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15.1998.166 • TRAC TI 15.1998.166 Generato dall'IA

Execution Deadline Restitution Denial for Failure to Act While Abroad

Numero d'incarto 15.1998.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, subject to an execution proceeding notified to their spouse while the individual was abroad for work, requested restitution of the deadline to file a late opposition, claiming they were prevented from acting due to being outside the jurisdiction. The court denied the request, reasoning that the individual, after being informed of the notice by telephone, could have easily filed the opposition within the statutory ten-day period either in writing, by telephone, or through a representative, meaning the failure to act was due to a fault attributable to the individual and thus did not meet the requirement of an obstacle not imputable to them under the relevant execution law.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 33 cpv. 3 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Execution Deadline Restitution Denial for Failure to Act While Abroad: The court denied the request, reasoning that the individual, after being informed of the notice by telephone, could have easily filed the opposition within the statutory ten-day period either in writing, by telephone, or through a representative, meaning the failure to act was due to a fault attributable to the individual and thus did not meet the requirement of an obstacle not imputable to them under the relevant execution law.

Parole chiave

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termine legale domanda di continuazione dell'esecuzione termine di disdetta prescrizione della pena termini di ricorso domanda d'asilo tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 4 LEF

This provision is the basis for the rejected request for restitution of the deadline.

art. 19 LEF

This provision governs the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to levy costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to award legal aid.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00166 · Lugano 3 maggio 1999/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 9 ottobre 1998 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da

__________

nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 ottobre 1998;

completata l’istruttoria;

richiamata l’ordinanza presidenziale 24 marzo 1999;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 24 settembre 1998;

che con atto 9 ottobre 1998 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione tardiva, essendo stato trattenuto all’estero per motivi di lavoro;

che con ordinanza presidenziale 14 ottobre 1998 è stato fissato alla __________ un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammetteva l’opposizione tardiva dell’escusso;

che la precettante ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________ non essendo stata interposta nei termini di legge;

che interrogato formalmente l’istante ha dichiarato che il PE in questione, emesso il 23 settembre 1998, è stato notificato a sua moglie il 24 settembre 1998; che il giorno della notifica sua moglie gli ha telefonato in __________, a __________ presso il __________, per comunicarglielo; che le ha risposto di non preoccuparsi, non trattandosi di un suo debito personale; che è poi partito per l’estero, se ben ricorda per la __________, pensando dapprima di rientrare in tempo per inoltrare regolare opposizione, mentre esigenze di lavoro lo hanno però trattenuto lontano dal suo domicilio per un lasso di tempo superiore al previsto, con brevissimi rientri a casa in orari inusuali;

che l’istante ha affermato di poter presentare la documentazione relativa ai suoi spostamenti entro il termine di 10 giorni;

che la __________ ha dapprima chiesto di tenere in sospeso la procedura, alfine di trovare un accordo;

che il 22 febbraio 1999 la precettante ha chiesto che venisse riattivata la procedura, non essendo intervenuto alcun accordo;

che entro il termine di 10 giorni fissato con ordinanza 24 marzo 1999, __________ non ha presentato documentazione alcuna;

che ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;

che la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato per un impedimento non imputabile all’istante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);

che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;

che secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;

che trovandosi l’istante in Italia al momento della comunicazione da parte di sua moglie della notifica del PE risp. essendosi poi in seguito recato in __________, egli era facilmente in grado di interporre opposizione al PE in esame entro il termine di dieci giorni sia telefonicamente, che per iscritto con l’invio di una lettera all’UE di Lugano, oppure tramite sua moglie od un suo rappresentante;

che in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile all’istante, per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;

che l’istanza di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv.

1 LEF

pronuncia:

1. L'istanza di restituzione del termine 9 ottobre 1998 di __________, __________, è respinta.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione: - __________

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria