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15.1998.164 • TRAC TI 15.1998.164 Generato dall'IA

Husband's Appeal of Wife's Property Execution Dismissed for Lack of Standing

Numero d'incarto 15.1998.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal was brought by the debtor's husband challenging the rejection of his request to suspend an execution procedure initiated against his wife involving the foreclosure of real estate, based on alleged violations of notification requirements for spouses under joint property regimes and procedural deadlines for the realization of the pledge. The court reasoned that since the property was not the family home and the existing property regime (ordinary participation in gains or separation of property) did not trigger the special notification rules under the relevant statute, the husband was a third party to the execution against his wife and therefore lacked standing to appeal the rulings concerning the procedure or the procedural deadlines which only applied to the debtor. Consequently, the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 68a cpv. 1 LEF, Art. 169 CC, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Husband's Appeal of Wife's Property Execution Dismissed for Lack of Standing: The court reasoned that since the property was not the family home and the existing property regime (ordinary participation in gains or separation of property) did not trigger the special notification rules under the relevant statute, the husband was a third party to the execution against his wife and therefore lacked standing to appeal the rulings concerning the procedure or the procedural deadlines which only applied to the debtor. Consequently, the appeal was dismissed.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere indivisione sostanza immobiliare matrimonio sciolto revoca dell'esecutore testamentario bene impignorabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 55
Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited in the final orders regarding the deadline and manner for filing an appeal against this decision.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section regarding the decision not to levy costs, which is reflected in the operative part.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the decision not to levy costs, which is reflected in the operative part.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the decision not to award legal indemnities, which is reflected in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00164 · Lugano 20 gennaio 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli

statuendo sul ricorso 26 settembre 1998 di

__________

contro

__________ e meglio contro la decisione 15 settembre 1998

nell’esecuzione n. __________ promossa da

__________ patr. dall’avv. __________

nei confronti di

__________

viste le osservazioni

- 1° ottobre 1998 della __________ - 8 ottobre 1998 dell’UE di Lugano;

vista la replica 30 novembre 1998;

vista la duplica 7 dicembre 1998;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il

16 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UE di __________ la domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ avente per oggetto la part. __________ di __________. Il precetto esecutivo è stato emesso il giorno stesso e notificato con pubblicazione sul FUC n. __________. Contro tale precetto la debitrice ha interposto, il 24 aprile 1997, opposizione totale.

B.

In data 8 maggio 1997 la Banca creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione avendo la debitrice ritirato l’opposizione al precetto esecutivo. La comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla debitrice il 13 maggio 1998. L’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul FUC __________ l’avviso d’incanto previsto per il __________ alle ore 15.00.

C. Il

25 agosto 1998 __________, marito dell’escussa, si è rivolto all’UE di Lugano chiedendo l’immediata sospensione della procedura esecutiva, in quanto l’UE non gli avrebbe notificato il precetto esecutivo violando, a suo dire, gli art. 68a e 68b LEF. L’Ufficio non avrebbe inoltre rispettato i termini previsti dagli art.

152 e 154 LEF. Il 31 agosto 1998 l’UE di Lugano ha richiesto la produzione dell’atto pubblico attestante l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi __________ Con scritto 14 settembre 1998 __________ ha affermato che non esiste alcun atto pubblico di comunione dei beni o di separazione dei beni, ma che il suo diritto alla notifica del precetto esecutivo scaturirebbe dalla sua qualifica di erede legittimo dell’escussa. Inoltre sostiene la nullità della procedura esecutiva a seguito della violazione degli art. 152 e 154 LEF.

D. Con decisione formale 15 settembre 1998 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ di non procedere all’emissione del precetto esecutivo, sulla base di quanto da lui dichiarato il 14 settembre 1998. Le ulteriori censure sollevate vengono respinte, non essendo __________ parte interessata nella procedura esecutiva a carico della moglie __________

E. Con ricorso 26 settembre 1998 __________ si aggrava contro tale decisione, ribadendo quanto già espresso nello scritto del 25 agosto 1998 e sostenendo la violazione degli art. 68a e 68b LEF, nonché il mancato rispetto dei termini di cui agli art. 152 e 154 LEF.

F. Con osservazioni, rispettivamente 1° e 8 ottobre 1998, __________ e l’UE di __________ chiedono la reiezione del gravame, sostenendo l’inapplicabilità delle norme citate alla fattispecie in esame.

G. Nei successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145).

2. Nel caso di specie il ricorrente ha affermato, con scritto 14 settembre 1998, che tra i coniugi vige il regime ordinario dei beni. L’immobile oggetto dell’esecuzione n.__________ e la part.__________ di __________, quindi non si tratta di un’abitazione familiare ex art. 169 CC, essendo i coniugi __________ domiciliati a __________. Ne consegue che gli art. 68a e 68b LEF non sono applicabili alla fattispecie in esame e l’UE di Lugano ha quindi agito correttamente, non notificando il precetto esecutivo a __________ in quanto egli non è parte nella procedura esecutiva n. __________

3. Secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione forzata, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.3.3.1. ad art. 7). Vi é carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni della realizzazione in corso, come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (Cfr. Cometta, op. cit., n. 3.3.1.a)) ad art. 7).Il ricorrente invoca la violazione degli art. 152 e 154 LEF. Tali norme si riferiscono alla stesura del precetto esecutivo ed ai termini per richiedere la realizzazione del pegno. Non essendo __________ parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa nei confronti della moglie __________, egli non ha facoltà di ricorso in merito.

4. Ne consegue che il ricorso, le cui argomentazioni rasentano la temerarietà, deve essere respinto.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 68a, 68b, 152 e 154 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 26 settembre 1998 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario