Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Following Sole Proprietorship Cancellation Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor, whose sole proprietorship was officially cancelled, appealed a bankruptcy warning issued by the enforcement office, arguing they were no longer subject to bankruptcy proceedings after the six-month statutory period following the cancellation's publication had passed. The court dismissed the appeal, reasoning that the creditor had requested the continuation of the execution in bankruptcy form on July 3rd, which was *before* the six-month period following the publication of the cancellation expired, making the subsequent bankruptcy warning issued on July 6th valid under the relevant execution and bankruptcy laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 39 e 40 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Following Sole Proprietorship Cancellation Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the creditor had requested the continuation of the execution in bankruptcy form on July 3rd, which was *before* the six-month period following the publication of the cancellation expired, making the subsequent bankruptcy warning issued on July 6th valid under the relevant execution and bankruptcy laws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles form the basis for rejecting the appeal, concerning the continued application of bankruptcy proceedings after the deregistration of a sole proprietorship.
Cited as the procedural basis for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
This provision was applied to waive the collection of court fees (spese) in the final order.
This provision was applied to rule against awarding any compensation (indennità) in the final order.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00112 · Lugano 29 luglio 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 luglio 1998 di
__________ patr. da: avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 6 luglio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________
viste le osservazioni 20 luglio 1998 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________, il 6 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata l’8 luglio 1998 a __________.
B. Con tempestivo ricorso 20 luglio 1998 __________ ha chiesto l’annullamento della comminatoria di fallimento, sostenendo di non essere più soggetto alla procedura di fallimento. Egli ha rilevato di avere chiesto il 19 dicembre 1997 la cancellazione della sua ditta individuale. La pubblicazione sul FUC è apparsa il __________, mentre la comminatoria di fallimento è stata emessa, trascorso il termine di sei mesi dalla cancellazione, dopo il __________.
C. Con osservazioni 20 luglio 1998 l’UEF di Locarno ha rilevato che la ditta individuale __________ è stata cancellata con pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) dell’__________, come risulta dall’estratto del Registro di commercio di Locarno __________. La domanda di proseguire l’esecuzione è stata consegnata all’UEF il 3 luglio 1998, mentre la relativa comminatoria di fallimento è stata spedita il 6 luglio 1998 e notificata al ricorrente l’8 luglio 1998. La comminatoria di fallimento è pertanto da considerare valida ex art. 40 LEF, essendo stata notificata entro il termine di sei mesi dalla cancellazione.
Considerato
in diritto
1. Per i combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF, il titolare di una ditta individuale resta soggetto alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione della ditta individuale dal Registro di commercio, per sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.
2. Dall’estratto del Registro di commercio di Locarno 20 luglio 1998 si evince che la ditta individuale __________ è stata cancellata il __________ con pubblicazione sul FUSC dell’__________. Ex combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF __________ è rimasto soggetto all’esecuzione in via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e pertanto fino all’__________. Avendo il creditore chiesto di proseguire l’esecuzione con domanda 3 luglio 1998, ossia prima dello scadere del predetto termine di sei mesi, l’UEF di Locarno ha correttamente proseguito l’esecuzione in via di fallimento, emettendo la comminatoria di fallimento 6 luglio 1998
3. Il ricorso 14 luglio 1998 __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 39 e 40 LEF
pronuncia
1. Il ricorso 14 luglio 1998 __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria