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15.1998.111 • TRAC TI 15.1998.111 Generato dall'IA

Debtor's Untimely Appeal of Bankruptcy Warning Dismissed Due to Missed Deadline and Improper Venue for Debt Challenge

Numero d'incarto 15.1998.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the issuance of a bankruptcy warning, arguing the claimed debt was incorrect because it included premiums from unrelated policies and that she never received the notice because her husband negligently failed to deliver it to her after it was properly served at their residence. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, calculating the deadline from the date the notice was served on the husband, as this constituted a valid notification to a family member under the law, and further noting that substantive challenges regarding the debt amount are not matters for an appeal against the bankruptcy warning itself, but should have been raised against the prior decision rejecting the initial opposition.

Regesto Legislator

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Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF; Debtor's Untimely Appeal of Bankruptcy Warning Dismissed Due to Missed Deadline and Improper Venue for Debt Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, calculating the deadline from the date the notice was served on the husband, as this constituted a valid notification to a family member under the law, and further noting that substantive challenges regarding the debt amount are not matters for an appeal against the bankruptcy warning itself, but should have been raised against the prior decision rejecting the initial opposition.

Parole chiave

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inosservanza del termine credito nel fallimento opposizione tardiva notificazione della decisione assemblea dei creditori spese di mora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art 17 LEF

This provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (although the reasoning relies on Art. 17 para. 2 LEF specifically, the final dispositive cites the general article mentioned just before the ruling).

art 19 LEF

This provision governs the possibility of further appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the reasoning for the decision not to levy costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the reasoning for the decision not to award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.98.00111 · Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 luglio 1998 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 29 aprile 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________ rappr. dalla __________

viste le osservazioni:

-

9 luglio 1998 della __________

-

13 luglio 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

ritenuto

in fatto:

A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’871.85 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione 5 marzo 1998, cresciuta in giudicato, la __________ ha rigettato l’opposizione.

B. Su richiesta della creditrice di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 29 aprile 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 18 giugno 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si è aggravata __________ con atto 5 luglio 1998 sostenendo che l’importo preteso dalla creditrice non è corretto, in quanto comprende anche i premi di due polizze che non la concernono. La comminatoria di fallimento è stata notificata al marito, il quale per negligenza non gliela ha consegnata. La ricorrente si è dichiarata disposta a liquidare il debito che la riguarda e chiede il relativo conteggio.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e della __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

1.

a) Ex art 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

Secondo l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

b) In casu la comminatoria di fallimento è stata notificata al marito della ricorrente giovedì 18 giugno 1998. Il fatto che non sia pervenuta alla debitrice per negligenza del marito, è ininfluente, atteso che la notifica è avvenuta correttamente ex art. 64 cpv. 1 LEF ad un membro della famiglia. Il termine per inoltrare ricorso ha pertanto iniziato a decorrere venerdì 19 giugno 1998 per scadere martedì 30 giugno 1998, lunedì 29 giugno 1998 essendo giorno festivo. Il ricorso datato 5 luglio 1998 e spedito per lettera raccomandata il 6 luglio 1998 è quindi tardivo e va dichiarato irricevibile.

2. In via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

3. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

4. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue che il ricorso, se ricevibile, sarebbe da respingere per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, doveva far valere le sue ragioni impugnando, entro 30 giorni, la decisione 5 marzo 1998 della Concordia Assicurazione.

5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art 17 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 1998 __________ è dichiarato irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria: