambi i casi la __________ è rimasta silente e non ha sollevato alcuna contestazione. Le condizioni d’incanto, depositate per 10 giorni a partire dal 18 maggio 1998, sono pure cresciute in giudicato senza provocare contestazione alcuna. Neppure l’aggiudicazione del fondo per l’importo di fr. 6’000.--, avvenuta il 15 giugno 1998 è stata impugnata dalla ricorrente. Di conseguenza il ricorso 25 agosto 1998, nella misura in cui è diretto contro la stima del fondo, si rivela manifestamente tardivo.

2. Per gli art. 147 e 148 cpv. 1 LEF, applicabili anche alla procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 157 cpv. 4 LEF, la graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio di esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito. Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al luogo d’esecuzione l’azione di contestazione della graduatoria.

3. Nel caso in esame, anche nell’ipotesi di considerare il ricorso 25 agosto 1998 diretto contro lo stato di ripartizione, l’esito del gravame non cambia. Infatti le censure sollevate dalla ricorrente non concernono la ripartizione del ricavo o la collocazione di un credito, bensì questioni inerenti la stima del fondo che non possono essere fatte valere in tale sede. Il ricorso è quindi, anche in tal caso, votato all’insuccesso

4. Ne consegue l’irricevibilità del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 147,148 cpv. 1 e

157 cpv. 4 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 1998 della __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria