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15.1998.121 • TRAC TI 15.1998.121 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Following Rejected Execution Objection

Numero d'incarto 15.1998.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a bankruptcy notice issued by the enforcement office following the definitive rejection of the debtor's objection to execution proceedings for an unpaid debt, with the appellant claiming they had not received the notice for the prior hearing. The court dismissed the appeal, reasoning that a challenge to the bankruptcy notice based on the merits of the underlying debt or the preceding decision (such as failure to attend a hearing) must be raised by appealing the decision rejecting the objection and seeking a stay of execution, as the bankruptcy authority's review is limited to formal defects in the notice itself, and since the lower court's judgment rejecting the opposition was executory, the enforcement office acted correctly in issuing the bankruptcy notice.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 330 CPC, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Following Rejected Execution Objection: The court dismissed the appeal, reasoning that a challenge to the bankruptcy notice based on the merits of the underlying debt or the preceding decision (such as failure to attend a hearing) must be raised by appealing the decision rejecting the objection and seeking a stay of execution, as the bankruptcy authority's review is limited to formal defects in the notice itself, and since the lower court's judgment rejecting the opposition was executory, the enforcement office acted correctly in issuing the bankruptcy notice.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo procedura di fallimento opposizione avviso dei difetti sospensione dell'esecuzione legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 161 LEF

Cited as a legal basis for rejecting the appeal regarding the bankruptcy notice.

art. 17 LEF

Cited alongside Art. 161 LEF as a legal basis for rejecting the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-imposition of costs, which is then confirmed in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of legal aid, which is then confirmed in order 2.

art. 19 LEF

Cited in order 3, establishing the right to appeal to the Federal Tribunal within 10 days.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00121 · Lugano 5 agosto 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 luglio 1998 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

ritenuto in fatto e considerando in

diritto

che con PE n. __________ del 17 ottobre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 800.90 oltre interessi;

che interposta opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto;

che con sentenza 30 aprile 1998 il Giudice di pace supplente del Circolo di __________ ha condannato l’escusso al pagamento di fr. 800.90 oltre interessi, rigettando in via definitiva l’opposizione;

che su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 giugno 1998 la comminatoria di fallimento, notificata al ricorrente il 28 luglio 1998;

che contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non avere ricevuto la convocazione all’udienza di contraddittorio del 30 aprile 1998, per cui non ha potuto far valere i suoi diritti.

che ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;

che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

Losanna 1993, p. 250):

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2);

che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che le questioni sollevate dal ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la sentenza di rigetto dell’opposizione e ottenendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 330 CPC, mentre egli nemmeno ha sostenuto di aver interposto ricorso;

che pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia:

1. Il ricorso 30 luglio 1998 __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria