Appeal Against Excessive Seizure of Contested Credit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against the enforcement office's decision to seize a contested credit of over four million for a primary claim of approximately 702,000, arguing that the seizure violated the statutory requirement that seizure must be limited to what is necessary to satisfy the creditor's claim. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the seized credit was substantial, the enforcement office had estimated its value at only one franc due to collection difficulties, an estimation which was significantly less than the primary claim and was not contested by the appellant, thereby not violating the legal provision limiting seizure value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cpv. 2 LEF, Art. 97 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 97 LEF; Appeal Against Excessive Seizure of Contested Credit: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the seized credit was substantial, the enforcement office had estimated its value at only one franc due to collection difficulties, an estimation which was significantly less than the primary claim and was not contested by the appellant, thereby not violating the legal provision limiting seizure value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected, confirming the seizure procedure, which was assessed under this article in the reasoning.
Cited as a legal basis for the final decision regarding the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning for the decision not to levy costs.
Cited in the reasoning for the decision not to assign legal aid/indemnities.
Cited as the basis for the appeal deadline and procedure to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00075 · Lugano 16 settembre 1998 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 maggio 1998
__________
contro
l’operato dell’UE di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento 1° aprile 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________
nei confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 maggio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti __________ per l’incasso di un credito di fr. 701987.--
B. In data 1° aprile 1998 l’UE di Lugano pignorava un credito contestato di fr. 4’036’921.-- vantato dal debitore nei confronti di __________, corrispondente all’importo complessivo di n.__________ cambiali di fr. 504’615.23 cadauna protestate in __________.
C. Contro tale provvedimento si è aggravato con ricorso 19 maggio 1998 __________, in via principale, l’annullamento del verbale di pignoramento 1° aprile 1998, e in via subordinata che l’opera del cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il pignoramento di averi non rivendicati dal creditore e laddove essa viola l’art.
97 cpv. 2 LEF. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio pignorando l’importo di fr. 4’036’921.--, relativo ad un credito vantato dall’escusso, a fronte di un credito posto in esecuzione di fr. 701987.-- avrebbe violato l’art. 97 cpv. 2 LEF.
D. Delle osservazioni dell’UE __________ si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario dell’ufficio di esecuzione stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art.
97 cpv. 2 LEF). La determinazione della stima e la conseguente estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120 III 81). L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 49, p. 158; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung un d Konkurs, Zurigo 1997, n.8 ad art. 97, p. 502).
2. Nel caso di specie l’UE _________ ha pignorato un credito contestato vantato dall’escusso pari a fr. 4’036’921.-- a copertura di un credito posto in esecuzione di fr. 701’987.--. Il credito pignorato è stato stimato dall’Ufficio in fr. 1.--, in considerazione delle difficoltà d’incasso. Orbene tale importo, peraltro non contestato dal ricorrente, risulta di gran lunga inferiore al credito posto in esecuzione. Di conseguenza nessuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF può essere addebitata all’UE di Lugano, e il verbale di pignoramento 1° aprile 1998 deve quindi essere integralmente riconfermato.
3. Ne discende la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 97 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 1998 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria