Debtor Bankruptcy Auction Notice Notification Rights
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor, against whom bankruptcy proceedings had been declared, appealed the execution office's decision to proceed with the public auction of an estate property, claiming the auction notice was not served to them, which they argued constituted a formal defect justifying annulment. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the law requires notification of the auction notice to secured creditors, existing federal jurisprudence dictates that the bankrupt debtor, unlike mortgage creditors, does not have the right to receive a copy of the auction announcement, thus affirming the execution office acted correctly in omitting such notification under the relevant federal execution law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 250 LEF, Art. 257 cpv. 3 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Debtor Bankruptcy Auction Notice Notification Rights: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the law requires notification of the auction notice to secured creditors, existing federal jurisprudence dictates that the bankrupt debtor, unlike mortgage creditors, does not have the right to receive a copy of the auction announcement, thus affirming the execution office acted correctly in omitting such notification under the relevant federal execution law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed that the enforcement office acted correctly by omitting to notify the auction announcement to the appellant, based on this provision.
This article was cited in the final section that summarizes the applicable law provisions preceding the judgment orders.
The dispositive order states that no costs are levied based on this regulation concerning federal law.
The dispositive order states that no indemnities are awarded based on this regulation concerning federal law.
Cited in order 3 regarding the deadline and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00103 · Lugano 23 settembre 1998 /FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 di
__________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la mancata notifica dell’avviso d’incanto della PPP __________ fondo base part. __________ RFD __________ nell’ambito del fallimento a carico del ricorrente
procedura concernente inoltre
__________
richiamata l’ordinanza presidenziale 2 luglio 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 1° luglio 1998 e 7 agosto 1998 dell’UEF di Locarno
- 17 luglio 1998 dell’__________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 10 dicembre 1993 la Pretura del Distretto di Lugano dichiarava il fallimento del __________
B. Fra i beni inventariati a favore della massa fallimentare figurava anche l’immobile di cui al foglio PPP __________ fondo base part. __________ RFD __________.
C. Il
16 gennaio 1995 veniva depositata la graduatoria e l’elenco oneri relativo all’immobile. A seguito di contestazione ex art. 250 LEF la graduatoria e l’elenco oneri sono diventati definitivi solo dopo la decisione 8 agosto 1997 della II CCA.
D. In data 5 febbraio 1998 l’UF di Lugano incaricava l’UEF di Locarno di procedere in via rogatoriale alla realizzazione del fondo a pubblico incanto. Le relative pubblicazioni venivano effettuate sul FUC e sul FUSC del 29 maggio 1998. L’incanto veniva indetto per il 2 luglio 1998.
E. Con ricorso 30 giugno 1998 il __________ postula l’annullamento dell’incanto per grave vizio di forma , in quanto egli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell’imminente asta pubblica, né dall’UF di Lugano, né dall’UEF di Locarno.
F. Delle osservazioni dell’UF di Lugano e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in
diritto:
1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina , la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).
2. Nel caso di specie il ricorrente è oggetto di una procedura di fallimento, quindi manifestamente legittimato ad inoltrare ricorso contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
3. Il ricorrente pretende l’annullamento dell’asta, poiché non gli é stato notificato l’avviso d’incanto.
Orbene per l’art. __________ cpv. 3 LEF una copia dell’avviso d’incanto deve essere notificata ad ogni singolo creditore ipotecario. Malgrado la dottrina ritenga opportuna tale notifica anche al debitore fallito, analogamente a quanto avviene nella procedura di pignoramento e in via di realizzazione del pegno, il Tribunale federale ha stabilito che egli non può esigere, a differenza dei creditori ipotecari, che gli si notifichi un esemplare del bando (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n. 18, p.379; DTF 94 III 101). Di conseguenza l’UEF di Locarno ha agito correttamente omettendo di notificare l’avviso d’incanto al ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 257 cpv. 3 LEF. La richiesta d’annullamento dell’asta pubblica non può quindi essere accolta.
4. Ne consegue la reiezione del ricorso
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 257 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 giugno 1998 del __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria