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15.1998.151 • TRAC TI 15.1998.151 Generato dall'IA

Debtor's Untimely Appeal of Foreclosure Auction Rejected Due to Valid Service of Notice

Numero d'incarto 15.1998.151
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an auction notice for foreclosed real estate, arguing they never received proper notification, including the appraised value as required, and requested a stay and reinstatement of the deadline. The court ruled the appeal was inadmissible as untimely, reasoning that under the relevant law, the auction notice served to the debtor via simple letter (or by publication, which is determinative) and incorporating the valuation satisfies notification requirements for foreclosure proceedings, meaning the time limit for appeal began upon the official publication, rendering the subsequent appeal filed beyond the ten-day period invalid, and without an identifiable non-attributable obstacle, the request for deadline reinstatement was also rejected.

Regesto Legislator

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Art. 140 cpv. 3 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 139 LEF, Art. 8 cpv. 1 LPR, Art. 156 LEF, Art. 30 cpv. 1 RFF; Debtor's Untimely Appeal of Foreclosure Auction Rejected Due to Valid Service of Notice: The court ruled the appeal was inadmissible as untimely, reasoning that under the relevant law, the auction notice served to the debtor via simple letter (or by publication, which is determinative) and incorporating the valuation satisfies notification requirements for foreclosure proceedings, meaning the time limit for appeal began upon the official publication, rendering the subsequent appeal filed beyond the ten-day period invalid, and without an identifiable non-attributable obstacle, the request for deadline reinstatement was also rejected.

Parole chiave

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differimento dell'incanto termine di disdetta procedura di stima beni immobili procedura di realizzazione del pegno immobiliare offerente escluso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 4 LEF

The request for reinstatement of the deadline was rejected under this provision.

art. 17 LEF

This article is cited in the preamble to the dispositive, indicating its general application context regarding appeals to the Federal Tribunal, even if the decision is one of inadmissibility at this level.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not collecting costs in the decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding legal aid/indemnities in the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00151 · Lugano 21 ottobre 1998 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 settembre 1998 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di __________ e meglio contro il bando d'incanto del fondo no. __________ RFD di __________ nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

rappr. dal __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 21 settembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 1° ottobre di __________,

- 2 ottobre 1998 dell’UEF di __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ (ora __________) ha promosso, presso l'UEF di __________, la procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ nei confronti di __________. L'UEF di __________ ha fatto pubblicare sul FUC del __________ 1998 e sul FUSC l'avviso di incanto relativo al citato immobile, previsto per il 27 ottobre 1998, e indicante fra l'altro "valore di stima peritale: 636'000.--".

B. Con lettera 7 settembre 1998 __________ ha comunicato all'UEF di __________ di non aver ricevuto nessuna comunicazione per raccomandata riferita all'incanto, ha chiesto poi "l'effetto sospensivo con la restituzione del termine".

C. L'UEF di __________, con raccomandata 10 settembre 1998, ha respinto la richiesta dell'escusso. Con ricorso 15 settembre 1998 __________ ha fatto valere di non aver ricevuto alcun tipo di comunicazione, né semplice, né raccomandata. A quanto indicato dall'UEF la stessa sarebbe comunque stata inviata in periodo di ferie. Sarebbe poi stato violato l'art. 140 cpv. 3 LEF che prevede la comunicazione al debitore del valore di stima. Da ultimo chiede la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.

D. Con osservazioni 1° ottobre 1998 __________ ha chiesto la reiezione del ricorso argomentando che la revisione dell'art. 139 LEF e l'introduzione del requisito dell'invio semplice toglierebbe all'atto la possibilità di essere impugnato. Ciò vale anche per la comunicazione del valore di stima, ritenuto che essa può essa incorporata nell'avviso d'incanto. La richiesta di restituzione del termine sarebbe poi manifestamente infondata nonché poco chiara.

Considerando

in diritto: 1.a) A norma dell'art. 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In concreto il ricorrente non specifica la data in cui ha avuto conoscenza dell'avviso di incanto.

b) La procedura di realizzazione di un pegno immobiliare è regolata dagli art. 122 a 143b LEF (art. 156 LEF). A norma dell'art. 139 LEF "l'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario". L'ufficiale deve inoltre ordinare una stima del fondo e comunicarla agli interessati (art. 140 cpv. 3 LEF). Se nell'avviso di incanto è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF).

c) La novella legislativa che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139 LEF). Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la comunicazione della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In quel caso essa ne condivide le prescrizioni relative alla forma.

d) In casu quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto notizia del provvedimento impugnato (avviso di incanto) con la pubblicazione sul FUC del __________ 1998. Anche volendo considerare quale ricorso la prima lettera inviata all'UEF (7 settembre 1998), il gravame risulterebbe ad ogni modo ampiamente tardivo. Non si rilevano peraltro motivi di nullità nell'avviso di incanto impugnato che possano giustificare un intervento d'ufficio dell'autorità di vigilanza.

2. Il ricorrente fa pure riferimento all'art. 33 cpv. 4 LEF che stabilisce che "chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso". Non è dato però di sapere quale sia l'atto omesso che __________ intenderebbe eseguire. E' ipotizzabile che si tratti dello stesso ricorso contro l'avviso di incanto oppure la richiesta di una nuova stima dell'immobile ex art. 9 cpv. 2 RFF. In entrambi i casi la decade di scadenza inizia come detto a decorrere dalla pubblicazione. __________ non ha indicato quale sarebbe l'ostacolo che gli avrebbe impedito di agire tempestivamente. Il fatto di non aver ricevuto l'avviso di incanto con l'indicazione della stima non è comunque sufficiente; egli era tenuto a consultare il foglio ufficiale.

3. Il ricorso 15 settembre 1998 di __________ contro l'avviso di incanto deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo, mentre la richiesta di restituzione del termine deve essere respinta.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4, 34, 139, 140 e 156 LEF, 9 cpv. 2 e 30 RFF,

pronuncia: 1. Il ricorso 15 settembre 1998 di __________ contro l'avviso di incanto è dichiarato irricevibile.

2. la domanda di restituzione del termine è respinta.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a:

- __________

- Servizio giuridico __________

- UEF __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria